Loro Arbitrale – Dichiarazione di esecutività – Loro irrituale – Esclusione (Trib. Asti, 20/12/2012) (inviata dal Dott. G. Buffone)

Redazione 20/12/12
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Loro Arbitrale – Dichiarazione di esecutività – Loro irrituale – Esclusione

Dal combinato disposto degli artt. 808 ter, 824 bis e 825 c.p.c. risulta che soltanto il lodo rituale è suscettibile di essere dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale, onde si impone la disamina della convenzione di arbitrato al fine di individuare la natura dell’arbitrato dove la parte interessata chieda l’omologa del lodo ottenuto. (****************)

 

Arbitrato rituale ed irrituale – Differenze – Elementi discretivi presenti nella convenzione 

L’attribuzione all’arbitro del potere di svolgere il giudizio “nel modo che riterrà più opportuno” e di decidere “secondo equità” è sintomatica della volontà delle parti di dar corso ad un arbitrato libero e atipico, che si discosti dal regime formale regolato dal codice di rito e della rinuncia delle stesse parti a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c. (****************)

 
 

PREMESSE IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art 825 c.p.c. GB, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale corrente in …, .. 4 premesso:

– che in data 5.6.2012 era stato deliberato e sottoscritto dal Dr. …, nominato dal Presidente del Tribunale di Asti, il lodo arbitrale relativo alla controversia introdotta dallo stesso GB contro il Consorzio … (di seguito, “Il Consorzio”), in virtù della clausola compromissoria contenuta nello statuto allegato al Contratto di Consorzio con attività esterna (atto a rogito notaio DA del 21.2.2010);

– che a nulla erano valsi i tentativi dell’arbitro e dello stesso ricorrente per la definizione della controversia;

– che intendeva fare eseguire il lodo, atteso che il Consorzio non aveva eseguito spontaneamente le statuizioni di condanna contenute nello stesso lodo;

tutto ciò premesso chiedeva che venisse dichiarato esecutivo il lodo arbitrale.

Con provvedimento del 23.10.2012 il Tribunale invitava il ricorrente ad integrare l’istanza, depositando in Cancelleria l’atto contenente la convenzione di arbitrato in originale o in copia conforme.

Il ricorrente non ottemperava all’istanza e depositava in data 8.11.2012, altra copia del contratto di consorzio contenente la convenzione di arbitrato.

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MOTIVI DELLA DECISIONE

All’esito di quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la richiesta formulata dal ricorrente non possa essere accolta.

Osserva il Tribunale – a prescindere dalla circostanza del mancato deposito della convenzione di arbitrato in originale o in copia conforme all’originale – che dal combinato disposto degli artt. 808 ter, 824 bis e 825 c.p.c. risulta che soltanto il lodo rituale è suscettibile di essere dichiarato esecutivo con decreto del Tribunale, onde si impone la disamina della convenzione di arbitrato al fine di individuare la natura dell’arbitrato.

Nel caso di specie, la convenzione di arbitrato contenuta all’art. 18 dell’Allegato A del Contratto di Consorzio con attività esterna del 21.12.2010 dispone che “Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l’interpretazione o l’esecuzione di questo contratto o in dipendenza dei rapporti tra i consorziati e tra essi e il Consorzio, il Consiglio Direttivo o i liquidatori, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale di Asti.

L’Arbitro deciderà secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque il principio del contraddittorio fra le parti”.

La giurisprudenza consolidata ritiene che la differenza fra arbitrato rituale e arbitrato irrituale sia fondata non già sul rilievo che, con il primo, le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma sul fatto che nell’arbitrato rituale le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere rese esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell’arbitrato irrituale esse intendono affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., 1.4.2011, n. 7574; Cass. Civ., 21.7.2010, n. 17114; Cass. Civ., 12.10.2009, n. 21585).

Orbene, esaminata la clausola compromissoria alla luce del criterio discretivo sopra indicato, deve concludersi per la natura irrituale dell’arbitrato in oggetto, avuto riguardo alla sussistenza di chiari indici sintomatici della volontà delle parti di affidare all’arbitro la soluzione delle controversie fra di essere insorte (o che possano insorgere) attraverso uno strumento negoziale. In particolare, assumono rilievo a tale fine:

– l’attribuzione all’arbitro del potere di svolgere il giudizio “nel modo che riterrà più opportuno” e di decidere “secondo equità” sintomatica della volontà delle parti di dar corso ad un arbitrato libero e atipico, che si discosti dal regime formale regolato dal codice di rito e della rinuncia delle stesse parti a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’art. 825 c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass. Civ. 20.7.2006, n. 16718; Trib. Bari, 29.2.2012; Trib. Bologna 28.2.2005);

– l’esplicita previsione dell’arbitro quale “amichevole compositore” e, dunque, il riferimento alla composizione anziché alla decisione e la attribuzione all’arbitro di un generale potere di risoluzione transattivo della controversia (Cass. Civ. 8.7.2004 n. 12561 e Cass. Civ., 30.8.2002, n. 12714; Trib. Torino 23.1.1986; Trib. Milano 14.1.1991);

A fronte di tali indici univoci della natura libera dell’arbitrato nessun rilievo può essere attribuito alla esplicita previsione del rispetto del principio del contraddittorio, attesa la compatibilità fra l’arbitrato irrituale e il principio del contraddittorio, come ritenuto dalla Suprema Corte (Cass. Civ., 8.9.2004, n. 18049; Cass. Civ., 27.2.2004, n. 3975), dalla Corte Costituzionale, in ragione dello stretto collegamento fra il principio di cui all’art. 101 c.p.c. e gli artt. 24 e 3 Cost. e in armonia con l’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, trattandosi di un nucleo fondamentale del diritto di azione e di difesa.

In conclusione, alla luce di tali elementi, deve concludersi per la natura irrituale dell’arbitrato in questione e, di conseguenza, per la sua non omologabilità.

P.Q.M.

rigetta l’istanza. 

Manda alla Cancelleria di comunicare.

Asti, lì 20.12.2012

Il Giudice
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