Misura cautelare: istanza di riesame (Cass. pen. 40078/2012)

Redazione 11/10/12
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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 30.3.2012 il Tribunale di Brescia, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., dichiarava inammissibile l’istanza di riesame proposta da **** avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

Rilevava, a ragione, che l’istanza era stata avanzata in data 20.3.2012 oltre il termine di cui all’art. 309 c.p.p., commi 1 e 3, atteso che l’ordinanza cautelare era stata notificata all’indagato l’1.12.2011 e l’avviso di deposito al difensore era stato notificato in data 30.11.2011 con le forme di cui all’art. 148 c.p.p., comma 2 – bis, ossia a mezzo telefax.

Riteneva infondata la prospettazione difensiva secondo la quale la notifica dell’avviso di deposito di cui all’art. 293 c.p.p., comma 3 deve essere effettuata con le forme di cui all’art. 148 c.p.p., comma 1 non potendosi ritenere alcun motivo di urgenza, presupposto necessario ai sensi dell’art. 149 cod. proc. pen..

2. Ha proposto ricorso per cassazione il S., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione degli artt. 148 e 149 c.p.p. e art. 293 c.p.p., comma 3.

Rileva, in specie, che l’istanza di riesame è ammissibile non avendo il difensore mai ricevuto la notifica dell’avviso di deposito della ordinanza cautelare, ai sensi dell’art. 293 c.p.p., comma 3, dal quale decorre il termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 3.

Ritiene il ricorrente che l’avviso di deposito dell’ordinanza cautelare deve essere notificata al difensore con le forme ordinarie, mentre la notifica con le forme di cui all’art. 148 c.p.p., comma 2 – bis è consentita soltanto qualora sia necessario avvisare il difensore di particolari incombenze (come l’interrogatorio) la cui natura giustifica la straordinaria forma di comunicazione. Richiama sul punto Sez. 5 n. 22707 del 2010. e Sez. U., n. 18751 del 26/02/2003.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

E’ stato affermato in più occasioni che il mezzo del telefax è strumento idoneo ai fini della notifica al difensore, indipendentemente dalla natura di urgenza dell’atto da notificare (Sez. 2, n. 8031 del 09/02/2010 – dep. 01/03/2010, *****, rv. 246450; Sez. 3, n. 6395 del 28/01/2010 – dep. 17/02/2010, Zahir, rv. 246256).

Affatto diversa è la disciplina di cui all’art. 149 cod. proc. pen. che riguarda l’avviso o convocazione a mezzo del telefono o telegrafo.

Ritiene, quindi, il Collegio che l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione delle suddette disposizioni alla luce anche della pronuncia delle Sez. U., n. 28451, 28/04/2011, ********, a seguito della quale deve ritenersi superato quanto affermato dalla decisione richiamata dal ricorrente, Sez. 5, n. 22797 del 15/04/2010 – dep. 15/06/2010, Orru1, rv. 247515.

Invero, le sezioni unite nella citata sentenza, chiamate a decidere sulla specifica questione della legittimità della notifica di un atto a mezzo telefax, a norma dell’art. 148 c.p.p., comma 2 bis, all’imputato o ad altra parte privata in ogni caso in cui possa o debba effettuarsi mediante consegna al difensore ribadisce che tutte le notifiche al difensore possono essere effettuate con il mezzo del telefax.

In conclusione ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.

La cancelleria dovrà provvedere all’adempimento prescritto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Redazione