La class action è inammissibile

Lazzini Sonia 23/09/13
Scarica PDF Stampa

Com’è noto, infatti, la “class action” di cui agli artt.1 e 3 dlgs 198/09 costituisce un rimedio esperibile contro la p.a. per violazione di termini o per mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 20 gennaio 2011 , n. 552).

Sennonché le ricorrenti non hanno specificato quale sarebbe il termine perentorio entro il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere secondo quanto indicato da una specifica norma di legge o regolamentare, essendosi limitati a notificare un atto di diffida rispetto al quale l’Amministrazione stessa sarebbe rimasta inerte.

Né, allo stesso tempo, è stato chiarito quali atti amministrativi di carattere generale l’amministrazione avrebbe obbligatoriamente dovuto adottare, considerando, appunto, che l’obbligatorietà è un requisito essenziale perché possano integrarsi i requisiti previsti per l’esperibilità di una “class action”.

Tratto dalla sentenza numero 4520 del 19 maggio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Sentenza collegata

39962-1.pdf 155kB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Lazzini Sonia

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento