Modalità di espressione del voto (Cons. Stato, n. 5720/2013)

Redazione 29/11/13
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FATTO e DIRITTO

La sig.ra **********, già candidata alla carica di consigliere comunale del Comune di Ceccano nella lista n. 4, denominata “Sinistra Ecologia e ******à con *******”, nell’ambito della consultazione elettorale svoltasi nella tornata del 6 e 7 maggio 2012 e del successivo ballottaggio dei giorni 20 e 21, insorgeva con ricorso al T.A.R. per il Lazio – Sezione di Latina – avverso il relativo verbale di proclamazione degli eletti, nella parte in cui non le era stato attribuito n. 1 voto di preferenza, e di riflesso essa ricorrente era stata collocata come primo dei non eletti della lista SEL, venendo proclamato eletto consigliere in sua vece, per la stessa lista, il sig. ************
La ricorrente esponeva di occupare nella graduatoria della propria lista il 9° posto con 53 preferenze, pari al numero di voti riportati dal controinteressato, che era stato però proclamato eletto in ragione della posizione preminente occupata nell’ordine di lista.
Le doglianze della ricorrente si incentravano sulla circostanza che nel corso delle operazioni di spoglio effettuate dall’Ufficio elettorale del seggio n. 8 le era stata negata l’attribuzione di un voto di preferenza, in quanto espresso con l’errata indicazione del nome di battesimo (“*****”, anziché “*******”).
L’interessata rivendicava l’attribuzione di tale voto, che le avrebbe permesso di prevalere sul controinteressato, e deduceva che in proposito non sarebbe esistito alcun pericolo né di possibile confusione con altri candidati, né di un’ipotetica riconoscibilità dell’elettore.
Si costituiva in giudizio il controinteressato sig. D.M., che contestava la possibilità di ascrivere la scheda controversa alla ricorrente, sul rilievo che sarebbe stata evidente la presenza su di essa di un segno di riconoscimento dell’elettore. In ogni caso, soggiungeva il resistente, l’erronea indicazione del nome (“*****” e non “*******”), ma anche del cognome (“Nasroianni” in luogo di “M.”) del candidato, attestava la presenza di una volontà non univoca, ma incerta.
Il T.A.R. adìto, dopo aver acquisito la scheda in discussione, con la sentenza n. 1007/2012 in epigrafe accoglieva il ricorso, proclamando la ricorrente eletta in luogo del controinteressato.
Seguiva la notifica del presente appello da parte del sig. D.M., che riproponeva, in sostanza, le difese già svolte e criticava sotto più profili la sentenza che le aveva disattese.
L’originaria ricorrente resisteva all’appello, deducendone l’infondatezza.
Con ordinanza della Sezione n. 829/2013 la domanda cautelare proposta dall’appellante veniva respinta, sulla considerazione che la volontà espressa attraverso la scheda appariva sufficientemente chiara e che non constavano elementi tali da far ritenere che l’elettore avesse voluto rendersi riconoscibile.
Alla pubblica udienza del 29 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è infondato.
1. Con il primo mezzo di gravame viene dedotta la natura meramente esplorativa del rilievo accolto dal Giudice di prime cure, cui viene addebitato, inoltre, “un illegittimo ampliamento del thema decidendum, che ha condotto alla pronuncia di una sentenza ultra petitum, per evidente non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
In contrario si impongono, però, le seguenti considerazioni:
– la censura introdotta mediante l’impugnativa della sig.ra M. era ben precisa, e quindi nient’affatto “esplorativa” : l’interessata si era doluta che nella Sezione n. 8 non fosse stata assegnata in suo favore una preferenza, corrispondente ad una scheda nella quale essa candidata era stata denominata “*****” in luogo di “*******”; e a sostegno di siffatto rilievo era stata allegata una conforme dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa da una scrutatrice del Seggio;
– proprio tale doglianza il primo Giudice ha dapprima istruito, con due successivi provvedimenti interlocutori intesi all’acquisizione della scheda, ed in conclusione accolto;
– nessun particolare significato può rivestire la segnalata “tortuosità” dell’iter istruttorio dell’acquisizione della scheda, aspetto che si deve al semplice fatto che questa in prima battuta era stata ricercata (invano) solo tra quelle che presso la Sezione n. 8 erano state dichiarate nulle o formalmente contestate.
Donde l’infondatezza del primo mezzo di gravame.
2. Con il secondo motivo d’appello vengono riproposte le obiezioni di fondo già sollevate dinanzi all’impugnativa introduttiva, riconducibili, in sintesi, agli assunti che la volontà dell’elettore fosse quantomeno equivoca e comunque invalida, in quanto affetta da un segno di riconoscimento.
2a. In proposito giova riportare, per comodità espositiva, la motivazione alla base della decisione in epigrafe.
“Osserva, anzitutto, il Collegio che l’art. 69 del d.P.R. 570/60, sancendo il principio del favor voti, statuisce da un lato, che la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore, dall’altro che sono nulli i voti che presentano scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
E’ stato accertato che nella scheda contestata dalla ricorrente il voto di preferenza risulta espresso nello spazio a tal fine riservato. Dalla documentazione versata in atti emerge poi che la ricorrente era l’unico candidato di sesso femminile partecipante alla competizione elettorale.
In tale situazione l’indicazione sia pure inesatta del nome del candidato in corrispondenza della lista prescelta lascia chiaramente intendere la volontà dell’elettore di attribuire il proprio voto alla lista ela preferenza al candidato che in assenza di omonimia deve ritenersi espresso a favore della candidata il cui nome appare maggiormente consonante con quello apposto sulla scheda.
Al riguardo la giurisprudenza non ha mancato di evidenziare che l’erronea indicazione dell’appellativo non giustifica – in assenza di candidati di altre o della stessa lista, aventi lo stesso cognome – dubbi o incertezze circa la volontà dell’elettore (cfr. Consiglio di Stato, V, sent. n. 1020 del 2001), tanto più che nel caso di specie la ricorrente era, come già detto, l’unico candidato di sesso femminile.
L’inesatta indicazione del nome e cognome del candidato preferito (**************** in luogo di **********) sembra infatti trovare giustificazione dalla provenienza di un elettore pocoalfabetizzato; a ciò si aggiunga che ove l’elettore avesse realmente voluto rendere riconoscibile la propria espressione di voto non avrebbe avuto la necessità di apporre modifiche di tale consistenza da rendere immediatamente percepibile l’intento perseguito.
Nella situazione riscontrata ritiene dunque il Collegio che la composizione dell’esigenza di preservare la segretezza del voto e quella del principio del favor voti debba essere risolta dando prevalenza a quest’ultimo.”
2b. Avverso la decisione così motivata l’appellante svolge, in particolare, i seguenti argomenti critici :
– l’indicazione del nome del candidato da parte dell’elettore, non necessaria e per giunta errata, sarebbe valsa come un segno di riconoscimento;
– nella lista SEL l’appellata non era l’unica candidata di sesso femminile, essendovene invece tre;
– il cognome apposto dall’elettore era ben diverso da quello proprio dell’avversaria, in quanto sulla scheda sarebbe stato dato leggere “Nasroianni”, e non “M.”;
– quanto al nome “*****”, pure figurante sulla scheda, esso apparterrebbe ad altra militante della stessa lista, la sig.ra *************, che nell’ambito della consultazione era stata accreditata come rappresentante della lista presso varie Sezioni;
– in conclusione, la preferenza in questione doveva ritenersi nulla, dal momento che quello effettivamente votato era un candidato inesistente, ed in ogni caso viziata da riconoscibilità del voto.
2c. La Sezione è però dell’avviso che le argomentazioni a base del presente appello non valgano a far emergere vizi nella decisione appellata, della quale si impone quindi la conferma.
2d. L’espressione del voto proveniente dall’elettore era sufficientemente univoca in senso favorevole all’attuale appellata.
La dizione rappresentativa del cognome del candidato votato con la scheda in discussione è intellegibile, giusta quanto già ritenuto dal collegio di verificazione in data 30 ottobre 2012, come “Masroianni”, e non già, secondo quanto pretenderebbe l’appellante, come “Nasroianni”: il segmento centrale della relativa lettera iniziale, invero, non discende verso il basso che per un primo brevissimo tratto.
Il cognome apposto dall’elettore, pertanto, è sostanzialmente coincidente con quello proprio dell’originaria ricorrente (“Masroianni” in luogo di “M.”).
E’ pacifico, inoltre, che, al di là dell’interessata, non vi fossero altri candidati il cui cognome potesse reputarsi in concreto così evocato. L’appellante non ha difatti operato alcuna allegazione, in proposito, che potesse dare consistenza alla propria critica, mentre l’interessata sin dal ricorso al T.A.R. ha puntualizzato di essere –non l’unico candidato di sesso femminile della propria lista, bensì- “l’unica candidata … ad avere il cognome M.”.
2e. Tanto premesso, la Sezione ritiene di dover escludere che l’indicazione del prenome della candidata, per il fatto della sua apposizione (non necessaria) e della sua erroneità (“*****” in luogo di “*******”), possa inficiare il voto di preferenza di cui si tratta.
Come ha bene osservato il primo Giudice, l’indicazione, sia pure inesatta, del nominativo del candidato in corrispondenza della pertinente lista lascia comunque chiaramente intendere la volontà dell’elettore di attribuire sia il proprio voto alla lista, sia la propria preferenza per un candidato che non può che essere identificato, in assenza di omonimie, con l’unico il cui nome risulti consonante con quello apposto sulla scheda.
Né può ritenersi che l’erronea indicazione del prenome possa compromettere l’espressione del voto a guisa di segno di riconoscimento.
All’uopo occorrerebbe, infatti, che in concreto possa ritenersi “in modo inoppugnabile” che l’elettore intendesse farsi riconoscere (art. 64, comma 2, d.P.R. n. 570/1960), laddove l’errata indicazione del nome del candidato nella specie è invece agevolmente spiegabile in termini di inesatta informazione o di innocua confusione.
Secondo l’uniforme interpretazione giurisprudenziale la norma in rilievo, nello stabilire la nullità del voto contenuto in schede che presentino segni tali da denotare una sicura volontà dell’elettore di farsi riconoscere, deve essere intesa in senso oggettivo, ossia considerando nulle quelle schede che rechino scritte o segni estranei alle esigenze di espressione del voto, e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il suffragio (C.d.S., V, 18 novembre 2011, n. 6070; 18 gennaio 2006, n. 109).
Ciò posto, nella presente vicenda l’indicazione del prenome del candidato, benché a rigore non necessaria, non può essere ritenuta estranea alle esigenze di espressione del voto, stante la funzione tipica del c.d. nome di battesimo di concorrere alla piena identificazione del soggetto. Quanto alla mera circostanza che nello specifico tale nome sia stato indicato in modo errato, la stessa non può valere, proprio perché ragionevolmente spiegabile in termini di deficit informativo o di innocua confusione, quale indice di una volontà di provocare un riconoscimento (C.d.S., V, 22 febbraio 2001, n. 1020 : l’erronea indicazione del prenome del candidato, in assenza di candidati di altre liste aventi lo stesso cognome, non implica di per sé alcuna incertezza in ordine alla volontà dell’elettore né configura un mezzo di riconoscimento, tale errore ben potendo essere un mero difetto mnemonico, non improbabile poiché il voto di preferenza non necessariamente riflette una conoscenza diretta del candidato prescelto).
2f. Senza dire, poi, che l’appellante, per far invalidare a titolo di segno di riconoscimento la scheda in discorso (dal Seggio a tempo debito valutata, sia pure a favore del solo candidato a Sindaco indicatovi), avrebbe avuto l’onere, rimasto invece inadempiuto, di proporre sul punto un rituale e tempestivo ricorso incidentale.
2g. Nemmeno giova, infine, l’obiezione dell’appellante che la scheda non recava segni sul contrassegno della lista dei contendenti.
Al riguardo vale infatti tuttora il principio per cui, ai sensi dell’art. 57 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 (comma ottavo: “se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti”), ed anche in applicazione del canone delfavor voti, se l’elettore non ha contrassegnato una lista, ma ha espresso preferenze per candidati ad essa appartenenti, con tali preferenze deve ritenersi espresso anche il voto per la lista dei candidati così prescelti (C.d.S., V, 28 febbraio 2006, n. 903; 22 febbraio 2001, n. 1020).
3. Per quanto precede l’appello deve essere respinto, siccome infondato.
Si rinvengono, tuttavia, ragioni tali da giustificare la compensazione tra le parti delle spese processuali anche per questo grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2013

Redazione