Le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967, per le quali era richiesto, ai sensi dell’art. 31 L. n. 1150 /1942, il rilascio della licenza di costruzione,

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Con la sentenza n° 1571, del 15 luglio 2013, il TAR Campania-Salerno ha ribadito che gli interventi realizzati fuori del centro abitato, in un Comune privo di strumento urbanistico di pianificazione e ancora non soggetto a vincolo paesistico, non necessitavano di alcuna licenza o concessione sia per l’aspetto urbanistico-edilizio che per quello paesaggistico.

La sentenza rileva che ,comunque, anche qualora le opere non siano da considerarsi pienamente conformi, trova applicazione l’art. 31, comma 5, L. n. 47/1985, secondo cui “per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto, ai sensi dell’art. 31, comma 1, L. n. 1150 del 1942 e dei regolamenti edilizi comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti interessati conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento, a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell’art. 34 della L. n. 47/1985”.

Sentenza collegata

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Avv. Iride Pagano

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