La qualità di controinteressato nel processo amministrativo

Scarica PDF Stampa

Nel processo amministrativo la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto (in quanto questo, di norma, attribuisce loro in via diretta una situazione giuridica di vantaggio), interesse che deve essere di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), non essendo qualificabili, invece, come controinteressati i soggetti la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno coloro i quali non possano subire alcuna sorta di pregiudizio.

I soggetti che presentano un esposto alla P.A. per influire sull’esercizio del potere amministrativo non assumono, solo per questo, la qualità di controinteressati, in quanto l’esposto si atteggia soltanto come notizia per l’Amministrazione, la quale poi attiva i poteri che l’ordinamento le attribuisce. Essi, pertanto, non sono destinatari necessari della notifica del ricorso contro il provvedimento conclusivo del relativo procedimento.

La stessa impostazione vale anche per gli atti di denuncia, che consistono nell’esposizione e segnalazione alla P.A., da parte di un privato, di una situazione dalla quale non emerge una specifica pretesa al compimento dell’atto, ma nella quale è comunque legittimo e opportuno un intervento dell’autorità. Anche la denuncia, di per sé, non manifesta un interesse qualificato, ma un interesse semplice alla legittimità e convenienza dell’azione amministrativa, con la conseguenza che neanche il denunciante, in quanto, tale riveste la qualifica di controinteressato.

Nel processo amministrativo, invero, la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale), si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto (in quanto questo, di norma, attribuisce loro in via diretta una situazione giuridica di vantaggio), interesse che deve essere di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale), non essendo qualificabili, invece, come controinteressati i soggetti la cui posizione sia incisa solo in modo indiretto e riflesso, e tantomeno coloro i quali non possano subire alcuna sorta di pregiudizio.

Sentenza collegata

36340-1.pdf 166kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Mariangela Claudia Calciano

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento