La dichiarazione di fallimento spetta al giudice del luogo in cui l’impresa ha la sede operativa (Cass. n. 14676/2012)

Redazione 28/08/12
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Svolgimento del processo

Il Tribunale di Matera ha sollevato conflitto negativo di competenza in ordine a varie istanze di fallimento proposte nei confronti della Trasporti B. s.n.c. di B. M., a seguito della declaratoria di incompetenza pronunciata il 27 aprile 2011 dal Tribunale di Roma sul rilievo che, pur essendo la sede legale della società in (omissis), tuttavia la sede effettiva era in (omissis).

Nessuna delle parti ha presentato memorie. Il P.M. ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma, non essendo nella specie superata la presunzione di coincidenza della sede legale con quella effettiva.

Motivi della decisione

Il principio di diritto qui pacificamente applicabile è che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetti al giudice del luogo in cui l’impresa debitrice ha la sede effettiva, ove cioè si trova il suo centro direttivo, ancorchè essa sia diversa dalla sede legale, ossia quella ufficialmente dichiarata, pur dovendosi presumere, fino a prova contraria, la coincidenza della sede legale con la sede effettiva.

Nella specie, il carattere fittizio della sede di (omissis) è dimostrato, in particolare, da un verbale di pignoramento negativo in data 7 ottobre 2010, ove si dà atto che quello di Via (omissis) è semplicemente un recapito presso uno studio legale e che la società in quel luogo non ha alcunchè.

La società, inoltre, è il liquidazione, e dalla visura camerale in atti risulta che essa si costituì e iniziò l’attività in provincia di (omissis) nel 1999; che trasferì poi la propria sede legale in (omissis) nel 2006 e quindi a (omissis), come detto, nel 2009;

che al 29 agosto 2006 “la società ha trasferito la propria sede legale mantenendo l’attività in questa provincia” (ossia in provincia di (omissis)); che il liquidatore, sig. M.G., è residente in (omissis).

Escluso, pertanto, che la sede legale di (omissis) corrisponda a un effettivo centro di interessi della società, va altresì considerato che ciò che resta dell’attività direttiva e amministrativa dell’impresa, in stato di liquidazione, deve ritenersi che si svolga in provincia di (omissis), dato che il liquidatore risiede in quella provincia, a (omissis), e che nella medesima provincia si dava atto essere rimasta l’attività imprenditoriale pur dopo il trasferimento della sede legale altrove.

Ne deriva che va dichiarata la competenza del Tribunale di Matera.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Matera.

Redazione