Legittimità delle operazioni elettorali in relazione alle amministrative del Comune di Napoli 2011: Consiglio di Stato , sentenza n. 2731/2012

Redazione 11/05/12
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N. 02731/2012 REG.PROV.COLL.

N. 10155/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

…Omissis…

1. Il signor ***, in qualità di cittadino elettore e di candidato con la lista “Il Popolo della ******à”, impugnava in prime cure gli atti del procedimento relativo alle elezioni per il rinnovo della carica di Sindaco e del Consiglio Comunale di Napoli, tenutesi in data 15 e 16 maggio 2011, con successivo turno di ballottaggio il 29 e 30 maggio 2011. In particolare, oltre al verbale di proclamazione degli eletti, il ricorrente contestava gli atti della Commissione elettorale con cui era stata disposta l’ammissione alla competizione di talune liste collegate alla candidatura a Sindaco del dott. ******************. Deduceva, al riguardo, la censura di violazione e falsa applicazione dell’art.14, comma 1, della L. n.53/1990, dell’art.32, comma 9, n.2, del D.P.R. n.570/1960 e dell’art.73, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, in ragione dell’avvenuta autenticazione delle liste in esame ad opera di consiglieri provinciali e comunali in assenza e, comunque, in epoca anteriore alla comunicazione della disponibilità ad eseguire la suddetta attività ed alla conseguente acquisizione, da parte dei soggetti in esame, del potere certificativo.

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso.

La parte appellante contesta gli argomenti posti a fondamento del decisum.

Resistono le parti in epigrafe specificate.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

All’udienza del 13 aprile 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.L’appello è infondato.

Si deve prendere le mosse dall’esame del dato normativo.

L’art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 dispone, all’ultimo periodo, che “sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco”.

Come precisato dalla giurisprudenza, la disposizione in esame, nell’ abilitare i consiglieri provinciali e comunali all’autenticazione delle firme dei presentatori delle liste elettorali, ha inteso agevolare il corretto svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste (C.d.S., sez. V, 11 aprile 1996, n. 402; 18 settembre 2005, n. 4451).

Venendo all’unica quaestio iuris posta dall’appello, la Sezione non ravvisa ragione per discostarsi dall’orientamento interpretativo secondo cui il potere di autenticazione non discende dall’atto di disponibilità o dal ricevimento dello stesso da parte del presidente della provincia o del sindaco, bensì direttamente dalla legge, radicandosi illico et immediate a decorrere dal centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (cfr. C.d.S., sez. V, 22 settembre 2011, n. 5345).

La tesi della necessità, alla stregua di elementi costitutivi, della formulazione della dichiarazione di disponibilità e della relativa ricezione ad opera del Sindaco o dal Presidente della Provincia è, infatti, contraddetta dal rilievo che la conoscenza della disponibilità ad opera degli organi di vertice dell’amministrazione provinciale e comunale non è funzionale all’esercizio di un potere di autorizzazione, di controllo,inibitorio o conformativo, su una legittimazione che affonda le sue radici su una qualità legalmente tipizzata. Si deve allora la subordinazione del radicarsi della legittimazione ad un incombente che non ha alcuna incidenza funzionale su uno statusregolato in modo compiuto dalla legge non è sorretta da alcuna giustificazione sul piano teleologico e si pone in contrasto con la perseguita esigenza di ampliare l’ambito dei soggetti legittimati all’autenticazione e di semplificare il dispiegarsi del procedimento elettorale.

Ne deriva che la dichiarazione di disponibilità e la relativa ricezione, lungi dall’atteggiarsi a elemento costitutivo della fattispecie o a condizione sospensiva della relativa efficacia, assolve ad una funzione schiettamente notiziale nella misura in cui consente di individuare i soggetti effettivamente disponibili ad esercitare un concreto la potestà astutamente conferita dalla legge, onde evitare che l’espletamento doveroso di tale compito, in assenza di tale dichiarazione di assenso, possa menomare e limitare la peculiare attività del consigliere provinciale o comunale.

Si può allora convenire con l’assunto centrale che sorregge la sentenza gravata, secondo cui la comunicazione al Presidente della Provincia o al Sindaco interessa non già l’esercizio della funzione di autentica, regolata in modo compiuto dalla legge nei sensi sopra specificati, quanto lo svolgimento della carica di consigliere comunale o provinciale da parte di chi l’abbia resa, in considerazione della ravvisata esigenza che il soggetto il quale assume un impegno istituzionale straordinario collegato alla carica di consigliere proceda alla relativa informazione, per ragioni di trasparenza e di efficienza operativa, all’indirizzo dell’organo rappresentativo dell’ente locale di appartenenza.

3. L’appello deve essere, in definitiva, respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della peculiarità della questione di diritto esaminata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

respinge l ‘appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2012 con l’intervento dei magistrati:

*************, Presidente

********************, ***********, Estensore

**************, Consigliere

***************, Consigliere

Doris Durante, Consigliere

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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