La sospensione della patente di guida per lungo tempo deve essere obbligatoriamente motivata (Cass. pen. n. 35839/2013)

Redazione 02/09/13
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

R.F., imputato ex art. 186 C.d.S., comma 2 (tasso alcolemico rilevato pari a 1,12 g/l), propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 20 settembre 2010, che, nell’emettere sentenza ex art. 444 c.p.p., ha applicato, nei confronti dello stesso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.

Deduce il ricorrente l’assenza di motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria, applicata nella misura massima prevista dalla legge;

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Osserva, invero, la Corte che se è vero che nel determinare la durata della sospensione della patente di guida – sanzione che, data la natura amministrativa attribuitale, rimane estranea al “patteggiamento” – il giudice dispone di un potere discrezionale, è altresì vero che, comunque, allorchè intenda fissarla in misura notevolmente distante dai minimi previsti dalla legge, o addirittura nei massimi, come nel caso di specie, ha il dovere di indicare le ragioni della sua decisione.

A tale obbligo non ha adempiuto il tribunale, il quale si è limitato ad indicare la durata della sanzione accessoria applicata senza nulla chiarire circa le ragioni per le quali ha ritenuto di applicarla nella misura massima prevista dalla legge.

La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la durata della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013

Redazione