La responsabilità precontrattuale comporta un risarcimento nei limitati del cosiddetto interesse negativo, comprensivo delle spese indotte dalla negoziazione e delle occasioni perdute. Per incidens le spese sostenute per la partecipazione alla gara sono a

Lazzini Sonia 21/07/11
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Responsabilità precontrattuale della pa – costituisce un genus di quella extracontrattuale di cui all’articolo 2043 cc – revoca legittima – allo stesso tempo illecita – risarcimento del danno per spese sostenute – tra cui quella della polizza provvisoria – non vengono invece riconosciute le occasioni perdute

La responsabilità precontrattuale comporta un risarcimento nei limitati del cosiddetto interesse negativo, comprensivo delle spese indotte dalla negoziazione e delle occasioni perdute. Per incidens le spese sostenute per la partecipazione alla gara sono anche la voce indennizzabile ai sensi dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 in caso di revoca di atti incidente su rapporti negoziali.

E’ tuttavia pacifico in giurisprudenza che l’amministrazione che si determina ad una revoca, anche doverosa, non è contemporaneamente esente dal dovere di comportarsi quale corretta parte contrattuale nelle trattative ai sensi dell’art. 1337 c.c, e tale titolo di responsabilità è devoluto alla giurisdizione del GA (ad. plen. n. 6/2005).

L’interesse pubblico alla revoca non esclude infatti ex se una responsabilità a titolo precontrattuale dell’amministrazione-contraente (che la maggioritaria dottrina e giurisprudenza, Cass. sez. III, 7.2.2006 n. 2525 e Cass. sez. I 18.6.2005, n. 13164, riconducono ad un genus della responsabilità extracontrattuale, qui azionata in via subordinata), là dove la ricorrente sia stata impegnata in trattative inutili.

Nel caso la non chiara predisposizione degli atti di gara, riconosciuta dalla stessa amministrazione, ha leso la ricorrente quantomeno in relazione al fatto che la medesima ha sostenuto spese vive per la partecipazione inutile alla procedura, oltre ad essere stata messa in concorrenza con soggetti in capo ai quali la stessa amministrazione riconosce l’insussistenza dei requisiti di partecipazione.

E’ anche ravvisabile l’elemento soggettivo della responsabilità là dove la legge di gara è stata predisposta in termini carenti e soggetti non qualificati sono stati invitati alla procedura.

Nel concreto, quanto alle spese di partecipazione, è documentato il costo di € 52.00 della polizza fideiussoria e quello di € 12,00 della spedizione della raccomandata contenente i documenti di gara. I restanti costi dedotti attengono ad ore lavorative dei dipendenti presuntivamente dedicate per la partecipazione alla gara. Si allega un tempo di 5 ore di partecipazione alla seduta di apertura delle buste senza tuttavia produrre alcun verbale dal quale si possa evincere il tempo della seduta; si allega un costo corrispondente a 5 ore lavorative per intervenuto sopralluogo e non si allega un verbale di sopralluogo (si consideri che la ricorrente è la società che ha attualmente in gestione il servizio); si allega un esorbitante numero di ore, complessivamente 10. per la predisposizione dell’offerta, per altro essendo ragionevole che l’attività degli uffici amministrativi rientri nei costi generali dell’attività sociale.

In relazione a tali ultime voci, pertanto, si ritiene non potersi riconoscere più di un importo complessivo ed equitativamente determinato di € 200,00.

Quanto all’ulteriore voce delle occasioni perdute ritiene il collegio che nulla possa essere riconosciuto alla ricorrente. Innanzitutto la revoca è intervenuta in tempi rapidissimi, sicchè non si è consolidato alcun ragionevole affidamento, che per altro, allo stato degli atti, vedeva vincitrice altra concorrente; in secondo luogo la stessa ricorrente non perso la “chance” di partecipare alla prossima gara, che pacificamente dovrà essere indetta; in terzo luogo la ricorrente, avendo la peculiare posizione di attuale gestore del servizio, dal fallimento della prima gara ha nella sostanza guadagnato una proroga del servizio in essere, salva sempre la possibilità di partecipare alla prossima gara. Infine la ricorrente non allega in alcun modo che l’impegno (per altro brevissimo) di partecipazione alla procedura revocata le abbia precluso ulteriori occasioni.

Ritiene pertanto il collegio che la domanda risarcitoria possa trovare accoglimento nel limite della somma di € 264,00 oltre interessi dai versamenti al saldo. L’importo così determinato rispetta il principio della domanda essendo sempre facoltà del giudice individuarne la corretta qualificazione giuridica con l’unico limite di attenersi ai fatti dedotti (nel caso di specie sono allegate le riconosciute voci di danno, e la condotta colposa dell’amministrazione invocando in subordine la responsabilità extracontrattuale di cui, come detto, la responsabilità precontrattuale costituisce genus).

Sentenza collegata

36076-1.pdf 165kB

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