La Cassazione dichiara i pettegolezzi irrilevanti penalmente (Cass. pen. n. 17978/2013)

Redazione 19/04/13
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Ritenuto di fatto

1. Con la sentenza in epigrafe, il tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, in funzione di giudice di appello, ha rigettato l’appello proposto dalla parte civile C.G. avverso la sentenza del giudice di pace di Francavilla al Mare, con la quale D.F.G. veniva assolta dal delitto di cui all’articolo 595 c.p. perché il fatto non sussiste.
2. Ricorre per cassazione il difensore della parte civile deducendo violazione dl legge e carenza dell’apparato motivazionale, atteso che il tribunale ha ritenuto la insussistenza dell’elemento oggettivo dei reato in questione perché la D.F. avrebbe parlato separatamente con due persone (F.N. e L.F.), riferendo a entrambe circostanze sfavorevoli sui C.: alla prima avrebbe riferito che C. aveva detto che il figlio della F. era drogato e alcolizzato, alla seconda avrebbe riferito che C., in un’occasione, l’aveva insidiata.
2.1. Secondo quanto si legge in sentenza, la persona offesa avrebbe appreso la circostanza da terze persone e, in ogni caso il dialogo tra D.F. e L. avrebbe avuto carattere confidenziale.
2.2. La violazione di legge consiste nel fatto che il diffamato viene sempre a conoscenza del contenuto della comunicazione diffamatoria da terze persone, in quanto l’assenza della persona offesa alla comunicazione della frase denigratoria è elemento costitutivo dei reato. Per altro verso, non risulta affatto che il colloquio tra D.F. e L. avesse carattere confidenziale e riservato, in quanto esso si svolse in una struttura pubblica (ASL), in occasione delle elezioni, ed ebbe ad oggetto principale proprio il risultato elettorale.

Considerato in diritto

1. E vero che l’assenza dei denigrato è elemento costitutivo dei delitto di diffamazione, di talché lo stesso non può che venire a conoscenza indirettamente (da terza persona, leggendo giornali eccetera, delle affermazioni negative fatte sui suo conto.
1.1. Non di meno, il ricorso merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
2. Nel caso in esame la medesima persona (D.F.) è accusata di aver detto cose sfavorevoli sul C. a due persone diverse, in due momenti diversi, ma – ciò che rileva – con riferimento due d’atti diversi. I fatti riferiti hanno il carattere della determinatezza e tuttavia, come premesso, sono appunto due fatti diversi; consegue che il requisito della comunicazione con più persone in relazione al medesimo fatto denigratorio) non si è verificato. Invero, ognuna della due persone è destinataria di una informazione denigratoria diversa.
Si tratta dunque di due (distinte e separate) “maldicenze”, con riferimento alle quali non risulta integrato l’elemento costitutivo del delitto ex art. 595 cp della pluralità dei destinatari.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Redazione