Mancata o ritardata attribuzione di un pubblico impiego o di una qualifica superiore da parte delle P.A. (Cons. Stato n. 5400/2012)

Redazione 22/10/12
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FATTO e DIRITTO

Gli appellanti, al tempo della proposizione del ricorso di primo grado, dipendenti della Regione Puglia, all’atto dell’ingresso vennero inquadrati nel VI livello r.e.f.

Con decorrenza 1.10.1978 transitarono nella VII qualifica, al fine di mantenere la posizione sub-apicale, in applicazione della L.R. n. 16/1980 che aveva introdotto le “qualifiche” ed un ulteriore livello retributivo: l’VIII qualifica.

Ciò premesso, gli appellanti, sul presupposto di aver partecipato positivamente ad un concorso indetto ex art. 95, L.R. n. 18/1974 per il passaggio sempre dal VI alla VII livello – concorso tenutosi e conclusosi però circa dieci anni dopo – sostengono di aver diritto, in applicazione dell’art. 40 della predetta L.R. n. 16/1980, a beneficiare retroattivamente di un ulteriore slittamento di qualifica, per essere inquadrati, anche ai fini economici, nell’VIII qualifica con decorrenza 1.10.1978.

Per tale ragione hanno adito il TAR di Lecce sostenendo che l’Amministrazione regionale, nel riequilibrare la loro l’anzianità, ai sensi dell’art. 37, L.R. n. 26/1984 e successive modificazioni, non ritenne di considerare correttamente gli effetti del concorso di cui innanzi si è detto, che avrebbero dovuto, a dire dei ricorrenti, comportare una diversa e più favorevole ricostruzione, anche in termini economici, della loro carriera.

Con la sentenza oggetto del presente appello i primi giudici hanno respinto il gravame ritenendo che gli slittamenti previsti dalla L.R. n. 16/1980 fossero applicabili esclusivamente a quei dipendenti che erano in possesso della relativa qualifica funzionale al momento dell’entrata in vigore della legge stessa.

Avverso tale pronuncia hanno proposto appello i sig.ri A e D. S., censurandola per una serie di motivi che, ad avviso di questo Collegio, non sono condivisibili.

Le argomentazioni con cui il giudice di primo grado ha motivato la propria pronuncia risultano, invero, immuni da vizi.

Al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 16/1980 gli appellanti erano inquadrati, infatti, nel VI livello retributivo, tanto che, in applicazione della ridetta legge, gli stessi furono fatti transitare nella qualifica superiore (VII).

Il fatto, poi, che successivamente e a distanza di anni gli appellanti abbiano superato un concorso per l’attribuzione della qualifica apicale, sia pure con valenza retroattiva, non rileva ai fini di quanto di quanto previsto dall’art. 40 della L.R. n. 16/1980 in quanto il relativo disposto, come correttamente rilevato dai primi giudici, poteva trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che avevano, al tempo, già acquisito la prevista qualifica funzionale.

Non vi è, infatti, nella richiamata normativa alcuna disposizione che autorizzi un’interpretazione nel senso voluto dagli appellanti.

Sul punto, peraltro, è “ius receptum” di questo Consiglio il principio per cui le norme che introducono la decorrenza retroattiva della nomina ad una data qualifica, in quanto integranti una “fictio iuris”, devono essere considerate di “stretta interpretazione” ed operano, quindi, per i soli effetti per i quali sono state previste e per le sole fattispecie espressamente individuate (Cons. St. sez. V, 30.1.1998, n. 142).

D’altronde la “ratio” della normativa invocata risiedeva nella necessità di mantenere, a valle dell’introduzione delle “qualifiche” (con la previsione di una nuova qualifica apicale, l’VIII), le medesime funzioni precedentemente svolte dal dipendente pubblico ed il corrispondente livello retributivo previsto per tali funzioni.

La norma non poteva certo attribuire, invece, vantaggi economici retroattivi per l’espletamento di funzioni superiori, in realtà, mai svolte, come sarebbe accaduto nei riguardi degli appellanti qualora fossero accordati loro benefici economici del livello apicale – a decorrere dall’1.10.1978 – per periodi nei quali, per propria stessa affermazione, essi rivestivano il livello sub-apicale.

Incoferenti sono poi le tesi degli appelanti secondo cui non hanno potuto beneficiare, in prima applicazione, del disposto di cui al richiamato art. 40 L.R. n. 16/80 a causa del ritardo con cui l’Amministrazione regionale ha finalizzato il concorso per le qualifiche apicali.

Anche sul punto il Collegio, infatti, non ha motivo di discostarsi dalla giusrisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato, secondo cui le questioni inerenti la mancata o ritardata attribuzione di un pubblico impiego o di una qualifica superiore da parte delle P.A. possono, al più ed ove ne ricorrano i presupposti, avere rilievo a fini risarcitori ma non a quelli della ricostruzione economica della carriera (Cons. St., sez VI, 5.9.2011, n. 5004; Cons. St. A.P., 10.12.1991, n. 10).

Conclusivamente l’appello è infondato e va respinto.

La natura essenzialmente interpretativa della problematica trattata, giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese del presente grado di giudizio compensate tra le parti .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2012

Redazione