La revoca ha avuto il preciso scopo di vanificare l’esito delle sentenze (Cons. di Stato N.02261/2012)

Lazzini Sonia 14/02/13
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Il carattere meramente apparente del sopravvenuto mutamento delle circostanze fattuali alla base della determinazione revocata, rende illegittima la revoca stesssa

Inconsistente è il profilo motivazionale in questione, al pari di quanto visto sopra a proposito dei presunti risparmi di spesa, ed a ritenere pertanto fondata la censura di nullità della revoca per violazione del giudicato.

Da detta successione di eventi si ricava infatti una costante, data dal sopravvenire di una determinazione amministrativa in astratto idonea a vanificare l’esito positivo per l’odierna appellante dei gradi di giudizio in cui si è articolato il contenzioso sulla procedura di affidamento

la revoca dell’atto è doverosa allorché essa sia motivata da esigenze di conseguire risparmi di spesa.

Nondimeno, i profili di genericità, incongruità ed intrinseca irragionevolezza che nella presente fattispecie è possibile ravvisare nella motivazione sullo specifico punto consentono di escludere l’applicazione del suddetto principio alla delibera di cui si discute.

Infatti, da un lato l’atto non reca alcuna stima dei maggiori oneri finanziari, meramente ipotizzati, e dall’altro lato, omettendo qualsiasi riferimento alla posizione della Ricorrente Costruzioni, trascura di considerare i rischi di esborsi legati ad ulteriori contenziosi per effetto della decisione assunta, di cui il presente giudizio è la relativa concretizzazione, e per indennizzi ex art. 21-quinquies l. n. 241/90. Per tacere delle spese di progettazione e per l’indizione della procedura di affidamento dei lavori (con base d’asta di circa 10 milioni di euro) travolti dalla revoca.

Risulta dunque omessa quella necessaria comparazione tra i supposti risparmi di spesa e le poste negative qui menzionate la quale avrebbe invece reso plausibile la motivazione a sostegno della revoca.

Il Collegio reputa poi di condividere le censure di genericità svolte dall’appellante a proposito della motivazione dell’atto impugnato sul sopravvenuto mutamento delle circostanze di fatto.

In effetti, pur essendosi richiamato il protocollo d’intesa con la Regione Toscana del 13 novembre 2007, in forza del quale l’ex Meccanotessile avrebbe dovuto svolgere “la funzione di luogo per la produzione di arte contemporanea locale e regionale e quale luogo di educazione all’arte contemporanea da concordare con gli Istituti superiori artistici di Firenze”, del tutto contraddittoriamente nella stessa delibera la Giunta conferiva agli uffici competenti l’incarico “di verificare nuove ipotesi di valorizzazione dell’area”, in prospettiva non solo culturale e sociale ma anche “residenziale”, ivi compresa la possibilità di alienazione della stessa; possibilità, quest’ultima, che è stata poi quella concretamente percorsa dall’amministrazione resistente, sulla base di quanto dalla stessa dedotto e documentato in questo giudizio.

Sentenza collegata

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