Mancato pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale

Redazione 18/04/13
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FATTO

Con intimazione di pagamento n. 124099 del 30.6.2009, notificata in data 4.8.2009, *** ha richiesto al ricorrente il versamento della complessiva somma di € 1.452,75 per mancato pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale.

Con ricorso notificato il 30.10.2009 e depositato il 27.11.2009, il ricorrente ha impugnato la citata intimazione, affidandosi alle seguenti censure:

1) Mancata trasmissione delle fatture portate nell’intimazione di pagamento;

2) Assenza e, in subordine, insufficienza della motivazione dell’atto.

3) Violazione dell’art. 49, co. 8, D.Lgs.vo 22/97, dell’art. 3 D.P.R. 158/99 e dell’art. 42 D.Lgs.vo 267/00 – Errata applicazione della circolare 7 ottobre 1999, Gab/19/17879/108 del Ministro dell’Ambiente – Mancata determinazione della tariffa da parte del Consiglio Comunale.

Asserisce parte ricorrente che il Consiglio Comunale del Comune di residenza, competente per quanto espressamente previsto dalle norme calendate, non avrebbe mai statuito di modificare il regime impositivo preesistente attraverso l’istituzione della TIA, sicché avrebbe dovuto ritenersi ancora vigente la TARSU, con conseguente inesistenza e/o nullità degli atti impugnati.

In tal senso a nulla rileverebbe la circostanza secondo la quale il Commissario Regionale per l’Emergenza Rifiuto, con propria ordinanza n. 885 dell’8.8.2003, abbia indicato nella ATO i soggetti titolati alla determinazione della tariffa, in quanto la disposizione proverrebbe da soggetto competente a intervenire soltanto in situazioni emergenziali. Deriverebbe l’illegittimità della richiamata ordinanza, che, dunque, dovrebbe essere disapplicata.

4) Arbitraria applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Conclusivamente, il ricorrente, previa dichiarazione di conformità del ricorso ex art. 22 D.Lgs.vo 546/92, ha chiesto che venga dichiarata l’inesistenza e/o comunque la nullità dell’atto impugnato e, in ogni caso, il suo annullamento; in subordine ha concluso per l’illegittimità dell’applicazione dell’I.V.A. sulla tariffa.

Ha chiesto, infine, il risarcimento per i danni morali subiti, da liquidarsi in via equitativa, e la condanna alle spese di giudizio della Amministrazione intimata.

In via istruttoria, infine, ha chiesto che venga disposta l’acquisizione presso il Comune di residenza le informazioni relative alla determinazione della T.I.A. da parte del Consiglio comunale.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

All’udienza del 19.3.2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio esamina con precedenza, e la ritiene fondata, l’assorbente eccezione riguardante l’illegittima determinazione della tariffa (T.I.A.) da parte dell’***2 Spa.

Ed invero, ritiene il Collegio che, così come sostenuto in ricorso, e come non contestato, in assenza per altro della costituzione dell’Amministrazione intimata, l’applicazione della tariffa di cui si pretende il pagamento presuppone, a monte, una espressa determinazione da parte del Comune di residenza del ricorrente.

Infatti, ai sensi del comma 8 dell’articolo 49 del D.Lgs.vo 22/1997, come modificato dalla Legge 488/1999, “la tariffa é determinata dagli Enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativo al servizio”.

Appare inconfutabile che tale previsione legislativa attribuisce ai Comuni una specifica funzione, indiscutibilmente di natura pubblicistica, che riguarda espressamente la determinazione della tariffa correlata all’espletamento di un servizio collettivo, funzione alla quale gli stessi, in difetto di una previsione normativa di rango pari a quella della fonte attributiva, non possono rinunciare mediante l’esercizio del potere di delega, senza pregiudicare l’illegittimità del proprio operato e di ogni provvedimento consequenziale (cfr. T.A.R. Palermo 25.10.2007 n. 2290).

Per altro, come chiarito dalla successiva giurisprudenza dei Giudici amministrativi siciliani (cfr., ex multis, TAR Catania, I, 7.7.2009, n. 1243), la deliberazione del commissario ad acta nominato dall’**** di approvazione delle proiezioni tariffarie TIA deriva da un conferimento di poteri illegittimo, posto che, <<il potere sostitutivo dell’Agenzia regionale per i rifiuti e le acque di cui al comma 5 dell’art. 7 della L.R. 22.12.2005 n. 19 va riferito ai compiti alla stessa attribuiti, trattandosi di questione relativa ai rifiuti, dal comma 4 della medesima norma” e che “in detta disposizione non vi è alcuna previsione relativa alla concreta applicazione tariffaria, ma alla lettera d), alla mera definizione dei parametri di valutazione delle politiche tariffarie in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani>>.

Anche il Giudice di seconde cure ha avuto modo di chiarire (cfr. C.G.A. per la Sicilia, 9.2.2009, n. 48) che <<la “Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana” – ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) – “è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d’ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6”; infatti il Ministro dell’ambiente – cui il cit. comma 6 conferisce tale potere ex art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – “disciplina, con apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa”; conseguentemente, ai sensi del cit. comma 11, “sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”>>.

È pertanto evidente (continua la richiamata decisione dei giudici catanesi) <<che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d’ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell’emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6; con l’avvertenza che è del tutto pacifica la natura ordinatoria dei termini di legge per l’emanazione di atti regolamentari.

<< Sicché le società d’ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal cit. art. 238, ma possono soltanto di gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati.

<< Va pertanto annullata l’impugnata Tariffa, con conseguente reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei comuni ricompresi nell’A.T.O. . . . >>.

Ed ancora, così prosegue la predetta sentenza n. 48/2009 del C.G.A., <<deve ritenersi che finché non si verifichino tutte le condizioni normative, sopra ricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo alle società d’ambito, queste ultime non possano che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai singoli comuni ricompresi nell’A.T.O.; sicché è solo ciascun Ente locale – per antica dottrina sede propria, diversamente dalle società d’ambito, di policentrismo autonomistico; o, come si dice oggi, di federalismo – che, fino a quando non sarà operativo il nuovo meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle amministrazioni competenti in via ordinaria.

<<Se e finché non vi sia un tale adeguamento, per il territorio di ciascun comune resta in vigore la tassa sui rifiuti da ultimo fissata.

<<In questo senso depongono:

<<1) la disciplina primaria espressa dal cit. art. 238;

<<2) l’esigenza di un’esegesi costituzionalmente orientata, ossia restrittiva, delle ordinanze di protezione civile (vieppiù nella specie, dopo l’annullamento giurisdizionale e la reviviscenza disposta ex lege) e delle conseguenti attività poste in essere (non più dal Commissario, bensì) dalle amministrazioni ordinariamente competenti alla gestione del servizio, che vogliano incidere, ex uno latere, nella sfera giuridica, personale e patrimoniale, dei cittadini;

<<3) ulteriormente, il rilievo che il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 28 dicembre 2004, n. 17 (c.d. finanziaria regionale per il 2005) – che demandava in Sicilia la determinazione della Tariffa in discorso a una deliberazione dell’assemblea dei soci delle società d’ambito – non è stato promulgato in ragione della sua impugnazione da parte del Commissario dello Stato (tanto che Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 293, ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’impugnativa).

<<Va, infine, escluso in radice che le società d’ambito – per poter direttamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l’ammontare delle tasse comunali in vigore – possano invocare un’eventuale delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge.

<<Ne consegue, conclusivamente, che la competenza, nelle more della attuazione dell’art. 238 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, va affidata ai Comuni e che l’eventuale inerzia nella determinazione tariffaria, ove questa debba ritenersi configurabile, possa essere oggetto di intervento sostitutivo, ai sensi dell’art. 24 L.R. 3.12.1991 n. 44, da parte del competente Assessore regionale agli enti locali, cui compete il compito di nominare un commissario ad acta, che, in sostituzione dell’amministrazione, possa adottare gli atti obbligatori per legge (cfr., ex multis, Ordinanza di questa stessa Sezione 17.10.2008, n. 1447)>>.

Le delibere commissariali e consiliari sulle quali l’*** 2 Spa fonda il suo operato, pertanto, debbono considerarsi illegittime e detta illegittimità si estende all’atto impugnato e ai suoi atti presupposti, che, di conseguenza, debbono essere annullati.

Restano assorbite le altre eccezioni e domande.

Va rigettata, in quanto priva di ogni consistenza probatoria, la domanda di risarcimento del danno morale.

Ritenendo che sussistano le eccezionali ragioni prescritte dall’articolo 92 del C.P.C., visto che parte ricorrente ha formulato solo eccezioni di diritto, nulla esponendo in merito all’assolvimento del tributo, e in considerazione dell’accoglimento parziale della domanda, il Collegio stima equo non disporre la liquidazione delle spese a favore della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Messina – Sezione XIII -, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Nulla per le spese.

Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2013

Redazione