Lungo periodo di assenza dal lavoro ingiustificato: legittimo il recesso del datore di lavoro (Cass. n. 6737/2012)

Redazione 04/05/12
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Svolgimento del processo

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la sentenza n. 53/2008 depositata il 26 febbraio 2008, rigettava l’appello proposto da G.P. nei confronti della Regione Calabria avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 687/2006 (emessa a seguito della riassunzione del giudizio, dopo la pronuncia della sentenza n. 21092 del 2004 della Corte di cassazione a Sezioni Unite che, in riforma della pronuncia d’appello n. 160/02, dichiarava la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria che aveva respinto l’impugnazione del provvedimento di decadenza dall’ impiego adottato dalla suddetta Regione con delibera n. 1409 del 13 marzo 1996, revocava l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato disposta provvisoriamente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria in data 29 luglio 2006, e condannava l’appellante a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di secondo grado liquidate in complessivi euro 1.360,00, di cui euro 20,00 per esborsi, euro 620,00 per diritti ed euro 720,00 per onorario.
2. Il Tribunale, nel rigettare la domanda, in particolare, affermava che la determinazione datoriale impugnata doveva qualificarsi come licenziamento e che la stessa era legittima in quanto conseguente alla prolungata assenza del dipendente dal posto di lavoro (l° gennaio 1995-11 aprile 1996) rimasta priva di qualsiasi giustificazione pure a seguito della contestazione formale e del preavviso inviati al G. dalla Regione.
3. La Corte d’Appello, nel richiamare la motivazione del Tribunale, statuiva che l’atto datoriale manifestava in modo chiaro la volontà di recedere dal rapporto di lavoro e i relativi motivi, sicché il riferimento contenuto nello stesso al CCNL non inficiava la legittimità del medesimo.
Non sussistevano, altresì, profili di illegittimità in relazione alla normativa che disciplina il rapporto di lavoro privato, poiché, dedotta dal datore di lavoro l’arbitraria e prolungata assenza dal posto di lavoro, incombeva sul lavoratore l’onere di provare i motivi giustificativi della propria condotta. Nella specie il certificato medico del 22 gennaio 1996, non proveniente da struttura pubblica, non giovava a ciò, in quanto intervenuto oltre un anno di assenza ingiustificata, senza certezza sull’ inoltro e comunque idoneo a giustificare soltanto l’assenza dei successivi venti giorni.
Solo con il ricorso il riassunzione il G. aveva chiesto di provare per testi l’essere stato sottoposto a terapie riabilitative nel periodo di assenza e l’avere reso nota all’Amministrazione la propria precaria condizione di salute che gli impediva di riprendere servizio.
La Corte di Appello riteneva inammissibili tali richieste in quanto formulate tardivamente e in modo generico, senza supporto documentale e poiché le stesse rivelavano che il G. nel periodo contestatogli non si era trovato nell’assoluta e continuativa impossibilità di giustificare la propria assenza, poiché le terapie si erano succedute nel tempo e non gli avrebbero impedito di comunicare, sia pure informalmente, le proprie condizioni di salute, per cui avrebbe potuto inoltrare richiesta di congedo nelle prescritte forme e fornire idonea giustificazione, in modo da consentire le opportune verifiche.
Pertanto, il giudice di appello riteneva il comportamento del dipendente assolutamente grave, e che, in mancanza di elementi idonei a giustificare lo stesso, non poteva che ritenersi legittimo il recesso del datore di lavoro.
4. Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre il G.
prospettando cinque motivi di impugnazione.
5. Resiste con controricorso la Regione Calabria.
6. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cpc.

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, assistito dal prescritto quesito di diritto, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 C.C., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Asserisce il ricorrente che il provvedimento di decadenza, in quanto atto unilaterale in ragione del rinvio operato dall’art. 1324 c.c. alle norme sui contratti, andava interpretato alla luce dell’ art. 1362 c.c. c, dunque, in primo luogo, facendo applicazione del criterio dell’interpretazione letterale. La sentenza sarebbe dunque viziata in quanto il giudice di appello ometteva di dare rilievo al riferimento, contenuto nella stessa, al CCNL dei dipendenti pubblici, che costituiva il fondamento del recesso.
2. Con il secondo motivo di ricorso, anch’esso assistito dal quesito di diritto, è dedotta la violazione del principio di immutabilità del titolo dell’interruzione del rapporto di lavoro.
Ed infatti, mentre l’Amministrazione aveva deliberato la decadenza ex art. 25 c. 6, del CCNL di comparto, la fattispecie veniva apprezzata dal giudice di merito secondo le norme del rapporto di lavoro privato (giusta causa o giustificato motivo soggettivo).
3. I suddetti motivi, in ragione della loro connessione devono essere trattati congiuntamente. Gli stessi non sono fondati.
3. 2. Preliminarmente, va rilevato come le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 21092 del 2004, affermavano, cassando la sentenza della Corte d’Appello con rinvio al Tribunale che nel caso di specie si era costituito un rapporto giuridico di diritto privato, ossia un rapporto contrattuale e che lo stesso non poteva essere sciolto che per mutuo consenso o per le cause ammesse dalla legge (art. 1372, primo comma, c.c.), e che la domanda bene era stata proposta al giudice ordinario. Essendo i fatti anteriori al 30 giugno 1998, trovava applicazione l’art. 6 della legge n. 1034 del 1971, secondo la quale erano devolute al giudice amministrativo le controversie del pubblico impiego e al giudice ordinario quelle del lavoro privato.
3.2. Dunque, nel caso di specie non si verte in ipotesi di lavoro pubblico contrattualizzato, ma di un rapporto di lavoro che ha fondamento in un contratto di diritto privato rimesso comunque alla giurisdizione del giudice ordinario.
3.3. Tanto premesso, nell’interpretare, ai sensi dell’art. 12, primo comma, delle disposizione sulla legge in generale, la norma richiamata dal ricorrente, assumendone la lesione, relativa agli atti unilaterali, tra cui va compreso il licenziamento (Cass., n. 28514 del 2008), occorre rilevare come la stessa., nello stabilire l’applicabilità ai suddetti atti negoziali delle norme che regolano i contratti fa salve le diverse disposizioni di legge che regolino gli atti in questione, e richiede la compatibilità.
3.4. Ancora, come questa Corte ha avuto modo di affermare l’interpretazione di un atto unilaterale costituisce un accertamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito; con la conseguenza che qualora il ricorso per cassazione deduce l’erroneità di tale interpretazione per violazione dei canoni ermeneutici, è onere del ricorrente indicare non solo la regola interpretativa violata, ma anche in qual modo il ragionamento del giudice si sia da essa discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad un generico richiamo alla violazione di uno o più criteri astrattamente intesi ovvero ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (cfr. ex multis Cass. n. 1893 del 2009, Cass. n. 29322 del 2008).
3.5. Occorre dunque, puntualizzare la disciplina di riferimento del recesso datoriale in ordine ad un rapporto di lavoro di diritto privato, come qualificato dalle Sezioni Unite la fattispecie in esame.
3.6. Al licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, si applicano le regole legali dettate dalla legge n. 604 del 1966 (cfr. artt. 1 e 2) sulla forma dell’atto e sulla comunicazione dei motivi del recesso.
Tuttavia, la giusta causa di licenziamento (art. 2119 c.c.), il giustificato motivo soggettivo (art. 3 della legge n. 604 del 1966), nonché la proporzionalità della sanzione disciplinare, sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama, Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre I’ accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento o giustificato motivo soggettivo, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. (Cass. n. 17093 del 2011, n. 25144 del 2010, n. 5288 del 2000).
Spetta, quindi, al giudice del merito l’accertamento che i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di grave negazione degli elementi fondamentali del rapporto ed in specie di quello fiduciario e siano tali da meritare il recesso per giusta causa o giustificato motivo.
3.7. Nella fattispecie in esame, la Corte d’Appello, in ragione del contenuto dell’atto datoriale in questione, facendo corretto uso dei canoni ermeneutici, secondo i principi di diritto sopra richiamati, ha confermato, con congrua motivazione, la qualificazione del contenuto della delibera datoriale operata dal Tribunale, come licenziamento (in quanto l’espressione “decaduto dall’impiego” era riferita al fatto che lo stesso, fin dal 1 gennaio 1995, si era assentato dal posto di lavoro senza mai fornire alcuna giustificazione, neppure a seguito della contestazione formale del 15 febbraio 1995 e della successiva comunicazione, in data 28 dicembre 1995, dell’avvio della procedura per il licenziamento ).
Quindi, il giudice di secondo grado ha correttamente e congruamente compiuto il proprio vaglio di legittimità del licenziamento, applicando le regole legali di cui agli artt. 1, 2 e 5, della legge n. 604 del 1966, nel porre in rilievo la manifestazione, nel provvedimento in questione, di cui è insita la forma scritta, della volontà del datore di lavoro di recedere e dei motivi del recesso, e nel richiamare il regime dell’onere della prova. In particolare, proprio la chiara contestazione degli addebiti e la palese volontà di recedere rendevano l’atto in questione conforme ai criteri legali e non inficiato, dunque, dal riferimento al CCNL di comparto.
La Corte d’Appello poi, ha valutato direttamente i motivi del recesso rappresentati, come si è detto, dalla ingiustificata e oltre misura prolungata assenza dal posto di lavoro del dipendente (1 gennaio 1995-11 aprile 1996), ritenendo che ciò integrava la macroscopica violazione degli obblighi contrattualmente assunti di fornire la propria prestazione e di giustificare le eventuali assenze.
3.8. Dunque, i suddetti motivi di ricorso, prospettati invocando la lesione del criterio ermeneutico dell’ interpretazione letterale, criterio dal quale, peraltro, il giudice di merito non prescindeva nel procedere ad una congrua e corretta interpretazione dell’ atto devono essere rigettati.
4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Erronea valutazione delle risultanze processuali.
Con riguardo alla giustificazione dell’assenza, la Corte d’Appello non si sarebbe data carico di distinguere tra ritardo nella giustificazione dell’assenza ed assenza ingiustificata.
Asserisce il ricorrente che il certificato medico del 22 gennaio 1996 (la cui autenticità di contenuto non poteva essere messa in discussione solo perché non proveniente da struttura pubblica), con inoltro mai contestato dalla Regione Calabria (al di là della rituale produzione in giudizio delle ricevute della relativa raccomandata), attestando che “il sig. G. P. affetto da sindrome
ansioso-depressiva, necessita di giorni 20 di riposo e cura s.c.”, se è vero che non documentava il pregresso stato di salute del G. tuttavia non datava allo stesso giorno del rilascio l’insorgenza della patologia, così da correlare alla data del referto l’iniziale manifestarsi della patologia.
Piuttosto, affermando che lo stesso era affetto dalla sindrome in questione, dava atto di una patologia del G. già in corso.
La Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare che la patologia si caratterizzava per la sua lunga durata, nonché di verificare una plausibile connessione con la morte della madre del ricorrente, avvenuta nel 1994, a seguito di grave malattia della stessa e di esaminare gli effetti
comportamentali della sindrome in questione, comportante tendenza all’isolamento ed incapacità di rendersi conto delle azioni poste in essere.
Un’adeguata valorizzazione dello stato soggettivo del ricorrente sarebbe stato idoneo a fondare conseguenze divergenti da quelle dell’adottata decisione ed a ritenere adempiuta la giustificazione dell’assenza anche in forme diverse da quella documentale. Non veniva effettuato, altresì, l’approfondimento dello stato di servizio del ricorrente, cui non erano mai state addebitate deficienze, anomalie o inadempimenti nell’ esecuzione della prestazione lavorativa, in uno alla prova documentale offerta circa il pregresso impeccabile servizio espletato dal ricorrente quale risultante dall’avvenuto conferimento in una medaglia d’argento da parte dell’Ente Regione. Tali fattori, ad avviso del G., erano idonei ad ingenerare una ragionevole presunzione circa la riferibilità della condotta del G. in ordine all’assenza dal lavoro, al grave stato di salute in cui il predetto versava, in difetto del quale non si sarebbe assentato, stante il suo attaccamento al lavoro. Utilmente, avrebbero potuto essere apprezzate le prove offerte dal ricorrente e in particolare la prova per testi sulle suddette circostanze di cui si riteneva intempestiva la formulazione in contrasto con le esigenze della ricerca della verità materiale e con il potere- dovere di provvedere d’ ufficio agli atti istruttori per superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione.
4.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Va rilevato, anzitutto, che, in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all’illecito commesso -istituzionalmente rimesso al giudice del merito – si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso, dovendo tenersi al riguardo in considerazione la circostanza che l’inadempimento, ove provato dal datore di lavoro in assolvimento dell’onere su di lui incombente (L. n. 604 del 1966 ex art. 5) deve essere valutato tenendo conto della specificazione in senso accentuativo a tutela del lavoratore rispetto alla regola generale della “non scarsa importanza” di cui all’art. 1455 cod. civ., sicché l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria – durante il periodo di preavviso – del rapporto (ex multis, Cass. n. 13574 del 2011).
Tale giudizio è rimesso al giudice di merito la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da adeguata motivazione, dovendosi ritenere (Cass., n. 21965 del 2007) al riguardo che spetta al giudice di merito procedere alla valutazione della proporzionalità della sanzione espulsiva rispetto alla condotta addebitata al lavoratore con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, secondo un apprezzamento di fatto che non è rinnovabile in sede di legittimità, bensì censurabile per vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Come questa Corte ha avuto, altresì, modo di affermare (Cass., n. 2988 del 2011), il datore di lavoro, su cui a norma dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966 grava l’onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, può limitarsi, nel caso in cui la giusta causa sia costituita dalla assenza ingiustificata del lavoratore dal servizio, nella sua valenza di inadempimento sanzionabile sul piano disciplinare, a provare I’ assenza nella sua oggettività, mentre grava sul lavoratore l’onere di provare gli elementi che possono giustificare I’ assenza e in particolare la sua dipendenza da causa a lui non imputabile.
4.2. Nella specie, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei suddetti principi, con motivazione congrua ha ritenuto che i fatti addebitati al lavoratore fossero di gravità tale da giustificare, quindi, l’applicazione della massima sanzione espulsiva, osservando che il certificato medico del 22 gennaio 1996, di cui, peraltro non metteva in dubbio la provenienza, interveniva dopo oltre un anno di assenza ingiustificata e stabiliva che al G. in quanto affetto da sindrome ansioso-depressiva, necessitavano venti giorni di riposo e cura, e non vi era certezza circa l’inoltro alla Regione.
La Corte d’Appello, con riguardo alle prospettazioni del ricorrente, precisava che detto certificato non conteneva alcun riferimento alle pregresse condizioni di salute del G. il quale non aveva offerto altra prova e non aveva formulato alcuna istanza istruttoria nel ricorso depositato in data 16 luglio 1996, nel quale si affermava che il certificato in questione veniva depositato solo il 2 febbraio 1996 poiché il preavviso era intervenuto il 28 dicembre 1995.
Il giudice di merito rilevava che solo con il ricorso in riassunzione veniva chiesto di provare per testi di essere stato sottoposto a terapie riabilitative nel periodo di assenza e di avere reso noto all’Amministrazione la propria precaria condizione di salute che gli rendeva impossibile riprendere il servizio in tempi brevi. Tali istanze non erano ammissibili perché tardive, formulate in modo generico e avulse da qualsiasi supporto documentale (certificazioni delle terapie cui sarebbe stato sottoposto, indicazione dei modi e dei tempi e dei destinatari delle asserite comunicazioni dell’ Amministrazione) e comunque inconferenti, in quanto le circostanze che si intendeva provare rivelavano che il G. non si sarebbe trovato nell’assoluta e continuativa impossibilità di giustificare la propria assenza, e ben avrebbe potuto inoltrare la richiesta di congedo all’ Ente nelle forma prescritta, in modo da consentire al datore di lavoro le opportune verifiche.
Il raffronto tra il motivo d’impugnazione e le argomentazioni della sentenza d’appello pongono in luce come il ricorrente riproponga, nella sostanza, le doglianze già sottoposte al giudice di secondo grado, e dallo stesso rigettate con congrua motivazione, tenuto conto, in particolare che i mezzi di prova chiesti con l’atto di riassunzione venivano disattesi non solo perché tardivi ma in quanto generici e non decisivi.
4. Con il quarto motivo d’impugnazione è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 Cost., dell’art. 2106 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.
Ad avviso del ricorrente, del tutto sproporzionata, trascurando un bilanciamento dell’interesse del lavoratore protetto dall’ art. 4 Cost., doveva ritenersi l’ adottata misura della cessazione del rapporto di lavoro, non avendo, peraltro, il ricorrente arrecato danni all’organizzazione datoriale.
4.1. Il motivo non è fondato.
Il principio di proporzione fra gravità dell’illecito e sanzione, che vale per qualsiasi licenziamento e non solo per quello intimato ex art. 2119 C.c., si sostanzia nella valutazione della gravità dell’inadempimento del lavoratore e dell’adeguatezza della sanzione, tutte questioni di merito che ove risolte dal giudice di appello con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione esauriente e completa, si sottraggono al riesame in sede di legittimità.
Nella specie, il giudice di secondo grado, in ragione dei fatti sopra richiamati, con congrua motivazione, ha ritenuto, operando il giudizio di proporzionalità, che il comportamento del dipendente era assolutamente grave e che, in mancanza di elementi idonei a giustificare lo stesso, non poteva che ritenersi legittimo il recesso del datore di lavoro.
5. Con il quinto motivo di ricorso, in uno al previsto quesito di diritto, è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 136 del d.lgs. n. 113 del 2002, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.
Motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, Il. 5, c.p.c.
I! ricorrente censura la revoca del gratuito patrocinio disposta dalla Corte d Appello nello statuire sul governo delle spese di lite.
La revoca di tale ammissione contrasterebbe, in primo luogo, con una corretta interpretazione dell’art. 136 d. Igs 113 del 2002, che non può essere inteso nel senso che la proposizione dell’appello, dopo il rigetto della domanda in primo grado, sia sintomatica di dolo o colpa grave, e contrasterebbe, altresì, con la garanzia costituzionale dei mezzi necessari per la tutela giurisdizionale, così traducendosi in un sostanziale diniego del diritto di difesa.
5.1. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
L ‘art. 136 del d.lgs. n. 113 del 2002, al comma 2, stabilisce che l’ammissione al gratuito patrocinio disposta provvisoriamente dal Consiglio dell ‘Ordine degli avvocati, è revocata se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione (modifiche reddituali), ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Tali condizioni non sono state poste a base della disposta revoca dalla Corte d’Appello, la quale invece ha fatto riferimento all’evidente infondatezza della domanda, nozione che, oltre a non essere sufficientemente, circostanziata, non è di per sé equivalente a quella di mala fede o colpa grave di cui alla suddetta disposizione.
6. Per concludere la Corte accoglie il quinto motivo del ricorso e rigetta gli altri, cassando la decisione impugnata in relazione al motivo accolto. Ne consegue che, in relazione a quest’ultimo motivo, la causa va rinviata, alla stregua del disposto dell’art. 384, comma 2, c.p.c., alla Corte d’Appello di Catanzaro in diversa composizione, che terrà conto di quanto esposto sub 5 e sub 5.1., e che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta tutti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Catanzaro.

Redazione