La nozione di verifica di conformità nel settore dei servizi e forniture coincide sostanzialmente con la nozione di collaudo dei lavori pubblici

Redazione 10/03/11
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N. 00207/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01211/2009 01211/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1211 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da***

contro***

per l’annullamento

del diniego opposto dal CISA, con nota prot. 5257 in data 20 ottobre 2009, all’istanza formulata da*** in data 1 ottobre 2009, con la quale si richiedeva il rilascio del certificato di regolare esecuzione afferente al contratto d’appalto di servizi rep. n. 7045 del 13.12.2000 e successivi atti aggiuntivi;

e con i motivi aggiunti

per l’annullamento del diniego (implicito) opposto dal CISA alle istanze formulate dalla RICORRENTE in data 19 aprile 2010 con le quali si richiedeva il rilascio del certificato di regolare esecuzione afferente al contratto d’appalto di servizi rep. 7045 n. 2309 del 13.10.2000 e successivi atti aggiuntivi, relativamente al periodo 01.10.2009 – 31.03.2010.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio del Cisa Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2010 il dott. **************** e uditi l’avvocato ***** per la ricorrente e l’avvocato ************ per l’Amministrazione ;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO

La RICORRENTE. s.r.l. è attuale appaltatrice del servizio di igiene urbana, affidato dal CISA per conto di alcuni comuni consorziati e/o convenzionati in virtù di contratto d’appalto di servizi rep. 7045 e successivi atti aggiuntivi.

La RICORRENTE. presentava al CISA istanza dell’1.10.2009 con la quale richiedeva il rilascio del certificato di regolare esecuzione afferente al contratto sopra citato.

Il CISA ha risposto all’istanza con nota prot. 5257 in data 20 ottobre 2009 opponendo un rifiuto al rilascio della richiesta certificazione in quanto la stessa non sarebbe prevista dalla vigente normativa.

Avverso tale diniego insorgeva la ricorrente deducendo articolate censure di seguito sintetizzabili:

violazione dei principi fondamentali posti alla base della normativa europea e nazionale sui contratti pubblici; violazione e falsa applicazione degli artt. 42, 136 e 138 del d.lgs. 163 del 2006, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, difetto di motivazione.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento dell’ atto impugnato.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

In data 24.05.2010 la ricorrente depositava atto di motivi aggiunti per l’annullamento del diniego (implicito) opposto dal CISA alle istanze in data 19 aprile 2010 prott. 2616, 2617, 2618 con le quali si richiedeva il certificato di regolare esecuzione afferente al contratto d’appalto di servizi rep. 7045 e successivi atti aggiuntivi.

In data 6.11.2010 la difesa dell’Amministrazione depositava memoria.

In data 8.11.2010 la ricorrente depositava memoria difensiva.

In data 18.11.2010 entrambe le difese depositavano memoria di replica.

Alla udienza pubblica del 9.12.2010 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

La pretesa della ricorrente è fondata sull’asserita analogia tra la disciplina riguardante i lavori pubblici e, segnatamente quella contenuta negli artt. da 187 a 189 del d.P.R. 554 del 1999, e quella dei contratti di appalto di servizi e forniture. Tale estensione opererebbe anche sulla base dell’art. 120 del d.lgs. 163 del 2006.

Non sarebbe contestabile, a dire della ricorrente, l’interesse di un’azienda che partecipa abitualmente alle gare per l’affidamento di appalti di servizi di igiene urbana di richiedere e conservare le certificazioni c.d. “di benemerenza”, che sarebbero necessarie in virtù del disposto dell’art. 48 del Codice dei contratti.

Il ricorso è infondato.

Giova una ricostruzione, anche storica del quadro normativo.

La nozione di verifica di conformità nel settore dei servizi e forniture, peraltro oggi prevista dal d.P.R. 207 del 2010 (pur non ancora entrato in vigore) agli artt. 312 e ss., coincide sostanzialmente con la nozione di collaudo dei lavori pubblici. E’ il caso di segnalare che mentre nella bozza di Regolamento si era distinto tra collaudo per le forniture e verifica di conformità per i servizi, nel testo poi licenziato si è utilizzata l’espressione “verifica di conformità” anche per le forniture.

Nell’ambito delle forniture il collaudo era attività prevista fin dalla legge di contabilità dello Stato (art. 12 bis R.D. 2440 del 1923) e dal regolamento di contabilità (artt. 121 e ss. R.D. 827 del 1924).

Nell’ambito dei servizi è invece vero che il collaudo non aveva una disciplina specifica.

E’ vero che alla legislazione di settore in realtà non era sconosciuta la verifica di conformità per i servizi. Ad esempio la L.R. Emilia Romagna n. 9 del 2000 (disposizioni in materia di forniture e servizi) poi abrogata dalla L.R. n. 28 del 2007, prevedeva la verifica di conformità all’art. 30. La successiva L.R. 28 la prevede all’art. 17. Ma è altrettanto vero che prima della entrata in vigore del Regolamento approvato con d.P.R. 207 del 2010 non si rinviene alcun obbligo preciso nel Codice dei Contratti volto al rilascio di tale certificazione.

E l’esegesi dell’art. 120 del Codice dei contratti non consente, allo stato, di accogliere le argomentazioni della ricorrente. L’art. 120 si segnala per due motivi.

Il primo è la conferma della scelta normativa già effettuata dalla disciplina previgente sui lavori pubblici per una delegificazione della materia.

Il secondo, e più importante, è che la disposizione, come osserva la dottrina, si sottolinea per la volontà di omogeneizzare la disciplina dei contratti di appalto di servizi e forniture a quella finora vigente solo per i lavori pubblici. Volontà di omogeneizzazione che è stata portata a compimento con il nuovo Regolamento di attuazione in base al quale la ricorrente potrà trovare soddisfazione alla propria pretesa.

Il ricorso deve pertanto, allo stato, essere respinto.

Le spese, stante la novità delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

************, Presidente

*****************, Consigliere

****************, Referendario, Estensore

 

 

 

L’ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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