La rettifica dell’importo a base d’asta impone alla partecipante un adeguamento dell’importo della cauzione, secondo la previsione di cui alL’art. 75 del codice dei contratti(TAR N.02619/2011)

Lazzini Sonia 03/11/11
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La precettività di tale disposizione non ammette la discrezionalità dell’Amministrazione di poter valutare o meno l’essenzialità dell’adempimento o di consentire l’errore scusabile – come richiesto dalle ricorrenti – con l’integrazione dell’importo mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i partecipanti alla gara

La carenza essenziale del contenuto o delle modalità di presentazione che giustifica l’esclusione deve, in primo luogo, riferirsi all’offerta, incidendo oggettivamente sulle componenti del suo contenuto ovvero sulle produzioni documentali a suo corredo dirette a definire il contenuto delle garanzie e l’impegno dell’aggiudicatario, in rispondenza ad un interesse sostanziale della stazione appaltante

E’ pacifico che la ATI ricorrente, pur sostenendo di non aver avuto conoscenza delle modificazioni apportate agli atti di gara, ha regolarmente presentato la domanda di partecipazione alla gara in data 3 agosto 2009, entro il termine prescritto dalla determinazione n. 97/Ed avvalendosi della stessa per la presentazione della propria offerta, dimostrando così di aver avuto conoscenza dell’avviso di rettifica, che tra l’altro ha modificato la somma complessivamente posta a base di gara (su cui si quantifica l’importo della cauzione provvisoria ).

Orbene, con riferimento a detto ultimo profilo, occorre richiamare i principi generali recati dall’art.75 del codice dei contratti pubblici, secondo cui l’offerta è corredata da una cauzione – pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando – volta a garantire l’affidabilità dell’offerta, rappresentando, altresì, salvo prova di maggior danno, la liquidazione anticipata del pregiudizio derivante all’Amministrazione dalla violazione degli obblighi di gara da parte del concorrente.

Non vi è dubbio che la rettifica dell’importo a base d’asta imponeva alla partecipante un adeguamento dell’importo della cauzione, secondo la previsione di cui al predetto art. 75 (tenuto conto anche dell’esplicito richiamo di detto articolo , riguardo la determinazione della cauzione, indicato nell’art.4, comma 2 , ult. cpv. lett.ee) del disciplinare di gara, relativamente al contenuto dell’offerta, a pena di esclusione), non derogabile dall’Amministrazione che correttamente ha provveduto all’esclusione. In tal senso, infatti, la precettività di tale disposizione non ammette la discrezionalità dell’Amministrazione di poter valutare o meno l’essenzialità dell’adempimento o di consentire l’errore scusabile – come richiesto dalle ricorrenti – con l’integrazione dell’importo mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i partecipanti alla gara.

Ed invero, secondo piani principi da cui il Collegio non intende discostarsi, l’esclusione da una gara pubblica può essere disposta ogniqualvolta il concorrente abbia violato previsioni poste a tutela sia degli interessi sostanziali dell’Amministrazione che a protezione della par condicio competitorum. La carenza essenziale del contenuto o delle modalità di presentazione che giustifica l’esclusione deve, in primo luogo, riferirsi all’offerta, incidendo oggettivamente sulle componenti del suo contenuto ovvero sulle produzioni documentali a suo corredo dirette a definire il contenuto delle garanzie e l’impegno dell’aggiudicatario, in rispondenza ad un interesse sostanziale della stazione appaltante (cfr.Cons. Stato, Sez. V, 11.12.2007, n. 6410; idem, 15 novembre 2010, n. 8044).

Sentenza collegata

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