Mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2007 (Cons. Stato n. 257/2012) (inviata da R. Staiano)

Redazione 20/01/12
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FATTO
Con il ricorso in esame, il gen. T. M. chiede che questo Consiglio di Stato voglia disporre per l’ottemperanza alla propria decisione 4 giugno 2010 n. 6867, “considerando nulli e/o inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione (giudizio di rivalutazione al grado di generale di divisione per il 2007 di cui al verbale n. 1 in data 14 dicembre 2010), provvedendo di conseguenza anche con la nomina di un commissario ad acta”.
Occorre precisare, ai fini della migliore comprensione del presente giudizio, che la sentenza n. 6867/2010 di questo Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal gen T. M. e, in riforma della sentenza n., 5316/2009 del TAR Lazio, sez. I-bis, ha accolto il ricorso da questi proposto in primo grado, avverso la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2007.
Nella presente sede, affermata “l’esistenza di una decisione da eseguire” (cioè la citata sentenza n. 6867/2010), il ricorrente lamenta che il giudizio di rivalutazione di cui al verbale 14 dicembre 2010 n. 1 ha portato alla attribuzione, in suo favore, di un punteggio complessivo “identico a quello attribuito allo stesso M. nella valutazione del 2007”. Sostiene il ricorrente che “assegnare all’ufficiale vittorioso, in sede di rinnovo della valutazione, lo stesso punteggio ottenuto prima di affrontare il lungo iter giudiziario significa destituire di valore una decisione amministrativa .. . . con il manifesto tentativo di procrastinare l’esito favorevole e di vanificarne gli effetti”.
In definitiva, l’amministrazione “si è limitata ad una mera reiterazione di un atto sostanzialmente identico all’atto censurato dai giudici di appello, eludendo così il consolidato principio di effettività della tutela giurisdizionale”. L’amministrazione ha posto in essere un atto in palese violazione e/o elusione di giudicato “confermando in tal modo la volontà . . . nel non voler ottemperare quanto statuito dal giudice di secondo grado nella sostanza”.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, che, rilevata la pendenza di ricorso per revocazione avverso la sentenza n. 6867/2010, ha preliminarmente osservato “che la decisione sul ricorso per revocazione parrebbe pregiudiziale rispetto al ricorso per ottemperanza”, in ordine al quale comunque conclude per la sua declaratoria di inammissibilità (poiché “le doglianze del M. si risolvono nel non consentito tentativo di sindacare nel dettaglio il merito del giudizio emesso dalla commissione superiore di avanzamento”), ovvero richiedendone il rigetto, stante l’infondatezza.
Si è altresì costituito in giudizio il gen. ***************, che ha preliminarmente richiesto la “posposizione della decisione del ricorso per ottemperanza” a quella del ricorso per revocazione, ed ha comunque concluso richiedendone il rigetto, stante l’infondatezza.
Alla camera di consiglio di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
DIRITTO
Il Collegio deve preliminarmente osservare che, proprio per consentire una complessiva disamina della vicenda processuale, sia il giudizio afferente il ricorso per revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6867/2010, proposto dal gen. ***************, ed il ricorso per revocazione incidentale, proposto dal Ministero della Difesa e dall’Arma dei Carabinieri (n. 8805/2010 r.g.), sia il presente ricorso per ottemperanza alla medesima sentenza n. 6867/2010, proposto dal gen. T. M. (n. 1662/2011 r.g.), sono stati fissati alla medesima udienza (18 ottobre 2011), il primo in udienza pubblica, il secondo in camera di consiglio, innanzi al Collegio in identica composizione.
Giova osservare che, nel caso di specie, con il proprio ricorso il gen. M. non lamenta la mera inottemperanza dell’amministrazione alla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 6867/2010, ma, nel dedurre l’intervenuta violazione e/o elusione di giudicato a mezzo del nuovo provvedimento di valutazione di cui al verbale 14 dicembre 2010 n. 1, chiede dichiararsene la nullità e quindi disporre per l’effettiva ottemperanza.
A fronte di ciò, sia il Ministero della Difesa, sia il gen. *************** richiamano la pregiudizialità, rispetto al presente giudizio di ottemperanza, della decisione dei ricorsi per revocazione da entrambi proposti.
Ed infatti:
– in caso di rigetto del ricorso per revocazione, occorre verificare (al di là della dedotta inammissibilità), la fondatezza nel merito del ricorso per ottemperanza, avendo l’amministrazione, con il nuovo provvedimento, affermato di procedere a nuova valutazione proprio per effetto dell’accoglimento dell’appello proposto dal M.;
– viceversa, in caso di accoglimento del ricorso per revocazione, innanzi tutto, non sussisterebbe più la sentenza per la quale nella presente sede si chiede disporsi l’effettiva ottemperanza. Inoltre, a seguito della fase rescissoria: a) in caso di rigetto dell’appello, vi sarebbe conferma della sentenza di I grado (e quindi definitivo rigetto del ricorso proposto dal gen. M. contro il giudizio di avanzamento 2007); b) in caso di (nuovo) accoglimento, si porrebbe una distinta sentenza di accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza di I grado, del ricorso originariamente proposto, e, dunque, un diverso provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, cui l’amministrazione è tenuta a prestare ottemperanza e, ove ciò non avvenga, un diverso presupposto per l’instaurazione del giudizio ex art. 112 Cpa.
Orbene, stante l’identità di collegio giudicante e di data di udienza, questo Collegio non ignora – pur non essendo ancora pubblicata la relativa sentenza – che il ricorso per revocazione proposto dal gen. *************** è stato accolto, atteso il difetto di comunicazione della data di udienza in cui si discusse e venne trattenuto in decisione l’appello del gen. M., mentre il diverso ricorso per revocazione proposto dalle amministrazioni è stato dichiarato inammissibile. Inoltre, il Collegio non ignora che, giudicando nuovamente dell’appello proposto dal gen. T. M., lo stesso è stato (nuovamente) accolto, con conseguente riforma della sentenza di I grado e accoglimento del ricorso da lui originariamente proposto, avverso la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2007.
Tali dati, relativi all’esito di un giudizio che funge da presupposto del presente, e che rientrano nella legittima cognizione del giudice, ben possono essere utilizzati ai fini della decisione nel presente giudizio di ottemperanza, anche in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dall’art. 24 Cost., ed affermato dagli artt. 1 e 2 Cpa.; né d’altra parte è possibile la riunione dei ricorsi, ex art. 70 Cpa, stante la diversa tipologia dei due giudizi.
Diversamente opinando, ed addivenendo ad una applicazione rigidamente formale delle norme processuali, occorrerebbe procedere alla sospensione del presente giudizio, ex artt. 79 cpa e 295 c.p.c., onde formalmente attendere non già la risoluzione di una controversia “dalla cui definizione dipende la decisione della causa”, bensì la mera pubblicazione della sentenza relativa ad una causa già decisa (dal medesimo Collegio nella stessa giornata di udienza) e del quale il giudicante conosce l’esito.
E’ del tutto evidente che il principio di effettività della tutela giurisdizionale, in quest’ultima ipotesi, verrebbe seriamente frustrato e solo in ossequio ad un dato meramente formale, così in pratica obbligando la parte vittoriosa ad ulteriori lungaggini processuali.
L’utilizzazione del dato costituito dalla decisione della diversa causa non appare in contrasto con l’art. 64, comma 2, Cpa e con l’art. 115 c.p.c., posto che, per un verso, tale dato non costituisce “elemento di prova”, ma solo notizia dell’esito della controversia pregiudiziale; per altro verso, anche a voler prescindere da tale risolutiva considerazione, come la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare (Cass. Civ., sez. II, 5 marzo 2010 n. 5440), nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che egli ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata motivazione della relativa utilizzazione, rimanendo, in ogni caso, escluso che tali prove “atipiche” possano valere ad aggirare preclusioni o divieti dettati da disposizioni sostanziali o processuali, così introducendo surrettiziamente elementi di prova che non sarebbero altrimenti ammessi o la cui ammissione richieda il necessario ricorso ad adeguate garanzie formali.
Stante, quindi, l’esito del giudizio di revocazione e del rinnovato giudizio di appello, questo Collegio rileva che il nuovo provvedimento concernente il giudizio di rivalutazione al grado di generale di divisione per il 2007, di cui al verbale n. 1 del 14 dicembre 2010), in quanto emanato in ottemperanza alla revocata sentenza n. 6867/2010 (ed a prescindere dalla verifica degli effetti caducatori da essa derivanti su ulteriori atti successivamente adottati), deve essere dichiarato nullo, ai sensi dell’art. 21-septies l. n. 241/1990.
Ciò consegue alla intervenuta revocazione della citata sentenza n. 6867/2010, poiché in tal modo viene meno l’unico presupposto che conferisce all’amministrazione (al di fuori dell’autonomo esercizio del proprio potere di autotutela, non ricorrente nel caso di specie) il potere di riadozione di un proprio provvedimento.
Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto, nella parte in cui con lo stesso si richiede la declaratoria della nullità del nuovo provvedimento adottato dalla Commissione superiore di avanzamento dell’Arma dei Carabinieri (di cui al verbale 14 dicembre 2010 n. 1).
Il ricorso non può trovare, invece, accoglimento, nella parte in cui chiede che questo Consiglio di Stato disponga per l’ottemperanza alla sentenza n. 6867/2010, stante l’intervenuta revocazione della medesima.
Attesi i limiti di accoglimento del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da M. T. (n. 1662/2011 r.g.), lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, dichiara la nullità del provvedimento di cui al verbale 14 dicembre 2010 n. 1 della Commissione superiore di avanzamento dell’Arma dei Carabinieri.
Compensa tra le parti spese, diritti ed onorari di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Redazione