Sospensione cautelare di un magistrato e procedimento disciplinare (Cass. civ., n. 22570/2011)

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Massima

Ai fini della valutazione discrezionale sulla opportunità di procedere alla sospensione cautelare facoltativa del magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, assume un rilievo essenziale la gravità della contestazione, alla quale innanzitutto è correlata la compatibilità della permanenza nelle funzioni, mentre non può considerarsi determinante la prospettiva di un imminente trasferimento dell’incolpato.

 

 

 

1. Premessa

La pronuncia in esame riprende un precedente orientamento delle sezioni unite che hanno precisato che l’adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 non concretando l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull’illecito disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione della rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi (sentenza n. 28046/2008). In tali termini si è confermato l’indirizzo giurisprudenziale formatosi nella vigenza del precedente orientamento disciplinare (1).

Naturalmente tale particolare e delimitata estensione degli oneri di motivazione del giudice disciplinare non possono non riflettersi sul tipo di censure formulabili nel giudizio di cassazione e sul sindacato esercitabile dalle Sezioni unite sulla motivazione del provvedimento impugnato. Del resto, in relazione all’ipotesi della sospensione cautelare dal servizio di magistrato sottoposto a procedimento penale, si è osservato (sia pure in riferimento alla previgente normativa disciplinare) che il giudice disciplinare dispone di ampi spazi di libera valutazione, i quali comportano un divieto di sindacabilità diretta da parte del giudice di legittimità, che può esercitare un controllo limitato alla ragionevolezza della compiuta applicazione delle previsioni normative, attraverso la correttezza e congrua là logica della motivazione (2).

 

2. La sospensione cautelare del magistrato

L’art. 22 del d.lgs. n. 109 del 2006 prevede l’adottabilità della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, con collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura, anche prima dell’inizio del procedimento disciplinare, nei confronti del magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo punibile, anche in via alternativa, con pena detentiva, o quando al medesimo possono essere ascritti fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare incompatibili per la loro gravità con l’esercizio delle funzioni.

E’ condivisibile la tesi formulata nella ordinanza impugnata che, ai fini della valutazione discrezionale sulla opportunità di procedere a tale sospensione “facoltativa”, assume un rilievo essenziale la gravità della contestazione, alla quale innanzitutto è correlata la compatibilità della permanenza nelle funzioni (in senso analogo, nel quadro del precedente ordinamento disciplinare, cfr. Cass. S.U. n. 13602/2004). Sicchè, da un lato, risulta congrua la motivazione adottata nella specie, secondo cui la gravità dei fatti incideva in maniera tale sul prestigio e la credibilità dell’incolpato da imporre l’adozione di un provvedimento interdittivo. Dall’altro, non possono considerarsi determinanti le censure correlate alla prospettiva di un imminente trasferimento a domanda e alla iniziale mancata richiesta del provvedimento cautelare da parte della Procura generale.

Infine, la sospensione cautelare facoltativa dei magistrati dalle funzioni e dallo stipendio, di cui all’art. 22 d.lgs. n. 109 del 2006, comportando il collocamento fuori del ruolo organico, può essere disposta anche nei confronti di coloro che sono in congedo per maternità, non potendo trovare applicazione al rapporto di servizio dei magistrati il divieto di sospensione (e di licenziamento) di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 151 del 2001, che presuppone la natura contrattuale del rapporto di lavoro, dovendosi ritenere estranea al tema della legittimità della sospensione cautelare la questione, di natura meramente patrimoniale, se il magistrato sospeso abbia diritto all’assegno alimentare oppure alle provvidenze economiche previste per la tutela della maternità (3).

 

 

Rocchina Staiano
Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010
Avvocato, Componente, dal 1 ° novembre 2009 ad oggi, della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

 

 

__________
(1) Cfr. Cass. Civ., S.U. nn. 11284/1994, 12949/1995, 13602/2004.
(2) Cass. civ., S.U. n. 10214 del 2006.
(3) Cass. civ., Sez. Unite, 01/06/2010, n. 13337.

Sentenza collegata

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Staiano Rocchina

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