Motivi di revocazione della sentenza (Cons. di Stato N. 06075/2011)

Scarica PDF Stampa

L’errore di fatto revocatorio della sentenza si sostanzia in una falsa percezione da parte del giudice della realtà risultante dagli atti di causa. L’errata percezione deve essere stata determinante sulla decisione e non deve attenere ad un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. L’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice e concreta rilevabilità.

L’errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza si sostanzia in una falsa percezione da parte del giudice della realtà risultante dagli atti di causa, consistente in una svista materiale che abbia indotto ad affermare l’esistenza di un fatto incontestatamente inesistente, oppure a considerare inesistente un fatto la cui verità, al contrario, risulti positivamente accertata. In ambo i casi ciò vale, tuttavia, solo se il fatto (erroneo) sia stato un elemento decisivo della pronuncia revocanda (cioè, l’errata percezione deve essere stata determinante sulla decisione, nel senso che occorre un rapporto di necessaria causalità tra l’erronea supposizione e la pronuncia stessa) e se esso non attenga ad un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato, perché in tale diverso caso sussiste, semmai, un errore di diritto, e con la domanda di revocazione si verrebbe in sostanza a censurare la valutazione e l’interpretazione delle risultanze processuali.

Non solo. L’errore deve apparire con immediatezza ed essere di semplice e concreta rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche. Esso non può perciò consistere in un preteso inesatto od incompleto apprezzamento delle risultanze e documenti processuali, ovvero in un’anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, vertendosi in questo caso in un’ipotesi di errore di giudizio attinente all’attività valutativa del giudice, che come tale esula dall’ambito della revocazione, pena la trasformazione dello strumento revocatorio in un inammissibile terzo grado di giudizio.

Sentenza collegata

36339-1.pdf 165kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Mariangela Claudia Calciano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento