Modifica al regolamento Isee (TAR Lombardia, Brescia, n. 683/2013)

Redazione 17/07/13
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FATTO

Il Comune di Marone, odierno intimato, ha ricevuto, come da testamento olografo 25 gennaio 1938 pubblicato il 17 dicembre 1940 per atto ************ di ***** rep. n° 11787 racc. n° 8055, il lascito di una benefattrice, certa *********************, lascito che, per quanto qui interessa, gli imponeva di “istituire e mantenere un asilo infantile” nella di lei casa materna, nella frazione di ***** (doc. 2 ricorrenti, copia testamento, p. 7 dal settimo rigo).
Il Comune effettivamente provvedeva ad istituire il predetto asilo, che peraltro, negli anni ’70 del secolo scorso, venne a risultare di gestione antieconomica; di conseguenza, il Comune stesso provvide a trasferirne l’attività presso l’omologo istituto del capoluogo, come da delibera consiliare 1 marzo 1976 n°26 (doc. 4 ricorrenti, copia di essa), e stabilì inoltre che, con decorrenza dal successivo 1 aprile, le rette di frequenza dei bambini di ***** fossero a totale carico dell’amministrazione comunale, come da delibera di Giunta 16 marzo 1976 (doc. 5 ricorrenti, copia comunicazione coeva, ove tale delibera è citata).
In tempi più recenti, con la delibera consiliare meglio indicata in epigrafe, dichiaratamente adottata come “modifica al regolamento ISEE limitatamente alle fasce per l’accesso al servizio scuola materna”, il Comune ha peraltro approvato le nuove quote a carico delle famiglie per fruire del servizio stesso, dando atto che “il presente provvedimento si rivolge a tutti i cittadini del Comune di Marone, compresi quelli della frazione *****”; in proposito, nelle premesse della delibera in questione ha ricordato che “fino ad oggi gli utenti della frazione ***** sono stati esonerati dal pagare le rette della scuola dell’infanzia a seguito della soppressione dell’asilo di ***** legato al lascito ****************”; che “oramai il lascito **************** non riesce a coprire tutte le spese inerenti il mancato introito delle rette e che pertanto si ritiene di dover equiparare gli utenti di ***** a tutti gli altri”, fatta salva la “esenzione dal pagamento del trasporto scuolabus” (doc. 1 ricorrenti, copia delibera).
Avverso la predetta delibera, propongono impugnazione gli odierni ricorrenti i quali premettono in punto legittimazione di essere rispettivamente il Comitato un ente volto alla tutela dell’ex asilo di *****; ********, *********** e *********** i genitori dei tre bambini di ***** che frequentano l’asilo nel capoluogo e ********** un cittadino e membro della Commissione consultiva per l’asilo; ciò premesso articolano cinque censure, corrispondenti secondo logica ai seguenti quattro motivi:
– con il primo di essi, corrispondente alla prima censura a p. 6 dell’atto, deducono violazione dell’art. 7 della l. 7 agosto 1990 n° 241, per omissione dell’avviso di inizio del procedimento;
– con il secondo motivo, corrispondente alla seconda censura a p. 7 dell’atto, deducono, propriamente, violazione della delibera del Consiglio comunale 12 giugno 1971 n°40, per omessa consultazione della Commissione per l’asilo cui si è accennato, e che risulta costituita con tale delibera con il compito di sorvegliare il buon funzionamento di esso;
– con il terzo motivo, corrispondente alla terza censura a p. 7 dell’atto, deducono eccesso di potere per falso presupposto, non essendo a loro avviso motivata l’insufficienza dei proventi del lascito a mantenere l’esenzione;
– con il quarto motivo, corrispondente alle residue censure, deducono infine eccesso di potere per sviamento, poiché a loro avviso con la delibera impugnata il Comune avrebbe distolto i beni del lascito dal fine cui erano stati destinati.
Con memoria 15 giugno 2013, i ricorrenti hanno poi ribadito le asserite loro ragioni.
Resiste il Comune, con memoria 30 gennaio 2006, memoria 13 giugno e replica 25 giugno 2013, in cui:
– in via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione in favore dell’A.G.O.;
– sempre in via preliminare, eccepisce la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in capo ai ricorrenti, evidenziando in particolare che il Comitato risulterebbe costituito strumentalmente, pochi giorni prima della delibera impugnata;
– nel merito, difende la correttezza del proprio operato, sottolineando di esser titolare di ampia discrezionalità nel definire le tariffe dei servizi.
La Sezione, alla udienza del 16 luglio 2013, ha da ultimo trattenuto il ricorso in decisione, rilevando d’ufficio in sede di discussione ai sensi dell’art. 73 c.p.a. la possibile improcedibilità del ricorso quanto alle posizioni di ********, *********** e **********..

DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, accogliendo la relativa eccezione, quanto alla posizione del Comitato tutela dell’ex asilo di *****. Per costante giurisprudenza infatti, gli enti giuridici associativi, quale è un comitato, sono legittimati ad impugnare un atto amministrativo allorquando ricorrano per lo meno i seguenti requisiti: deve trattarsi di enti volti per statuto a finalità di tutela dell’interesse che rileva, caratterizzati da presenza sul territorio e da attività non episodiche: così per tutte C.d.S. sez. V 22 marzo 2012 n° 1640 e, nella giurisprudenza della Sezione, da ultimo sez. I 15 luglio 2013 n° 668.
2. Di tali requisiti, solo il primo ricorre nella fattispecie: il Comitato odierno ricorrente è effettivamente costituito per tutelare “il diritto degli abitanti della frazione di ****** a godere dei vantaggi derivanti… dal legato ****************”, ma sorge soltanto il 5 novembre 2005, ovvero nove giorni prima della notifica del presente ricorso, né risulta avere mai svolto alcuna diversa e ulteriore iniziativa di qualche rilievo (cfr. doc. 10 ricorrenti, copia statuto, da cui la citazione).
3. Il ricorso va pure dichiarato inammissibile, sempre accogliendo la relativa eccezione, quanto alla posizione di **********, sia come comune cittadino, sia come membro della Commissione consultiva di cui in premesse. Sotto il primo profilo, è del tutto noto, tanto da non richiedere citazioni di giurisprudenza, che il nostro ordinamento non conosce l’azione popolare come istituto generale. Sotto il secondo profilo, è altrettanto noto – per tutte C.d.S. sez. VI 19 maggio 2010 n° 3130- che il singolo membro di un organo collegiale è legittimato ad impugnare atti dell’organo stesso solo quando essi incidano direttamente sul suo diritto all’ufficio: lo stesso principio va ad avviso del Collegio esteso al caso di specie, in cui ricorre il membro di un organo che a tutto concedere ha mero rilievo interno. Si deve allora affermare che nella specie il diritto alla carica di ********** non è in alcun modo inciso.
4. Il ricorso va invece dichiarato improcedibile, nei termini prospettati in udienza come in premesse, quanto alle posizioni di ********, *********** e **********.. Costoro, ormai nel 2005, alla proposizione del ricorso, si sono dichiarati, senza che ciò sia contestato, genitori di bambini di ***** frequentanti la scuola per l’infanzia, qualità che all’epoca ne fondava a buon diritto la legittimazione. Possono infatti impugnare un regolamento in via diretta coloro i quali facciano parte di una data categoria di giuridico rilievo, come appunto gli allievi di una scuola, sulla cui situazione il regolamento incide: così C.d.S. sez. VI 18 dicembre 2007 n° 6535.
5. Peraltro, secondo logica e come prospettato in udienza, alla data attuale tale fatto di legittimazione è venuto meno per ragioni anagrafiche, essendo del tutto notorio che la scuola per l’infanzia dura al massimo tre anni, sì che i figlioli dei ricorrenti ne sono usciti al massimo nel 2008-2009. Ciò fa venir meno la legittimazione stessa, ed altresì l’interesse al ricorso: i ricorrenti più non appartengono alla collettività di riferimento, né alcuna utilità potrebbero ricavare dall’annullamento dell’atto.
6. Si deve infatti evidenziare che i ricorrenti, al più, potrebbero adire il giudice ordinario per reclamare le somme pagate, e appunto all’AGO apparterrebbe la giurisdizione, in quanto relativa a meri crediti in rapporti individuali di utenza, come affermato da ultimo da TAR Lazio Roma sez. II 3 dicembre 2012 n° 10062. In tale controversia, spetterebbe se mai al G.O. disapplicare il regolamento in questione, ai sensi dell’art. 5 l. 20 marzo 1865 n° 2248 allegato E.
7. Il rilievo d’ufficio della questione preliminare è giusto motivo per compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile quanto alle posizioni del Comitato tutela dell’ex asilo di ***** e di ********** e improcedibile quanto alle posizioni di ********, *********** e **********.. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2013

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