Legittimo il licenziamento del dirigente bancario che rifiuta il trasferimento ad altra sede (Cass. n. 4797/2012)

Redazione 26/03/12
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Svolgimento del processo

M.N., già dipendente della Banca del Cimino con la qualifica di vice direttore centrale, agiva in giudizio dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo nei confronti di quella banca, perchè fosse dichiarata la nullità e, gradatamente, l’illegittimità del licenziamento intimatogli, con la reintegrazione nel posto di lavoro e con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, compresi quello biologico, quelli all’immagine e alla vita di relazione.

Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione era confermata dalla Corte di appello di Roma, con pronuncia depositata il 27 agosto 2007.

Preliminarmente il giudice del gravame affermava la legittimazione passiva dei due istituti bancari citati in secondo grado, Banca Lombarda e Piemontese, e Banco di Brescia San Paolo CAB, sottolineando che nel corso del giudizio alla Banca del Cimino erano succedute il Credito Agrario Bresciano e quindi la Banca Lombarda; la quale, poi, aveva conferito al Banco di Brescia San Paolo CAB il complesso aziendale, integrante ramo di azienda con gli sportelli della Banca Lombarda, per cui il rapporto di lavoro dei dipendenti di quest’ultima era proseguito con la società conferitaria. Attesa la cessione del ramo d’azienda, doveva essere affermata la legittimazione passiva delle due predette banche e la loro responsabilità solidale nei confronti del dipendente.

Quanto al licenziamento, il giudice di appello ne escludeva l’illegittimità poichè era stato intimato non a seguito del rifiuto del M. ad essere distaccato a Brescia, ma piuttosto per le esigenze legate alla ristrutturazione della banca datrice di lavoro, da cui erano emerse considerevoli eccedenze di personale ad ogni livello, e quindi per mantenere i livelli occupazionali era stato adottato anche il distacco di parte del personale presso il Credito Agrario Bresciano.

Sottolineava ancora la Corte territoriale che il ricorso in appello non conteneva specifiche censure rispetto a quanto argomentato dal giudice di primo grado proprio con riferimento alle indicate esigenze di ristrutturazione della banca, poste a fondamento del recesso, essendo stata mossa solo una generica critica sulla valutazione della documentazione prodotta in primo grado.

Sosteneva infine la Corte di merito che il M. aveva occupato la posizione di dirigente apicale, tenuto conto delle caratteristiche proprie della sua figura di vice direttore centrale e delle attività svolte, quali dallo stesso indicate nel ricorso per la declaratoria di illegittimità del distacco, oggetto del precedente procedimento definito con la sentenza n. 353/03 del Tribunale di Viterbo, passata in giudicato.

Avverso la sentenza di appello il M., ha proposto ricorso per cassazione.

Entrambe le banche intimate hanno resistito con distinti controricorsi, ciascuna proponendo a sua volta impugnazione incidentale condizionata, cui il M. ha replicato con controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 cod. proc. civ. Il ricorrente e il Banco di Brescia San Paolo hanno presentato distinte istanze di trattazione, ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26 e successive modificazioni.

 

Motivi della decisione

Innanzitutto i ricorsi devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.).

Il ricorso principale è articolato in dieci motivi (ve ne sono due per i quali è indicato lo stesso n. 8).

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 113 e 345 cod. proc. civ., dell’art. 41 Cost., degli artt. 2087 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Critica la sentenza impugnata per non avere pronunciato sulla nullità del licenziamento, intimato al lavoratore per ritorsione all’azione giudiziaria intrapresa dal M., avverso il provvedimento di distacco adottato nei suoi confronti, e conclusasi vittoriosamente per il ricorrente.

Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha precisato che il licenziamento era stato intimato non per il rifiuto del lavoratore ad “accettare il distacco, ma piuttosto per le esigenze legate alla ristrutturazione della datrice di lavoro, a causa delle quali l’unico modo per mantenere i livelli occupazionali era proprio lo strumento del distacco presso il C.A.B.”. Argomentazione questa più avanti ripresa dalla sentenza laddove sottolinea che “esigenze di riorganizzazione della struttura della stessa banca avevano evidenziato considerevoli eccedenze di personale di ogni livello e che lo strumento adottato per mantenere i livelli occupazionali era anche quello del distacco presso il Credito Agrario Bresciano s.p.a.”.

In tal modo la sentenza impugnata ha escluso che il licenziamento potesse essere stato adottato come ritorsione alla precedente azione giudiziaria del lavoratore, ed anzi la specificazione dell’esigenza di ristrutturazione aziendale – non confutata adeguatamente dal lavoratore, come messo in evidenza dal giudice del merito con statuizione non sottoposta a censura – e che era stata posta a base del licenziamento, vale a negare che il motivo ritorsivo costituiva l’unico determinante del recesso, così come richiede la consolidata giurisprudenza di legittimità perchè possa essere configurabile il licenziamento per ritorsione (v. fra le più recenti Cass. 8 agosto 2011 n. 17087).

11 secondo motivo denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione alle sentenze del Tribunale di Viterbo n. 353/03 e 354/03, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”. Si sostiene che “La sentenza impugnata ha sistematicamente ignorato le risultanze in fatto accertate da ben due sentenze passate in giudicato (sent. 353/03 e sent. 354/03 del Tribunale di Viterbo) e quindi facenti stato tra le parti sui fatti ivi accertati, prodotte in giudizio, e alle quali, peraltro, si fa riferimento nella impugnata sentenza”.

La censura è inammissibile, perchè manca qualsiasi indicazione degli elementi non considerati, come risulta dalla trascrizione del motivo che si è voluto riportare testualmente proprio per rilevarne la carenza di specificità. E nulla aggiunge il quesito enunciato al termine del motivo, facendo anch’esso generico riferimento agli “accertamenti in punto di fatto contenuti in una sentenza passata in giudicato …”, senza altro aggiungere in proposito.

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata per avere omesso di trattare la questione di nullità del licenziamento, per la sua natura ritorsiva, quale atto finale di una strategia di mobbing, già accertato con le due precedenti sentenze.

Sono riportati alcuni brani della richiamata sentenza del Tribunale di Viterbo n. 354 del 2003 circa il mobbing e il demansionamento subiti dal M., e quindi il “danno alla salute riscontrato nella specie con il progredire tipico delle conseguenze del comportamento datoriale sulla persona mobbizzato”.

Anche tale motivo è inammissibile, poichè il ricorrente in modo contraddittorio lamenta l’omessa pronuncia e il vizio di motivazione sul medesimo punto della controversia. Secondo quanto più volte rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, non è infatti consentita, in tema di giudizio di legittimità, la prospettazione nello stesso motivo di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali appunto l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione, implicando il primo vizio la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, che si traduce in una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., da far valere esclusivamente a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, e il secondo presupponendo, invece, l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, che va denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. fra le numerose sentenze Cass. 23 settembre 2011 n. 19443, Cass. 17 luglio 2007 n. 15882).

Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 112, 113 e 324 cod. proc. civ., degli artt. 1324, 1375, 1362 e 1364 cod. civ., violazione della L. n. 604 del 1966, L. n. 300 del 1970 e L. n. 108 del 1990, nonchè vizio di motivazione. Si deduce che la sentenza impugnata, sebbene abbia dato atto della declaratoria di illegittimità del distacco contenuta nelle due indicate pronunce del Tribunale di Viterbo, non ha però considerato quella statuizione nel procedere all’interpretazione dell’intimato licenziamento e alla verifica della sua legittimità, valutandone necessaria anche per la immediatezza del provvedimento solutorio disposto il 7 gennaio 1998, rispetto all’ordinanza in data 4 dicembre 1997, con la quale il Tribunale di Viterbo aveva confermato la sospensione del distacco stabilita dal Pretore della stessa sede ex art. 700 cod. proc. civ.. Si assume inoltre che non sussisteva la crisi economica cui la banca aveva fatto riferimento per giustificare il distacco a Brescia, e del resto il licenziamento, in base al tenore della lettera con la quale era stato intimato, era sostanzialmente motivato in conseguenza del rifiuto del dipendente di aderire allo spostamento della sede di lavoro. In ogni caso, conclude il mezzo di annullamento in esame, il recesso, come motivato, è privo di giusta causa e comunque di giustificatezza.

Neanche questo motivo può essere accolto.

Le censure infatti si risolvono in una diversa valutazione della motivazione del licenziamento rispetto a quella cui è pervenuto il giudice del merito. La Corte di merito, nell’interpretare la lettera di recesso, si è basata sul tenore letterale ed in tal modo si è attenuta al costante orientamento giurisprudenziale, secondo cui nell’interpretazione degli atti unilaterali, quale appunto è la lettera di licenziamento, il canone ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c., comma 1, impone di accertare esclusivamente l’intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, ferma l’applicabilità, atteso il rinvio operato dall’art. 1324 cod. civ., del criterio dell’interpretazione complessiva dell’atto (Cass. 11 gennaio 2011 n. 460).

D’altra parte il collegamento temporale fra la conferma in data 4 dicembre 1997 da parte del Tribunale, in sede di reclamo, del provvedimento di urgenza del Pretore circa la sospensione del distacco del dipendente a Brescia, e il successivo licenziamento intimato il 7 gennaio 1998 non è elemento che si pone in contrasto con l’interpretazione della motivazione del licenziamento ritenuta dal giudice del merito e fondata sul dato testuale del provvedimento adottato dall’azienda. Nella lettera di licenziamento, dopo l’espresso richiamo alle esigenze di riorganizzazione della struttura della banca che avevano evidenziato “le eccedenze di personale di ogni categoria di inquadramento”, si specificava che “il criterio adottato dalla banca onde eliminare dette eccedenze senza pregiudizio per i livelli occupazionali contemplava, fra gli altri, il ricorso all’istituto del distacco presso il CAB s.p.a., che è stato adottato nei suoi riguardi avendo la riorganizzazione comportato la soppressione della sua posizione di lavoro”, e il ricorrente limitandosi ad insistere nella propria valutazione del licenziamento come conseguenza del rifiuto al distacco nella sede di Brescia, non spiega quale l’errore di interpretazione delle riferite espressioni compiuto dal giudice del merito nel pervenire alla conclusione che il recesso era stato motivato a causa delle esigenze di ristrutturazione aziendale derivanti dalle riscontrate eccedenze di personale, esigenze comportanti, come sottolineato dalla sentenza impugnata, la soppressione anche della posizione lavorativa in precedenza occupata dal M..

Prive di qualsiasi rilievo sono poi le critiche svolte dal ricorrente in ordine alla sussistenza della crisi economica che la banca aveva dovuto affrontare e che sarebbe stata addotta a giustificazione del distacco di parte del personale, posto che non sono state censurate le esigenze di ristrutturazione aziendale e l’obbiettivo di tale processo diretto ad “alleggerire progressivamente la struttura centrale dell’allora Banca del Cimino”, secondo le risultanze probatorie richiamate dalla sentenza impugnata, esigenze di ristrutturazione che avevano pure confermato la riduzione dell’organigramma e la soppressione della figura del capo dei servizi tecnici.

Relativamente alle violazioni della L. n. 604 del 1966, L. n. 300 del 1970 e L. n. 108 del 1990, pure denunciate nel motivo in esame, il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte è nel senso che “la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alla L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970 non è applicabile, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 10, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente” (cfr. Cass. 13 dicembre 2010 n. 25145, e v. pure tra le altre Cass. 24 giugno 2009 n. 14835).

Le suesposte censure che vengono riprese nei successivi motivi, ove sono denunciate le medesime violazioni di legge, sono perciò infondate una volta accertato con autorità di giudicato che il M. rivestiva la qualifica di dirigente.

Infatti, dalla sentenza non definitiva del Tribunale di Viterbo n. 353/03, passata in giudicato, allegata dal M., risultano le deduzioni dallo stesso riportate nel ricorso introduttivo di quel giudizio, e precisamente di avere lavorato alle dipendenze della Banca del Cimino quale dirigente con il grado di vice direttore. In detta pronuncia è quindi specificato che rispetto alla qualifica riscontrata nell’accertamento compiuto dal predetto giudice – il M., si sottolinea in quella sentenza, era stato assunto con lettera del 7 maggio 1990 come dirigente con il grado di vice direttore centrale ed inquadrato nella direzione generale della banca con le mansioni di responsabile dell’area organizzazione ed in tale veste aveva compiti di coordinamento e di sovrintendenza sulle attività del servizio tecnico, dell’ufficio del personale, del centro elaborazione dati e del servizio economato – era stato poi ritenuto il demansionamento del M. a partire dal 12 febbraio 1996, allorchè, ferma l’iniziale qualifica di vice direttore centrale, era stato destinato all’Ufficio Servizi Tecnici ed Economato come responsabile.

In definitiva, non è applicabile al dirigente – non ha rilievo se si tratti di dirigente apicale ovvero di dirigenti medi o minori – la disciplina dettata dalla L. n. 604 del 1966 o quella della L. n. 300 del 1970, ed ai fini della legittimità (o meno) del licenziamento deve farsi riferimento alla nozione della giustificatezza, la quale, come è noto, non si identifica con quella di giusta causa o giustificato motivo L. n. 604 del 1966, ex art. 1, ma è molto più ampia e “può fondarsi sia su ragioni soggettive ascrivibili al dirigente, sia su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale, che non debbano necessariamente coincidere con l’impossibilità della continuazione del rapporto o con una situazione di grave crisi aziendale, tale da rendere impossibile o particolarmente onerosa detta continuazione, dato che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost.” (Cass. 15 luglio 2009 n. 16498).

Risultano perciò prive di decisività le censure del quinto motivo con le quali – denunciandosi violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., del c.c.n.l. per il personale direttivo di banche e finanziarie del 17 aprile 1995, art. 83 e all. n.4, nonchè degli artt. 1322, 1323 e 1362 e ss., ed ancora della L. n. 604 del 1966, L. n. 300 del 1970 – si addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto il M. dirigente apicale, qualifica invece, ad avviso del ricorrente, spettante secondo l’allegato 4 solo al direttore generale e al vice direttore generale.

Per le considerazioni innanzi esposte risultano infondate a) le censure del sesto motivo circa la dedotta modifica nel corso del giudizio della motivazione del licenziamento, essendo stata individuata quella riportata dalla lettera nella esigenza della ristrutturazione aziendale (e non come assume il ricorrente nella reazione della banca al rifiuto al distacco presso la sede in Brescia); b) le censure con le quali, nel denunciare violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e della L. n. 300 del 1970, art. 18, si addebita alla sentenza impugnata di avere ritenuto assolto l’onere della banca della dimostrazione della giusta causa e/o del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, sussistendo ancora all’epoca del recesso la posizione lavorativa assegnata al M. (settimo motivo ed i due successivi mezzi annullamento indicati con il n. 8) e non avendo la banca neppure dedotto di non aver potuto utilizzare il dipendente in altre mansioni, quando ancora la Banca del Cimino era una “autonoma entità giuridica, che aveva e doveva avere una propria organizzazione anche direzionale …” (ultimo motivo).

In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato e restano così assorbiti i due ricorsi incidentali, dichiaratamente proposti in via condizionata, con i quali sia il Banco di Brescia San Paolo CAB s.p.a. sia l’U.B.I. Unione Banche Italiane soc. cooperativa per azioni (già Banca Lombarda e Piemontese s.p.a.) hanno denunciato che la sentenza impugnata abbia disatteso il difetto di legittimazione passiva da ciascuna di esse eccepito.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

 

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta quello principale, assorbiti gli incidentali; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, per ciascuna dei resistenti, in Euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi e in Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

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