La CTP di Lecce annulla parzialmente una cartella esattoriale ad un’azienda in difficoltà (CTP Lecce, 5/6/2015, n. 2042/02/15)

Redazione 05/06/15
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RITENUTO IN FATTO

Equitalia sud Spa, in data 25/07/2014, notificava all’Istituto (Omissis) SRL la cartella esattoriale di pagamento n. (omissis) di € 33.129,66, relativamente all’anno d’imposta 2009.
Nello specifico, tale cartella di pagamento fa riferimento a somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis DPR. n. 600/73 e dell’art. 54 bis DPR. n. 633/72, in relazione al controllo della dichiarazione Mod. Unico 2010, presentata per il periodo d’imposta 2009.
La Società, tramite l’Avv. **************** che la rappresenta e difende, ha presentato tempestivo ricorso a questa Commissione Tributaria, notificato anche all’Agenzia delle Entrate di Lecce, con le seguenti eccezioni di diritto e di merito:
– nullità della cartella di pagamento per difetto di motivazione;
– nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione;
– nullità della cartella di pagamento per mancata notificazione della comunicazione dell’esito del procedimento ex art. 36 bis DPR. n. 600/73 ed art. 54 bis DPR. n. 633/72.
– infondatezza della pretesa tributaria nel merito;
– in subordine, illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni perché non si è tenuto conto della forza maggiore (art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472 del 18/12/1997), come documentato negli allegati nn. 12, 13, 14, 15, 16 del ricorso introduttivo.
Equitalia Sud Spa si è costituita in giudizio, depositando la relativa documentazione.
Anche l’Agenzia delie Entrate di Lecce si è costituita in giudizio, contestando le eccezioni di parte e depositando la relativa documentazione.
La Commissione, all’udienza del 09/12/2014, ha accolto l’istanza di sospensione.
Alla pubblica udienza del 19/05/2015 tutte le parti del processo, dopo ampia ed approfondita discussione orale, si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi ed hanno
chiesto l’accoglimento delle proprie tesi difensive.
La Commissione decide come da dispositivo.

MOTIVI DELLA SENTENZA

Il ricorso deve essere parzialmente accolto e devono essere annullate le sanzioni amministrative di € 868,05 e di € 26.999,98, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/97.
Il ricorso non merita accoglimento per il difetto di motivazione perché, anche se nella cartella esattoriale è indicato genericamente l’omesso o carente versamento, la ******à era stata messa nelle condizioni di conoscere esattamente il debito d’imposta con la raccomandata dell’avviso di irregolarità, in all. n. 3 delle controdeduzioni dell’Agenzia delle Entrate di Lecce dell’01/12/2014.
Anche l’eccezione del difetto di sottoscrizione deve essere respinta perché la cartella esattoriaie, come tassativamente previsto dalla legge, indica il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo nella persona del Dr. *****************.
Invece, deve essere accolta l’eccezione dell’illegittimità dell’irrogazione della sanzioni amministrative, in base all’art. 6, comma 5, citato.
Il suddetto articolo dispone:
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore”.
La giurisprudenza di merito e di legittimità, citata ed allegata dal difensore della società ricorrente, ha più volte chiarito che l’esimente della forza maggiore deve dipendere da fatti estranei alla volontà del contribuente.
Nella fattispecie, la ******à ha dimostrato e documentato, con allegati mai contestati dagli Uffici fiscali, che nel corso degli ultimi anni dell’attuaie crisi congiunturale molti clienti hanno deciso di rinunciare ad alcuni servizi ritenuti non indispensabili o a richiedere servizi diversi, magari con qualità inferiore e ad un costo inferiore, con contestuale venir meno dei clienti stessi e conseguente aumento dei crediti non riscossi.
Di conseguenza, nessun dolo, né tanto meno nessuna colpa, può essere addebitabile in capo alla ******à ricorrente, tanto è vero che:
– moltissimi clienti non hanno effettuato i dovuti pagamenti per i servizi resi con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009, come da elenco in allegato n. 12 del ricorso introduttivo;
– moltissimi clienti non hanno mantenuto l’impegno di pagamento per l’anno 2009, come risulta dai relativi decreti ingiuntivi cui la ******à è dovuta ricorrere, essendo risultato vano ogni tentativo di recuperare il credito in via bonaria, come documentato con l’allegato n. 13 del ricorso introduttivo;
— nell’anno 2009, la ******à, con molti sacrifici e nonostante la crisi, ha provveduto ad effettuare qualche versamento IVA relativo agli anni 2008 e 2009, come documentato con l’allegato n. 14 del ricorso introduttivo, per cui non si può certo parlare di colpa del contribuente che, dove è stato possibile, ha cercato di fare il proprio dovere;
– così come, nell’anno 2010, la ******à ha effettuato qualche versamento IVA riferito all’anno 2009, come documentato con l’allegato n. 15 del ricorso introduttivo;
– Infine, allo scopo di attestare le difficoltà economiche in cui versava, la ******à ha depositato tutte le fatture relative agli anni 2007, 2008 e 2009 non pagate, come documentato con l’allegato n. 16 del ricorso introduttivo.
Di conseguenza, nella fattispecie, è applicabile l’art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997.
L’accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara non dovute le sanzioni amministrative di € 868,05 e di € 26.999,98; rigetta nel resto.
Spese compensate.

Lecce, li 19/05/2015

Redazione