Licenziamento illegittimo se il datore temporeggia prima di recedere dal contratto di lavoro (Cass. n. 5408/2013)

Redazione 05/03/13
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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza del 13 maggio 2010, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al Dott. S.G.O. dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro e condannando l’Azienda al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella dell’effettiva reintegra.

La Corte territoriale ha ritenuto che fosse stato violato il principio della immediatezza della contestazione e che fosse anche privo di giustificazione il tempo impiegato per deliberare il recesso una volta esaurita la procedura di contestazione degli addebiti.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Azienda.

Resiste con controricorso il Dott. S. .

Le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

 

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 414 e 437, comma 2, c.p.c., la ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nel ritenere che l’Azienda abbia violato il principio della immediatezza della contestazione, ha affermato che i fatti che hanno dato luogo al licenziamento erano stati già valutati dall’Azienda in occasione della revoca dell’incarico dirigenziale al Dott. S. .

Tale circostanza non avrebbe dovuto essere utilizzata dalla Corte territoriale in quanto nuova, essendo stata dedotta non già con il ricorso introduttivo, ma solo nel corso del giudizio di primo grado.

Aggiunge la ricorrente che la sentenza impugnata ha altresì utilizzato, ai fini della decisione, la sentenza resa dal Tribunale di Rossano in data 20 febbraio 2003, “che si è pronunciata sulla revoca in questione”. Tale sentenza era stata prodotta solo nel giudizio di appello ed era quindi inammissibile.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970, 2119 c.c., 115 e 116 c.p.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deduce, sempre con riferimento alla ritenuta violazione del principio della immediatezza della contestazione, che l’Azienda, nel procedere al licenziamento del Dott. S., ha valutato il comportamento da lui tenuto nel triennio 2000 -2003, sostanziatosi nel continuo atteggiamento di conflittualità e denigratorio manifestato nell’ambiente di lavoro, nella totale assenza di collaborazione nonché in vistose carenze deontologiche e professionali, situazioni queste evidenziate soltanto con la relazione del ******** in data 8 aprile 2003 inviata al Direttore Sanitario dell’ASL. Espletati i relativi accertamenti, l’Azienda, nel rispetto dei tempi tecnici occorrenti per l’esercizio del potere disciplinare, con nota del 17 luglio 2003 ha comunicato al Dott. S. l’avvio del procedimento, contestandogli con nota del 18 agosto 2003 i relativi addebiti e procedendo, a seguito delle deduzioni scritte fornite dal dipendente, con delibera commissariale del 12 novembre 2003, al suo licenziamento, preceduto dalla sua audizione e dal parere del Comitato dei Garanti.

Aggiunge la ricorrente che, oltre ai fatti oggetto della relazione del ******** dianzi indicata, è stata contestata al Dott. S. l’avvenuta presentazione di un esposto in data 5 maggio 2003, con il quale venivano evidenziate delle irregolarità nel conferimento dell’incarico di Direttore dell’Azienda Sanitaria di …, esposto al quale avevano fatto seguito l’apertura di un procedimento penale a carico della “Amministrazione”, una indagine dell’Assessorato alla Sanità nonché un contenzioso davanti al giudice del lavoro. Questi essendo i fatti, la contestazione disciplinare non poteva ritenersi effettuata in violazione del principio di immediatezza.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 del vigente CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria; degli artt. 7 della legge n. 300 del 1970, 2119 c.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa e/o insufficiente motivazione.

Deduce che la sentenza impugnata, nel ritenere che il tempo impiegato per deliberare il recesso era privo di giustificazione, non ha tenuto conto della necessità di ben ponderare la decisione di recedere dal rapporto ed in particolare della necessità di attendere il parere del Comitato dei Garanti che, peraltro, avrebbe dovuto essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta,

ciò che nella specie non era avvenuto, onde l’Azienda aveva dovuto adottare il provvedimento di licenziamento in assenza del parere.

4. Con il quarto motivo la ricorrente, denunziando violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 604 del 1966 nonché dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, lamenta che il Dott. S. , essendo dirigente medico, non poteva beneficiare della tutela reale ex art. 18 St. lav., come già evidenziato nei precedenti giudizi di merito. Ed infatti, in ragione dell’intenso vincolo fiduciario che connota tale tipo di rapporto, non è ipotizzabile la reintegrazione nel posto di lavoro, onde la illegittimità del licenziamento può comportare solo il pagamento delle apposite indennità.

5. I primi tre motivi, che vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, non sono fondati.

La Corte territoriale, dopo avere affermato che il principio della immediatezza della contestazione, secondo i criteri enunciati da questa Corte, deve essere inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più complessa sia l’organizzazione aziendale, ha ritenuto che nella fattispecie in esame i vertici dell’Azienda erano venuti a conoscenza dei fatti di rilievo disciplinare via via che si erano verificati.

Ha aggiunto che i fatti di cui il Dott. S. si era reso asseritamente responsabile erano stati già oggetto di valutazione in occasione della revoca dell’incarico di responsabile della Unità Operativa di Sorveglianza Sanitaria disposta con deliberazione del 22 marzo 2001 e che nel giudizio definito dal Tribunale di Rossano con sentenza del 20 febbraio 2003 è stato dato atto che la revoca di detto incarico era stata motivata con riferimento “alla mole delle azioni giudiziarie, esposti e denunce presentate nei confronti dell’Azienda ed ai rapporti conflittuali con gli altri dipendenti”.

Ha poi evidenziato che i vertici aziendali erano a conoscenza dei fatti che poi vennero contestati al Dott. S. in sede di procedimento disciplinare, già due anni prima della relazione redatta dal ******** in data 8 aprile 2003 e che a tali fatti era da aggiungere soltanto la presentazione di un esposto da parte del Dott. S. in data 5 maggio 2003 – al quale la Corte non ha attribuito rilevanza -, con cui erano state segnalate presunte irregolarità nel conferimento dell’incarico di Direttore dell’Azienda Sanitaria di … al Dott. Al..Ce. .

Da tutto ciò la Corte di merito ha tratto la convinzione che la contestazione degli addebiti avvenuta con lettera del 18 agosto 2003 per fatti di cui l’Azienda era ben a conoscenza prima ancora della “relazione riepilogativa” inoltrata dal ******** al Direttore Generale dell’ASL fosse intempestiva, così come privo di giustificazione era il tempo impiegato per deliberare il recesso (circa due mesi) una volta esaurita la procedura di contestazione degli addebiti.

Tale motivazione, in quanto congrua, coerente, logica e non contraddittoria, non è sindacabile in questa sede di legittimità, essendo principio consolidato di questa Corte che la valutazione relativa alla tempestività del licenziamento costituisce giudizio di merito, non censurabile in cassazione ove adeguatamente motivato (cfr., fra le altre, Cass. 6 settembre 2006 n. 19159; Cass. 17 dicembre 2008 n. 29480; Cass. 8 marzo 2010 n. 55469).

La censura della ricorrente – secondo cui la Corte territoriale, per escludere la tempestività del licenziamento, non avrebbe potuto valorizzare, trattandosi di questione nuova non dedotta precedentemente, e quindi inammissibile, la circostanza che i fatti dedotti a sostegno del licenziamento erano stati già valutati dall’Azienda in occasione della revoca dell’incarico dirigenziale al Dott. S. è priva di fondamento.

Ed infatti, già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado – il cui esame non è precluso a questa Corte attesa la natura del vizio denunziato – il Dott. S. aveva lamentato la violazione del principio di immediatezza della contestazione, rilevando che l’Azienda, pur essendo in precedenza a conoscenza dei fatti oggetto della contestazione disciplinare, aveva ingiustificatamente ritardato tale contestazione.

Successivamente il ricorrente, a dimostrazione ed integrazione di tale assunto, con le note depositate nel corso dello stesso giudizio, ha evidenziato che l’Azienda, nel procedere alla contestazione disciplinare, ha richiamato gli stessi fatti posti a sostegno della delibera di revoca dell’incarico dirigenziale adottata in data 22 marzo 2001.

Appare dunque evidente che tale questione – che la Corte territoriale peraltro non ha posto a fondamento esclusivo della decisione, essendo questa sorretta anche da altre ragioni – non può ritenersi nuova, costituendo un argomento richiamato a conferma della non tempestività della contestazione.

Quanto, poi, alla sentenza resa dal Tribunale di Rossano in data 20 febbraio 2003 – che, secondo la ricorrente, la Corte territoriale ha pure utilizzato inammissibilmente a sostegno della ritenuta violazione del principio della immediatezza della contestazione, perché prodotta tardivamente -, risulta dai verbali del giudizio di primo grado, trascritti dal controricorrente, che tale sentenza, già indicata nel ricorso introduttivo, è stata ammessa dal giudice di primo grado in forza dei poteri istruttori conferitigli dall’art. 421 c.p.c..

6. Anche il quarto motivo – con il quale la ricorrente lamenta l’avvenuta reintegra del Dott. S. nel posto di lavoro – è infondato.

Sul punto questa Corte si è più volte pronunciata, affermando che la illegittimità del recesso dal rapporto di lavoro di una P.A. con un dirigente comporta l’applicazione, al rapporto fondamentale sottostante, della disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, con conseguenze reintegratorie, a norma dell’art. 51, secondo comma, del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. 1 febbraio 2007 n. 2233; Cass. 13 giugno 2012 n. 9651).

Con tali pronunce viene sostanzialmente evidenziato che la legge 20 maggio 1970 n. 300, secondo la disposizione dianzi indicata, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti e che il rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici è assimilato dall’art. 21 del citato decreto legislativo a quello della categoria impiegatizia con funzioni dirigenziali. Dunque, l’illegittimità del recesso comporta anche per i dirigenti pubblici gli effetti reintegratori stabiliti dall’art. 18 St. lav..

Ad analoghe conclusioni è pervenuta Cass. 20 febbraio 2007 n. 3929, la quale ha ritenuto che, dichiarato nullo e inefficace il licenziamento di un dirigente per motivi disciplinari inerenti alla responsabilità dirigenziale, il medesimo ha diritto alla reintegrazione nel rapporto d’impiego e nell’incarico dirigenziale, oltre che alle retribuzioni maturate sino all’effettiva reintegrazione, nonché Cass. Sez. Un., 16 febbraio 2009 n. 3677, la quale nel richiamare, tra l’altro, quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 381 del 2008 (…..”forme di riparazione economica, quali, ad esempio, il risarcimento del danno o le indennità riconosciute dalla disciplina privatistica in favore del lavoratore ingiustificatamente licenziato, non possono rappresentare, nel settore pubblico, strumenti efficaci di tutela lesi da atti illegittimi di rimozione di dirigenti amministrativi”), ha riconosciuto il diritto del dirigente al ripristino dell’incarico illegittimamente revocato ante tempus, per il tempo residuo di durata, detratto il periodo di illegittima revoca.

7. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, previa compensazione tra le parti del presente giudizio, avuto riguardo al diverso esito dei giudizi di merito.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. 

Redazione