Sulla legittimità del licenziamento del lavoratore straniero sprovvisto del permesso di soggiorno (Cass. n. 18627/2013)

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Massima

E’ legittimo il licenziamento di un lavoratore straniero, ex d.lgs. n. 286/1998, il quale dispone che risponde del reato di cui all’articolo 22, comma 12, TU immigrazione, il datore di lavoro di una azienda che, pur non avendo provveduto direttamente all’assunzione, abbia occupato alle proprie dipendenze un lavoratore sprovvisto del permesso di soggiorno.

Ciò nel caso in cui la prestazione di lavoro di tale soggetto si svolga nel suo interesse e sotto la sua direzione.

 

1. Premessa

Nella decisione in commento del  5 agosto 2013 n. 18627, i giudici della Suprema Corte di Cassazione, nella sezione lavoro, hanno precisato che è legittimo il licenziamento del prestatore di lavoro extracomunitario che sia sprovvisto del regolare permesso di soggiorno.

Secondo la Cassazione la mera presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, da parte del lavoratore, non è di per sé sufficiente a concretizzare una situazione legittimante la conservazione del posto di lavoro, essendo, invece, prescritto che il rinnovo del permesso scaduto sia stato richiesto nei termini di legge.

 

            1.1. La fattispecie

Nella fattispecie concreta, oggetto di controversia, il datore di lavoro comunicava al proprio dipendente di nazionalità ghanese, “la impossibilità al mantenimento in servizio ai sensi dell’art. 22 comma 12 del T. U. 286/98 come sostituito dall’art. 18 legge n. 189/02.

Da ciò ne conseguiva la sospensione dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore, preceduto dalla comunicazione datoriale dell’avvenuta scadenza del permesso di soggiorno rilasciato allo stesso lavoratore e dalla risposta di quest’ultimo secondo cui si sarebbe trattato di un problema burocratico, avendo egli già provveduto alla presentazione della domanda di rinnovo.

Il lavoratore, quindi, conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro, chiedendo la riammissione in servizio e la condanna al pagamento delle retribuzioni.

Il Giudice adito, acquisite informazioni presso la Questura (1)  provvedeva al rigetto del ricorso.

L’adita Corte d’Appello, previa espunzione dal fascicolo processuale, siccome irrituale, di una memoria scritta e dell’allegata documentazione depositata dal lavoratore appellante, provvedeva al rigetto del gravame.

Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione fondato su 4 motivi.

Con il primo articolato motivo il ricorrente, denunciava violazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/98, come sostituito dall’art. 18 legge n. 189/02

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/98, come sostituito dall’art. 18 legge n. 189/02, deduce che la Questura non aveva esplicitato i motivi della mancata notificazione del provvedimento di diniego, a cui, appunto in mancanza di una rituale notificazione alla parte interessata (2), non potevano essere attribuiti effetti giuridici, anche nei confronti del datore di lavoro.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 420 e 437 c.p.c., si duole dell’avvenuta espunzione della ricordata memoria scritta e allegata documentazione, assumendo che in tal modo era stato violato il suo diritto di difesa a fronte delle molteplici osservazioni, deduzioni, istanze e contestazioni esposte dalla controparte.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 429 c.p.c., si duole che la Corte territoriale non abbia dato lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, essendo stato letto all’udienza soltanto il dispositivo, senza peraltro indicare il termine richiesto per il deposito della sentenza, di cui doveva quindi ritenersi la nullità.

 

2. Conclusioni

I giudici della Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, prevedono che “ a mente dell’art. 5, comma 4, d.gs. n. 286/98, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. f), legge n. 189/02, nel testo vigente all’epoca dei fatti per cui è causa (anteriore alla modifica di cui all’art. 1, comma 22, lett. e), legge n. 94/09), era previsto che “Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera e), sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale”; in ogni caso, dunque, la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno doveva precedere la scadenza dello stesso”.

Da ciò ne discende che, al fine di sostenere la censura svolta, il lavoratore avrebbe dovuto allegare che la richiesta di rinnovo era avvenuta nei termini di legge e conseguentemente, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, riportare nel ricorso stesso il contenuto del precedente permesso (o rinnovo del medesimo), onde consentire alla Corte di verificare la sua scadenza e, quindi, l’avvenuta osservanza dei termini per la presentazione dell’istanza di rinnovo. 

 

Manuela Rinaldi   
Avvocato foro Avezzano Aq – Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università La Sapienza, Roma, Proff. Maresca – Santoro Passarelli; Tutor di Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno (UTIU) Docente prof. A. Maresca; Docente in corsi di Alta Formazione Professionale e Master; già docente a contratto a.a. 2009/2010 Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale Univ. Teramo, facoltà Giurisprudenza, corso Laurea Magistrale ciclo unico, c/o sede distaccata di Avezzano, Aq; Docente in Master e corsi di Alta Formazione per aziende e professionisti

 

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(1) La quale comunicava di avere emesso un provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
(2) Tale non essendo la ritenuta giuridica pubblicità dello stesso attraverso il deposito, che aveva riguardato l’informativa e non il provvedimento.

Sentenza collegata

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