Mobbing e trasferimento per incompatibilità ambientale (Cass. n. 24775/2013)

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Massima

Il trasferimento del dipendente per “incompatibilità aziendale” è giustificato se motivato da esigenze tecniche, organizzative e produttive, ai sensi dell’art. 2103 c.c., e non da finalità punitive o sanzionatorie nei confronti del lavoratore.

 

1. Questione

La Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta dalla lavoratrice nei confronti dell’Ente, osservando che nel comportamento dell’Ente non erano ravvisabili atti persecutori né, tanto meno, la fattispecie del mobbing e che la destinazione della predetta dipendente, addetta alla reception, in altro luogo di lavoro non era stata dettata da intenti punitivi o discriminatori ma da incompatibilità ambientale derivante dalla situazione di contrasto con gli altri colleghi di lavoro. Peraltro, ha aggiunto, non si trattava di trasferimento, ma di un mero spostamento nell’ambito dello stesso Comune, onde non poteva la lavoratrice invocare la normativa a tutela del trasferimento dei disabili.
Non poteva infine essere riconosciuto alla lavoratrice il danno biologico da costei lamentato, non essendo esso imputabile al datore di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la lavoratrice, il quale è stato rigettato. Sul punto, la Cassazione ha ribadito il principio consolidato della Corte di legittimità  che l’art. 2103 c.c., nel subordinare la legittimità del trasferimento del lavoratore alla sussistenza di comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, non si riferisce soltanto a situazioni oggettive, ma consente la valutazione anche di situazioni soggettive, purché valutate secondo un criterio obiettivo, quale è quella delle ragioni di incompatibilità createsi tra un dipendente ed i suoi immediati collaboratori, che si riflettano sul normale svolgimento dell’attività dell’impresa (Cass. 15 dicembre 1987 n. 9276; Cass. 16 aprile 1992 n. 4655; Cass. 28 settembre 1995 n. 10252; Cass. 9 marzo 2001 n. 3525; Cass. 12 dicembre 2002 n. 17786; Cass. 23 febbraio 2007 n. 4265). Nella specie la Corte di merito, confermato dalla Corte di legittimità,  ha accertato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il trasferimento della lavoratrice, nell’ambito dello stesso Comune, presso un’altra struttura dell’Ente, non fu dettato da intento discriminatorio e punitivo, ma fu giustificato dal clima di tensione nei rapporti personali e dai contrasti creatisi nell’ambiente di lavoro, ciò che aveva reso incompatibile la presenza della lavoratrice nell’originaria sede, riflettendosi sul normale svolgimento dell’attività lavorativa.

 

2. Trasferimento per incompatibilità ambientale

Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua causa nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell’unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive (previste dall’art. 2103 c.c.), piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3525 del 2001; n. 3207 del 1998, Cass. n. 3889 del 1989, Cass. n. 5339 del 1987, Cass. 832 del 1975) – con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento, appunto, prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall’osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari.

Peraltro il controllo giurisdizionale; sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato (ai sensi dell’art. 2103 c.c., cit.), deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell’impresa – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 27 del 2001, n. 11634 del 1998, n. 9487 del 1992, n. 3580 del 1985) – e, trovando un preciso limite nel principio di libertà dell’iniziativa economica privata (garantita dall’art. 41 Cost.), il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale; né questa deve presentare necessariamente i caratteri dell’inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelte ragionevoli, che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo.

L’accertamento, nel caso concreto, della prospettata fattispecie legittimante il trasferimento del lavoratore (comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, di cui all’art. 2103 c.c., cit., appunto) si risolve, poi, in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, non è sindacabile, in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi.

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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