Misure cautelari: il termine per proporre l’istanza di riesame è di 10 giorni a partire dalla notificazione dell’ordinanza che dispone la misura (Cass. pen. n. 8119/2013)

Redazione 20/02/13
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Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Milano, decidendo sull’istanza di riesame proposta da J.A. avverso l’ordinanza del GIP del medesimo Tribunale in data 22.6.2012 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti del predetto per il delitto di riciclaggio, dichiarava inammissibile il ricorso perchè tardivamente proposto.

Rileva infatti il Tribunale che mentre l’ordinanza risulta eseguita e contestualmente notificata all’indagato in data 23.6.2012 e al difensore di fiducia in data 25.6.2012; invece la richiesta di riesame è stata depositata in data 9.7.12, ossia oltre il termine perentorio di 10 giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento stabilito nell’art. 309 c.p.p., comma 1.

2. Ricorre l’indagato a mezzo del difensore di fiducia, contestando il provvedimento di riesame sulla scorta dei seguenti motivi.

Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza dell’art. 293 c.p.p., comma 3 e art. 309 c.p.p., comma 3.

Il motivo si sostanzia nel rilievo che il predetto termine di 10 giorni deve essere computato non dalla notificazione dell’ordinanza che dispone la misura, ma dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza medesima; notificazione avvenuta nel caso di specie in data 28.6.2012, e dunque nel prescritto termine di 10 giorni.

La ragione per cui proprio da tale momento dovrebbe computarsi il termine di 10 giorni concesso al difensore per presentare riesame è fondata sul disposto dell’art. 309 c.p.p., comma 3 (secondo cui il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura); sottolineando peraltro il fatto che in occasione del deposito, oltre al provvedimento, sono messi a disposizione anche i documenti su cui lo stesso si fonda (come prevede l’art. 293 c.p.p., comma 3), documenti necessari alla difesa per svolgere adeguatamente il suo compito.

A tale riguardo si segnala come il procedimento in oggetto sia giunto al GIP milanese per trasmissione atti dal GIP presso il Tribunale di Verbania, dichiaratosi incompetente; e come nella sua ordinanza il GIP presso il Tribunale di Milano abbia realizzato una sostanziale modificazione dell’originaria imputazione, fondando inoltre la decisione sopra atti nuovi rispetto a quelli utilizzati dal collega di Verbania e già esaminati dalla difesa in occasione del processo di riesame del provvedimento di quel giudice davanti al Tribunale della libertà di Torino; atti – pertanto – mai messi a disposizione della difesa (come dimostrerebbe la documentazione all’allegato n. 5 del ricorso in esame). Quest’ultima considerazione fonda un’ulteriore censura, in termini di contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, laddove il Tribunale del riesame afferma che l’esigenza di visionare gli atti depositati unitamente all’ordinanza non sarebbe stata, nel caso, effettiva, atteso che gli stessi coinciderebbero con quelli depositati in occasione del primo procedimento.

Un terzo motivo è svolto sulla mancanza di motivazione con riguardo alla sostanziale modificazione del capo di imputazione realizzata dal GIP milanese.

Infine, il ricorso si conclude con la richiesta di valutazione dei motivi di riesame da parte di questa Corte di legittimità, secondo il richiamato precedente di Cass. sez. 2, 6.7.2007, n. 26286.

A tal riguardo, è trascritto l’atto di riesame, articolato secondo i punti che seguono.

In primo luogo si contesta la nullità della ordinanza del GIP per il difetto di autonoma motivazione, rilevando come la stessa si estrinseca in una copia di quella già emessa dal GIP di Verbania, peraltro a sua volta copia della richiesta di misura cautelare presentata a tale GIP dal PM, segnalando inoltre come non sia possibile riscontrare nel provvedimento impugnato alcuna autonoma valutazione critica del provvedimento oggetto di riesame dal che la nullità ai sensi dell’art. 125 c.p.p., art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e lett. c bis), art. 181 c.p.p..

In secondo luogo si afferma la inutilizzabilità delle trascrizioni delle riunioni registrate da tale G.A., i cui contenuti vengono ampiamente richiamati nella ordinanza custodiate sia per mancata trasmissione dei files audio, sia per mancanza della cosidettta “copia forsense” di detta registrazione sia per mancanza di un accertamento peritale sulla genuinità ed integrità della registrazione medesima, trascritta dallo stesso G. di suo pugno e così depositata in Procura.

In terzo luogo si lamenta la insussistenza dei reati di riciclaggio contestati all’Imputato al capo di incolpazione sub a) e b).

Si denuncia che le condotte delittuose contestate all’imputato sono allo stesso attribuite – fuori dai casi di concorso 1) sia nel reato di cui al D.Lgs n. 74 del 2000, art. 8 commesso dagli amministratori pro tempore di J&BE International e nei conseguenti reati sub cit. D.Lgs., art. 2 commessi da G.C. e G.E., quali amministratori di diritto e di fatto della ********* spa, 2) sia nel reato di appropriazione indebita continuata commesso in danno della ********* spa – condotte di trasferimento di denaro proveniente dal delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture ed altri documenti per operazioni inesistenti e di appropriazione indebita.

Ciò posto, la difesa rileva che i reati costituenti presupposto del contestato riciclaggio comprendono anche l’appropriazione indebita dai conti della ******à. Ma tale contestazione non si risolve in una mera spoliazione del soggetto terzo, come sarebbe una effettiva condotta di appropriazione indebita, bensì in una complessa attività consistente in una complessa operazione truffaldina integrata sia dai reati – presupposto che dalle condotte indicate come di riciclaggio nelle quali come emergerebbe dai documenti depositati in tribunale, risulterebbe anche la partecipazione dell’odierno indagato il quale sarebbe il vero ideatore del complesso di sistema di spoliazione della ********* spa e reimpiego delle sostanze oggetto di sottrazione (cfr. pagine 34 e ss del ricorso).

Ne discenderebbe la infondatezza della contestazione a titolo di riciclaggio e, al limite, la necessità di procedere ad una riqualificazione della fattispecie contestata nei termini dei reati presupposto. Infine, quanto alle esigenze cautelari, si afferma l’insussistenza del pericolo di inquinamento probatorio, fondandosi l’accusa su documenti già acquisiti al processo; l’insussistenza del pericolo di fuga considerando che l’indagato pur trovandosi all’estero al momento della emissione della misura cautelare si è spontaneamente costituito all’Autorità di Polizia; l’insussistenza del pericolo di reiterazione del reato giacchè la congettura al riguardo formulata dal GIP appare contraddetta non solo dallo stato di incensuratezza dell’indagato ma dalla mancanza di elementi concreti idonei a supportare l’opposta conclusione fatta propria dal GIP. Nel corso dell’udienza di cassazione è stata depositata memoria ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 4, in cui le difese trovano ulteriore svolgimento ed argomentazione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Nel provvedimento impugnato il Tribunale illustra come sia a suo giudizio incondivisibile l’argomento difensivo sulla tempestività del ricorso. Osserva che, sulla base di un indirizzo di legittimità, il momento rilevante per il computo del termine debba ravvisarsi in quello in cui il difensore ha avuto conoscenza effettiva del provvedimento; e dunque anche prima – e comunque indipendentemente – dalla ricezione ai senso dell’art. 293 c.p.p., comma 3, dell’avviso di deposito dell’ordinanza e dei documenti, citando giurisprudenza di legittimità a conforto. A conforto della tesi esposta richiama in particolare la decisione, resa tuttavia in tema di appello, da Cass. sez. 5, 3.2.2011, n. 10953, secondo cui “il termine di gg. 10 entro il quale il difensore può proporre il gravame non decorre necessariamente dalla data di notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza impugnata, ma, nel caso in cui il difensore ne abbia avuto conoscenza in epoca precedente, dal diverso momento in cui tale conoscenza si è verificata” In detta sentenza si richiama il risalente precedente di Cass. 6.2.95, Matofiori, aggiungendosi con riguardo alla fattispecie concreta che il fatto che il difensore ebbe a presentare l’impugnazione de libertate nella cancelleria del tribunale costituiva prova della sua piena conoscenza dell’ordinanza cautelare; con la conseguente decorrenza del termine per impugnare a sua volta quale difensore dello stesso.

Secondo altra pronuncia, nel caso in cui l’avviso al difensore della data di fissazione dell’udienza davanti al tribunale del riesame (art. 309 c.p.p., comma 8) abbia preceduto quello del deposito dell’ordinanza che dispone la custodia cautelare previsto dall’art. 293 c.p.p., comma 3, il termine per la proposizione della richiesta di riesame, da parte del difensore, decorre dalla notifica del primo avviso, trattandosi di atto che determina l’effettiva conoscenza del provvedimento cautelare, del tutto coincidente con l’avviso di deposito di cui al citato art. 293, comma 3 e produttivo dei medesimi effetti, tra cui il diritto di esaminare gli atti depositati in cancelleria e di estrarne copia. (Nel caso di specie, l’avviso al difensore di fissazione dell’udienza ex art. 309 c.p.p., comma 8 aveva preceduto quello di deposito dell’ordinanza, in quanto l’imputato aveva anticipatamente proposto richiesta di riesame, per poi rinunciarvi in sede di udienza camerale) (Cass. sez. 6, 2.10.2001, n. 40473). Per questo indirizzo giurisprudenziale il termine di dieci giorni per proporre gravame avverso il provvedimento de libertate decorre non necessariamente dalla data di notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza; ciò che infatti rileva è il momento – in ipotesi anche diverso dal primo – in cui il difensore ne abbia eventualmente avuto notizia.

Tuttavia, in ragione delle esigenze difensive cui la conoscenza dettagliata delle motivazioni dell’ordinanza assolve, altre pronunce, hanno stabilito – per il caso del riesame – che il termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 3 per la proposizione dell’istanza non può iniziare a decorrere da un momento diverso ed antecedente a quello di notifica dell’avviso di deposito del provvedimento. In tal senso, cfr. Cass. sez. 4, 5 luglio 2000, n. 3978.

In tale contesto rileva comunque su tutte la pronuncia a sezione unite del 26.2.2003, n. 18751, a mente della quale il termine di 10 giorni entro il quale il difensore può proporre istanza di riesame attraverso l’ordinanza cautelare coercitiva decorre esclusivamente dal momento della notifica dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura, unitamente alla richiesta del p.m. e degli atti con essa presentati ai sensi dell’art. 293, comma 3. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la possibilità di dichiarare inammissibile l’istanza di riesame presentata dal difensore per tardività della stessa, facendo decorrere il termine per la proposizione dalla partecipazione del difensore all’interrogatorio di cui all’art. 294 c.p.p.).

Questa decisione, svolta sul presupposto della equiparazione del riesame al sistema delle impugnazioni descritto nel codice di rito, è stata seguita da Cass. Sez. 5, 2.12.2009, n. 2105, secondo cui “a norma dell’art. 309 c.p.p., comma 3, il termine di presentazione della richiesta di riesame decorre per il difensore dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura. L’art. 293 c.p.p., comma 3, prescrive che l’avviso di deposito delle ordinanze che dispongano una misura cautelare (custodiale in carcere o diversa dalla custodia cautelare) è notificato al difensore”. Rileva condivisibilmente la sentenza ora citata che dal sistema positivo delle notificazioni emerge come siano consentite forme alternative di notificazione, ma soltanto in casi di urgenza e non quando – come nel caso di specie – la notifica sia richiesta ai fini di consentire la conoscenza reale del provvedimento cautelare in funzione dell’impugnazione, alla quale deve necessariamente connettersi la decorrenza del termine per l’impugnativa.

Sulla scorta di tali fondate e condivisibili argomentazioni, il motivo di ricorso deve essere accolto.

Quanto alla conseguente richiesta di esame della fattispecie nel merito, appare sufficiente rilevare come la stesa sia ovviamente inammissibile se rivolta alla Corte di cassazione; nè appare conferente il richiamo a Cass. Sez. 2, 6.7.2007 n. 26286 (secondo cui La Corte di cassazione, investita del ricorso avverso l’ordinanza del giudice del riesame, dichiara l’incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, se questi risulta territorialmente incompetente, e rimette gli atti al giudice competente senza annullare l’ordinanza del giudice del riesame impugnata, sempre che, dalla lettura integrata dell’ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare, riscontri la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l’indicazione delle esigenze cautelari connesse con l’urgenza di adottare la misura, non estendendo il controllo all’eventuale difetto di motivazione dell’ordinanza del giudice del riesame, a meno che il vizio non sia di consistenza tale da travolgere anche il provvedimento impositivo della misura, a sua volta difettoso nella motivazione).

Nel caso di specie, infatti, dichiarato e diffusamente argomentato dal GIP come sussistente un grave quadro indiziario, spetta al tribunale del riesame di verificarne – alla luce degli argomenti presentati dalla difesa – la reale consistenza; così come spetta sempre a giudice del riesame di accertare l’effettiva ricorrenza delle esigenze cautelari assicurate dalla misura disposta.

2. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano perchè proceda al riesame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano perchè proceda al riesame.

Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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