Mansioni superiori: il diritto del dipendente pubblico al trattamento economico della qualifica immediatamente superiore va riconosciuto solo a decorrere dal 22.11.1998 (Cons. Stato n. 5647/2012)

Redazione 07/11/12
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Rilevato che con la sentenza appellata il Primo Giudice ha respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante, all’epoca dei fatti ingegnere industriale in servizio presso il Comune di Roma, al fine di ottenere il riconoscimento delle differenze stipendiali spettanti in relazione alle mansioni espletate inerenti alle superiori qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore;

Ritenuto che, a conferma della sentenza gravata e a confutazione dei motivi di doglianza articolati dall’appellante, si pone il principio, affermato dall’ Adunanza Plenaria di questo Consiglio con la decisione 24 marzo 2006, n. 3, secondo cui il diritto del dipendente pubblico, che abbia svolto mansioni superiori, al trattamento economico relativo alla qualifica immediatamente superiore, va riconosciuto solo a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’art. 15 d.lgs. 29 ottobre 1998 n. 387 (dal 22 novembre 1998);

Reputato, pertanto, che con riferimento alla controversia in esame, relativa a prestazioni espletate nell’arco temporale compreso tra il 10 febbraio 1987 e il 1°giugno 1994, viene in rilievo la regola secondo cui, prima del citato jus superveniens, nel settore del pubblico impiego, salva diversa disposizione di legge, le mansioni svolte da un pubblico dipendente erano del tutto irrilevanti;

Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione e che sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudizio;

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2012

Redazione