Mancata indicazione e sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del responsabile del procedimento (Cass. n. 1644/2013)

Redazione 24/01/13
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ORDINANZA

Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere dott. *************ò depositata in cancelleria in data 9/5/2012 che qui di seguito si riporta:

“1. Il contribuente (omissis) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 7/40/09 in data 20 febbraio 2009, con la quale è stato rigettato l’appello dal medesimo proposto avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto il suo ricorso contro una cartella di pagamento, notificata l’11 aprile 2006 riferita all’anno di imposta 2001, dichiarazione 2002;
1.1. l’Agenzia delle entrate e Equitalia Gerit s.p.a., agente per la riscossione, non hanno svolto difese;

Osserva:

2. il ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo che:
– la cartella deve essere dichiarata nulla per mancata indicazione del responsabile del procedimento (primo e secondo motivo);
– la cartella medesima è da considerarsi inesistente in quanto non sottoscritta dal responsabile del procedimento e/o dall’Agente della riscossione (terzo motivo);

3. il ricorso appare manifestamente infondato;
– infatti quanto ai primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto attinenti alla medesima questione, deve ritenersi che, in base a reiterato orientamento di questa Corte, in tema di atti tributari, l’art. 7, comma 2, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che per qualsiasi atto dell’Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione – e, quindi, anche per le cartelle esattoriali – si debba “tassativamente” indicare il responsabile del procedimento, non comporta, nel caso di omissione di tale indicazione, la nullità dell’atto, non equivalendo la predetta espressione ad una previsione espressa di nullità, come confermato anche dall’ar1. 36, comma 4-ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2008, n. 31 – norma ritenuta dalla Corte costituzionale, con sent. n. 58 del 2009, non in contrasto con gli artt, 3, 23, 24, 97 e 1 1 1 Cost. – che, nell’introdurre specificamente la sanzione di nullità per le cartelle non indicanti il nome del responsabile del procedimento, fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008, precisando, con portata interpretativa, che “la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse” (Cass. S.U. 2010/11722; Cass. 2010/10805; 2011/8613);

3.1. – quanto al terzo motivo, deve ritenersi che, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza, non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass. 2009/4757; cfr. Cass. 2010/4283);

4. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c..”

Ritenuto

che la relazione e stata comunicata al pubblico Ministero e noti?cata agli avvocati delle parti costituite ex art. 380 bis cpc;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e diritto della relazione e ritiene che il ricorso debba essere rigettato per tutte le ragioni indicate nella relazione stessa riportata come sopra nella presente ordinanza; che nulla deve essere deciso sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata Agenzia delle Entrate.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Redazione