Legittimo impedimento a comparire e comunicazione nuova data dell’udienza (Cass. pen. n. 8811/2013)

Redazione 22/02/13
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Ritenuto in fatto

1. V. R. ricorre per cassazione contro la decisione indicata in epigrafe, confermativa della sentenza con cui, il 3 giugno 2009, il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, l’aveva condannato alla pena sei mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 385 cod. pen.
2. Ricorre per cassazione il difensore del V. che, reiterando gli identici motivi d’appello, deduce violazione dell’art. 420-ter c.p.p. da parte del Tribunale per nullità della dichiarazione di contumacia dell’imputato precedente il rinvio dell’udienza e per mancato avviso di tale rinvio al difensore di fiducia, assente per impedimento tempestivamente fatto conoscere.

Considerato in diritto

1. Il ricorso – generico e, comunque, manifestamente infondato – va dichiarato inammissibile.
2. La Corte territoriale ha rigettato l’appello, rilevando che l’istanza di rinvio per impedimento del difensore di fiducia era stata accolta dai Tribunale; che a V. il quale aveva comunicato di non voler partecipare all’udienza, era stato nominato un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, c.p.p. e che il dibattimento era stato inviato all’udienza, con indicazione a verbale di una precisa data (3 giugno 2009).
3. È, infatti, inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati nell’atto d’appello, senza farsi carico delle ragioni con cui il giudice dell’impugnazione li ha motivatamente rigettati.
4. In ogni caso, tali motivi sono infondati alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sono legittimi tanto la prioritaria dichiarazione di contumacia dell’imputato in presenza del difensore designato al sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. in sostituzione del difensore di fiducia che abbia richiesto il rinvio della udienza per impedimento a comparire, quanto, in accoglimento di tale richiesta, il successivo rinvio del processo ad altra udienza.
Il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza soltanto quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza dl rinvio, posto che, nel caso contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dai difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97, comma quarto, cod. proc. pen., il quale esercitai diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo (Cass. Sez. U, n. 8285/2006, Rv. 232905-6, *******).
5. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguata determinare nella somma di 1.000,00 euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 14 novembre 2012

Redazione