Lite stradale per un parcheggio: la provocazione verbale dell’uno non giustifica la violenza dell’altro (Cass. pen. n. 42705/2012)

Redazione 06/11/12
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Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 06/10/2010, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale della stessa città il 26/03/2009 nei confronti di P.L., al quale era stata irrogata la pena di anni 2 di reclusione per il reato di lesioni personali aggravate in pregiudizio di ****, all’esito di rito abbreviato. Il L. era stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento del danno in favore del D., costituitosi parte civile.
La Corte territoriale rilevava che la prova della responsabilità dell’imputato appariva evidente, soprattutto in ragione della deposizione di P.M., il quale aveva visto il L. colpire con forti pugni il D. mentre quest’ultimo si trovava ancora all’interno dell’abitacolo dell’autobus da lui condotto, ed era quindi nell’impossibilità di apprestare una reazione: l’aggressione dell’imputato era peraltro proseguita malgrado l’intervento del M., come dal medesimo precisato.
Veniva altresì ribadita la sussistenza dell’aggravante dell’indebolimento della funzione uditiva della persona offesa, che aveva lamentato una lesione timpanica quale conseguenza di quella condotta: sul punto, la Corte di appello disattendeva la ricostruzione operata dai consulenti di parte del L., i quali avevano ipotizzato che la lesione e il deficit uditivo fossero preesistenti, ma solo formulando indicazioni di mera probabilità e senza aver mai proceduto a visitare direttamente il D. Doveva invece privilegiarsi quanto sostenuto nella relazione curata dal consulente del P.M., il quale aveva posto in correlazione diretta la perforazione della membrana timpanica rispetto alla condotta violenta di cui la parte civile era rimasta vittima, dato peraltro che trovava riscontro nella diagnosi formulata all’atto del ricovero del D. presso l’ospedale di Casarano. Ne derivava l’impossibilità di aderire alla richiesta difensiva volta a svolgere un’indagine peritale, ritenendo la Corte non essere «emersi marchiani errori da parte del consulente», tali da «mettere in discussione funditus» gli esiti dell’accertamento tecnico già compiuto; conclusione vieppiù doverosa, in difetto di ipotesi di inutilizzabilità degli atti assunti durante le indagini preliminari, ivi compresa la suddetta relazione, stante l’opzione per il rito abbreviato esercitata dal L.
La sentenza confermava quindi la valutazione del Giudice di prime cure circa la mancata concessione al L. dell’attenuante della provocazione, segnalando che nella fattispecie risultava essersi verificata una aggressione unilaterale, e che comunque l’imputato non aveva interrotto la propria azione neppure dopo che il M. aveva tentato di fermarlo.
Veniva infine respinto l’ultimo motivo di appello in punto di entità della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del L., ritenendo la Corte che il trattamento sanzionatorio irrogato fosse proporzionato alla particolare gravità dell’addebito, essendo peraltro l’imputato attinto da un precedente penale.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore / procuratore speciale dell’imputato, articolato in quattro motivi,
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (con riguardo agli artt. 582 e 583 cod. pen., nonché alle norme processuali sulla statuizione della responsabilità del L.), omessa assunzione di una prova decisiva, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Secondo il difensore dell’imputato, non vi era in atti alcuna prova della effettiva gravità delle lesioni, né del necessario nesso causale tra la condotta del L. e la presunta menomazione lamentata dal D.: ciò anche in ragione della mancata acquisizione al fascicolo processuale della cartella clinica ospedaliera e di altra documentazione medica che il consulente del P.M. si era limitato a richiamare. In tal modo, non essendo stato rispettato il principio del contraddittorio, avrebbe dovuto ritenersi imprescindibile lo svolgimento di una perizia medico-legale, anche nelle forme di cui all’art. 603 cod. proc. pen.; ciò a maggior ragione in virtù delle osservazioni dei consulenti di parte, i quali avevano fatto, semplicemente osservare che:
– all’atto del ricovero della parte civile non era stato diagnosticato un trauma evidente al condotto uditivo destro;
– il giorno successivo, lo specialista che aveva visitato il D. non aveva disposto un intervento chirurgico di riparazione;
– la vittima presentava un processo flogistico cronico e risultava soffrire di ipoacusia neurosensoriale pure a sinistra, dove certamente non era stata colpita, il che doveva far ritenere verosimile la natura non traumatica anche della perforazione all’altro orecchio.
Elementi, quelli appena riportati, che avrebbero dovuto portare i giudici di merito a prendere atto di una ricostruzione alternativa rispetto all’ipotesi accusatoria, tale da comportare l’impossibilità di ritenere il L. responsabile al di là di ogni dubbio ragionevole.
2.2. Con il secondo motivo il difensore si duole del mancato riconoscimento in favore dell’imputato dell’attenuante della provocazione, lamentando sul punto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ed ancora mancanza e manifesta illogicità della motivazione. In proposito, segnala che lo stesso riferimento alla presunta pervicacia del L. nel continuare a colpire il D. malgrado la presenza di un paciere dovrebbe semmai dimostrare proprio la sussistenza dello stato d’ira in cui versava l’imputato, il quale aveva sempre asserito di essere stato apostrofato dalla parte civile con parole ingiuriose.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente espone censure analoghe a quelle di cui al punto precedente, in ordine alla mancata concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe infatti solo ritenuto adeguata e proporzionata alla gravità del fatto contestato la pena inflitta in primo grado, senza motivare in alcun modo sulle ragioni fondanti tale conclusione; fra l’altro, non sarebbe stato tenuto in alcun conto il particolare che il precedente penale menzionato è da considerare assai modesto, e certamente non specifico.
2.4. Con il quarto motivo la difesa lamenta violazione di norme processuali, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, impugnando specificamente l’ordinanza adottata dalla Corte di appello di Lecce il 03/07/2009, con cui era stata rigettata un’istanza preliminare di revoca o sospensione della provvisoria esecuzione della provvisionale concessa a favore della parte civile. Evidenzia in proposito che la Corte territoriale si sarebbe limitata soltanto a valutare la proporzione esistente fra danno lamentato ed entità della provvisionale, senza considerare invece i fondati motivi a sostegno dei gravame.

 

Considerato in diritto

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
1.1. L’ipotesi di una ricostruzione alternativa della lesione timpanica riscontrata sulla persona offesa, avanzata dai consulenti nominati dal L., costituisce infatti una mera alle allegazione difensiva, fondata su indicazioni scientifiche connotate da un giudizio di semplice probabilità e delle quali la Corte territoriale ha offerto una compiuta analisi, soffermandosi in particolare sul ben diverso contenuto della relazione curata dal consulente del P.M. (che fra l’altro, a differenza di quelli di parte, aveva sottoposto il paziente ad esame diretto). Relazione, questa, correttamente valutata come del tutto utilizzabile a prescindere dall’osservanza delle forme del contraddittorio, stante l’opzione processuale per il rito abbreviato esercitata dall’imputato.
In tale contesto, non poteva e non può avere pregio l’istanza della difesa per lo svolgimento di una perizia, ritenuta non necessaria dalla Corte di appello con argomenti fondati sulle risultanze degli atti (in primis, l’accertata corrispondenza fra le conclusioni del consulente del P.M. ed il quadro clinico obiettivamente rilevato sul D. al momento (del pur successivo ricovero in ospedale): giurisprudenza di legittimità ormai consolidata insegna peraltro che «la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 606 comma primo lett. d) cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all’art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività» (Cass., Sez. IV, n. 4981 del 05/12/2003, ********; Rv 229665; v. anche Sez. IV, n. 14130 del 22/01/2007, **********, secondo cui il provvedimento con cui il giudice di merito non accoglie l’istanza per dare corso ad accertamenti peritali, non essendo la perizia rientrante nel concetto di prova decisiva, è da un lato non sanzionabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., e dall’altro esprime un «giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in Cassazione»).
1.2. Logicamente insostenibile è poi l’argomento con il quale il ricorrente mira ad insistere sulla pretesa provocazione cui il L. avrebbe reagito: affermare che sarebbe proprio la pervicace violenza dell’imputato, addirittura insensibile all’intervento di terzi volto a sedare a lite, a dover far desumere che egli versasse in un grave stato d’ira determinato dalla sua vittima è arbitrario e fuorviante. La Corte di appello segnala che i dati testimoniali acquisiti deponevano per una aggressione unilaterale, ma ancor più chiaramente si era espresso il G.u.p., nella motivazione della cui pronuncia si evidenziano:
– la scaturigine dell’episodio, determinato dal comportamento del L. che aveva parcheggiato un’autocisterna in prossimità dell’ingresso di una scuola materna, rendendo impossibile al D. – conducente di uno scuola-bus – accedervi;
– l’importanza del contributo del M. che, «attirato dalle voci in strada, accorse e notò il L. intento a sferrare forti pugni nei confronti del conducente dell’autobus, rimasto incastrato nella cabina di guida e quindi non in grado di difendersi adeguatamente»;
– le corrette ammissioni della persona offesa, che aveva sostenuto come la condotta del L. fosse stata successiva alle proteste dello stesso D. per le modalità di parcheggio dell’ingombrante cisterna;
– l’impossibilità in ogni caso, «pur volendo concedere, per logica, che il D. possa aver apostrofato con decisione il L.», di ravvisare l’attenuante invocata dinanzi alla «violenta ed inopinata aggressione posta in essere dall’imputato».
Va in proposito ribadito che «quando non vi è difformità di decisione, le motivazioni della sentenza di primo, e di secondo grado possono integrarsi a vicenda in modo da formare un tutto organico ed inscindibile. Il giudice di appello, pertanto, non ha l’obbligo di procedere ad un riesame degli argomenti del primo giudice che ritenga convincenti ed esatti purché dimostri, anche succintamente, di aver tenuto presenti le doglianze dell’appellante e di averle ritenute prive di fondamento» (Cass., Sez. IV, n. 1198 del 24/11/1992, *****, Rv 193013; v. anche Sez. III, n. 4700 del 14/02/1994, ******, Rv 197497, e Sez. II, n. 11220 del 13/11/1997, *********); principio ribadito più volte, sino all’affermazione secondo cui «le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite della decisione impugnata» (Cass., Sez. III, n. 13926 del 01/12/2011, *******, Rv 252615).
1.3. In punto di negazione delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che il problema della sussistenza o meno di circostanze rilevanti ex art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, ******). Peraltro, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze in parola è oramai consolidata l’interpretazione giurisprudenziale secondo cui il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: ergo, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato od alle modalità di esecuzione della condotta criminosa può ritenersi sufficiente (v., ex plurimis, Cass., Sez. II, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone).
1.4. Del tutto generici, e comunque assorbiti nel rigetto del ricorso avverso la sentenza, sono infine i motivi di doglianza che riguardano l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce sull’istanza preliminare relativa alla provvisionale concessa a favore della parte civile, essendosi il L. lamentato soltanto della circostanza che non sarebbe stata considerata la fondatezza complessiva del gravame.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del L. al pagamento delle spese processuali del presente grado di legittimità.

 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Redazione