La realizzazione di una ringhiera protettiva e di una scala in ferro per consentire l’accesso ad un terrazzo costituiscono interventi per i quali non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire; infatti, tali opere seppure finalizzate a consentire l’utilizzo del solaio di copertura di un immobile non determinano una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configurano piuttosto come mere pertinenze, essendo preordinate ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente inserite al servizio dello stesso

Redazione 24/07/13
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N. 01680/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02282/2002 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 2282 del 2002, proposto da: 
***, rappresentati e difesi dall’Avv. XXXXXX, con domicilio eletto, in Salerno, alla via xxxxxx, presso l’Avv. YYYYYY; 

contro

Comune di ***, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. ZZZZZZ, con domicilio eletto, in Salerno, alla via zzzzzz, presso l’Avv. XYXYXY; 

per l’annullamento

della nota, prot. n. 1909 – reg. ord. n. 06/2002, del Comune di Ispani, notificata il 15.05.2002, con la quale, ai sensi dell’art. 7 della l. 47/85, è stata ingiunta la demolizione della scala in ferro installata provvisoriamente – in sostituzione di un fatiscente tavolato, e nelle more della definizione della complessa pratica edilizia in corso – allo scopo di consentire l’accesso, dal piano di campagna, all’immobile di proprietà dei ricorrenti;

e per il risarcimento del danno ingiusto;

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ispani;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2013, il dott. **************;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

 

FATTO

I ricorrenti instavano per l’annullamento dell’ordinanza demolitoria specificata in epigrafe, premettendo d’aver eseguito lavori di demolizione della scala di accesso esterna e del muro di confine dell’immobile di loro proprietà in frazione ********* di ******, onde procedere al loro consolidamento, opere per le quali avevano richiesto al Comune, nel 1999, l’autorizzazione ex art. 31 l. 457/78, e quindi, nel 2001, concessione in sanatoria; che, nelle more della soluzione della vicenda, relativamente alla quale erano stati presentati svariati ricorsi al TAR, essi, onde accedere all’appartamento di tale immobile, ubicato a tre metri d’altezza dal piano di campagna, avevano provvisoriamente sistemato, dapprima, una passerella in legno e quindi, dopo il rapido deterioramento della stessa, dovuto agli agenti atmosferici, una scala in ferro, della cui installazione avevano anche avvertito il Comune, il quale ente, peraltro, l’aveva considerata alla stregua di una trasformazione edilizia permanente del territorio, sanzionandola con l’impugnata ordinanza di demolizione, avverso la quale articolavano le seguenti censure:

– 1) Violazione artt. 1 l. 10/77, 7 l. 47/85; Eccesso di potere per carenza di presupposti ed istruttoria: evidenziavano il carattere precario della scala in questione, sotto il profilo sia strutturale sia funzionale;

– 2) Violazione e falsa applicazione artt. 7 e 10 l. 47/85; 2 l. r. 19/2001; 4, comma 7, d. l. 398/93 e ss. mm.; 1, comma 6, l. 443/2001; 7 d. l. 9/82; d. l.vo 490/99; 48 l. 457/78: era posto altresì in risalto il carattere pertinenziale del manufatto in questione, ovvero la sua natura di opera di manutenzione straordinaria, che escludevano in ogni caso l’assoggettamento dello stesso al regime della concessione edilizia; quand’anche, del resto, fosse stata necessaria la presentazione di una d. i. a., ne sarebbe potuta al più derivare una sanzione meramente pecuniaria, giammai l’intimata demolizione.

I ricorrenti allegavano relazione tecnica di parte, con documentazione fotografica, raffigurante la scala in questione; laddove la richiesta di risarcimento del danno ingiusto, avanzata nell’epigrafe dell’atto introduttivo del giudizio, restava orfana di ulteriori specificazioni.

Si costituiva in giudizio il Comune di Ispani, chiedendo la riunione del presente ricorso ad altri otto, concernenti l’immobile per cui è causa, e nel merito concludeva per la sua inammissibilità ovvero per il suo rigetto, ponendo in risalto l’abusività, in alcuni suoi vani, dell’unità immobiliare, a servizio della quale era stata realizzata la scala in contestazione, sicché la stessa doveva considerarsi come funzionale ad una vera e propria ristrutturazione edilizia, posta in essere dai ricorrenti, restando quindi soggetta al regime della concessione edilizia.

Con ordinanza, emessa all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 17.10.2002, era accolta la domanda incidentale di sospensione dell’atto gravato, proposta dai ricorrenti.

All’udienza pubblica del 9.05.2013, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Tribunale ritiene di poter prescindere dalla richiesta, avanzata da parte resistente, di riunione del presente giudizio agli altri, originati da ulteriori ricorsi, avverso provvedimenti resi dal Comune di Ispani, in relazione all’immobile cui afferisce la scala in contestazione, e tanto perché il presente gravame può essere definito autonomamente dagli altri, concernenti la complessiva situazione dell’immobile di che trattasi.

Esso si presta, infatti, ad essere accolto, in virtù di aspetti, riguardanti la natura stessa dell’opera di cui è stata ingiunta, dal Comune, la demolizione (“installazione di una scala in ferro che si diparte dal piano di campagna per raggiungere il terrazzo posto al primo piano del fabbricato di proprietà della sig.ra *******”), quale risalta anche dall’esame della documentazione fotografica allegata al ricorso e la quale, per giurisprudenza pacifica (in disparte, quindi, ogni altra considerazione circa l’eventuale abusività dell’immobile, al cui servizio la medesima scala è destinata) non necessitava all’epoca, per il suo carattere pertinenziale, e non necessiterebbe del resto ancor oggi, di alcuna concessione edilizia (o permesso di costruire), onde illegittima si palesa l’adozione, da parte dell’Amministrazione Comunale di Ispani, della sanzione demolitoria.

E valga il vero: è costante in giurisprudenza la massima, secondo la quale: “La realizzazione di una ringhiera protettiva e di una scala in ferro per consentire l’accesso ad un terrazzo costituiscono interventi per i quali non è richiesto il preventivo rilascio del permesso di costruire; infatti, tali opere seppure finalizzate a consentire l’utilizzo del solaio di copertura di un immobile non determinano una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ma si configurano piuttosto come mere pertinenze, essendo preordinate ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente inserite al servizio dello stesso, sfornite di un autonomo valore di mercato e caratterizzate da un volume minimo, tale da non consentire una destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile al quale accedono e, comunque, tale da non comportare un aumento del carico urbanistico” (T. A. R. Liguria – Genova, Sez. I, 11 luglio 2011, n. 1088; conformi: T. A. R. Lazio – Latina, Sez. I, 7 maggio 2010, n. 740; T. A. R. Campania – Napoli, Sez. VII, 27 maggio 2009, n. 2945).

Il ricorso va dunque accolto, in aderenza a tale orientamento diffuso in giurisprudenza, ed in accoglimento della corrispondente censura, laddove la richiesta di risarcimento del danno ingiusto, evidentemente subito, per asserzione dei ricorrenti, dall’adozione dell’ordinanza gravata, va respinta anzitutto (al di là d’ogni altra considerazione) per la sua assoluta genericità, tale da non consentirne, neppure in astratto, una positiva delibazione.

Quanto alle spese processuali, sussistono giustificati motivi per dichiararle integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Ssezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Respinge la richiesta di risarcimento del danno, avanzata dai ricorrenti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso, in Salerno, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013, con l’intervento dei magistrati:

***************, Presidente

***************, Consigliere

**************, ***********, Estensore

Redazione