Licenziamenti e conseguente azzeramento degli “sgravi contributivi triennali” (Cass. n. 14316/2013)

Redazione 06/06/13
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 26.4.07 la Corte d’appello di Palermo rigettava il gravame interposto da ************ contro la sentenza con cui il Tribunale di Agrigento aveva negato il diritto della società a fruire di sgravi contributivi triennali ai sensi dell’art. 3, commi 5 e 6, legge n. 448/98, non avendo mantenuto l’incremento occupazionale per l’intero periodo agevolato.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre cm S.r.l. affidandosi a due motivi.
L’INPS resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

l- Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 3, commi 5 e 6, legge n. 448/98 e dell’art. 3 legge n. 604/66, per avere l’impugnata sentenza considerato eventi prevedibili – e, in quanto tali, idonei a giustificare la revoca degli sgravi ottenuti ai sensi del cit. art. 3 legge n. 448/98 – anche i licenziamenti per chiusura cantiere o fine lavori, atteso che tali eventi di per sé non comportano automaticamente il licenziamento (come da costante giurisprudenza), ben potendo ì lavoratori essere impiegati presso altri cantieri in virtù di ulteriori appalti ottenuti, nel frattempo, dall’impresa. Il non essersene aggiudicati di nuovi (malgrado la diligente partecipazione a gare indette da pubbliche amministrazioni) costituisce, secondo la società ricorrente, evento imprevedibile.
Il motivo è infondato.
Premessa l’irrilevanza ai fini del decidere delle interpretazioni normative fornite da circolari INPS (che fonti del diritto non sono), si tenga presente che la fine dei lavori e la conseguente chiusura di un cantiere nel settore dell’edilizia sono eventi del tutto fisiologici e, in quanto tali, prevedibili, trattandosi di attività che per loro stessa natura importano la fissazione di una data di consegna dell’opera commissionata.
Sostiene la società ricorrente che imprevedibile sarebbe, invece, la situazione di esubero che si verifica allorquando non sia possibile, una volta ultimata una data opera, dirottare il personale – in precedenza assunto – presso nuovi cantieri per la realizzazione di ulteriori lavori che l’impresa (beneficiaria degli sgravi ex art. 3 legge n. 448/98) non sia riuscita ad acquisire malgrado la diligente partecipazione a gare d’appalto.
Ma, in realtà, la mancanza di ulteriori commesse di lavoro, lungi dal potersi considerare evento imprevedibile, rientra – invece – nel normale rischio d’impresa proprio delle attività edili, che non hanno un ciclo continuo e ininterrotto, ma dipendono dal numero e dall’importanza degli appalti stipulati dall’imprenditore che aspira agli sgravi, a prescindere – come correttamente notato dall’impugnata sentenza – dalla diligenza dimostrata nel cercare nuove occasioni di lavoro e/o dalla
necessità, in mancanza di esse, di ridurre il personale con licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 legge n. 604/66.
L’evento imprevedibile può ravvisarsi – invece – in un factum principis o in altra circostanza eccezionale che, alterando il normale funzionamento del mercato, pregiudichi le concrete possibilità di accedere a commesse di lavoro tali da consentire di mantenere quell’incremento occupazionale cui è casualmente collegato il diritto agli sgravi per cui è processo.
A ciò si aggiunga che considerare eventi imprevedibili le normali contingenti oscillazioni delle condizioni di mercato e le conseguenti maggiori o minori possibilità di assorbimento della manodopera finirebbe con il trasferire sull’ente pubblico (INPS) e, in ultima analisi, sulla collettività una porzione (per la parte corrispondente agli sgravi goduti) di quel rischio economico che, invece, è proprio dell’attività imprenditoriale, il che è consentito soltanto in caso di espresse previsioni legislative.
2- Con il secondo motivo, fatto valere in subordine rispetto al primo, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 3, commi 5 e 6, legge n. 448/98, 116, co. 8 lett. a), 10 e 15, legge n. 388/2000 e 3 legge n. 604/66, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto applicabili nel caso di specie le somme aggiuntive (alias sanzioni) pretese dall’INPS per omesso o ritardato pagamento dei contributi a causa della revoca degli sgravi nonostante che tale omesso o ritardato pagamento fosse conseguenza dell’interpretazione fornita da una circolare dello stesso istituto previdenziale che induceva a ritenere irrilevanti, ai tini della revoca degli sgravi, licenziamenti dovuti ad eventi non prevedibili come quelli per chiusura cantiere o fine lavori.
Il motivo è infondato.
A parte il rilievo che delle circolari INPS la società ricorrente ha solo fornito una personale interpretazione, valga l’assorbente considerazione che le somme aggiuntive che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi o- il che è lo stesso – di sgravi indebitamente goduti non sono altro che sanzioni civili, vale a dire conseguenze automatiche e legalmente predeterminate dell’inadempimento o del ritardo, in funzione rafforzativa dell’obbligazione contributiva cui ineriscono. In altre parole, pur nella loro accessorietà, hanno la stessa natura giuridica dell’obbligazione principale (al punto che ne seguono la sorte anche in ordine al regime prescrizionale cfr., ex aliis, Cass. 22.2.12 n. 2620).
Per l’effetto, come le circolari INPS e le interpretazioni che di esse abbia dato la società ricorrente non incidono sul debito principale (pagamento all’INPS di contributi non versati a seguito di indebita percezione degli sgravi de quibus), così non possono nemmeno influire sulle sanzioni civili.
3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 50,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, in data 14.3.13.

Redazione