La dichiarazione generica non è idonea a ricomprendere anche i soggetti cessati (TAR Sent. N.00454/2012)

Lazzini Sonia 19/09/12
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L’indicazione dei direttori tecnici cessati nel triennio era richiesta a pena di esclusione.

Il riferimento alla lettera c) è, infatti, contenuto nell’ambito della dichiarazione sostitutiva richiesta -così come delineata nel suo oggetto – a pena di esclusione, cosicchè anche tale attestazione doveva essere obbligatoriamente resa dalle imprese partecipanti.

In altri termini, il bando di gara richiedeva la dichiarazione a pena di esclusione e questa doveva avere, sempre a pena di esclusione, il contenuto espressamente previsto e, pertanto, anche l’attestazione relativa ai soggetti cessati.

non era sufficiente una dichiarazione generica di insussistenza delle situazioni di cui alla lettera c), ma, in caso di soggetti cessati nel triennio, si doveva avere, sempre a pena di esclusione, la loro indicazione nominativa.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 454 del 28 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Palermo

Solo una dichiarazione specifica può, infatti, essere ritenuta conforme ai requisiti fissati dal DPR n. 445/2000, in quanto la mancanza degli estremi identificativi dei soggetti terzi, cui si riferisce, configura una carenza dell’oggetto della attestazione, che non consente l’assunzione di responsabilità in ordine alla asserita sussistenza dei requisiti richiesti (in tal senso Consiglio di Stato, III, n. 1429/2011).

La consapevolezza della necessità, alla luce delle disposizioni del disciplinare e del DPR n. 445/2000, di una indicazione specifica dei nominativi era, peraltro, ben presente al legale rappresentante dell’impresa Ricorrente 3, il quale, non a caso, nella sua “dichiarazione di cui al punto 4) del disciplinare di gara” ha testualmente dichiarato “c) che nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara vi sono stati soggetti titolati di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, cessati dalla carica e più precisamente: – … amministratore unico e direttore tecnico Andrea S_; – .. amministratore unico Giovanni S_”.

Ne deriva l’ulteriore conferma della necessità della indicazione nominativa dei cessati dalla carica a pena di esclusione, nonché della consapevolezza di ciò da parte della impresa in questione, che, senza alcuna difficoltà, avrebbe potuto indicare anche l’ex direttore tecnico Adolfo S_.

Agevole è, a questo punto, la soluzione dell’ulteriore problema posto da parte ricorrente, ovverosia se la dichiarazione generale resa dal legale rappresentante della Ricorrente 3 in ordine alla insussistenza delle cause di esclusione di cui al più volte citato art. 38 fosse idonea a coprire la posizione del signor Adolfo S_.

Invero, prima di procedere alla indicazione analitica di insussistenza delle varie cause di esclusione, il legale rappresentante della Ricorrente 3 ha reso una dichiarazione generale, secondo la quale “l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione agli appalti pubblici ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m – bis, m – ter, m – quater del d.lgs.vo 163/2006”.

Ha poi, come detto, fatto espressamente riferimento ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente indicati nominativamente (ad eccezione del signor Adolfo S_) con la espressa precisazione che nei loro confronti non era stata pronunciata sentenza passata in giudicato oppure ex art. 444 c.p.p. per reati incidenti sull’affidabilità morale e professionale.

Il tenore della dichiarazione generale e il contenuto specifico della successiva attestazione rende evidente che la prima si riferiva esclusivamente all’impresa nella sua composizione al momento della dichiarazione e non era, pertanto, idonea a ricomprendere i soggetti cessati.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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