L’obbligo di versare la contribuzione alla gestione commercianti scaturisce anche dal solo ruolo di socio (Cass. n. 20268/2012)

Redazione 19/11/12
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Ordinanza

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da G. e ***** nei confronti dell’Inps che chiedevano dichiararsi non dovuta, per il periodo dal 2001 in poi, la contribuzione alla gestione commercianti, a carico di *****, socio accomandante della sas Farmacia C. del dr. G. P. e ***** era dunque una società di persone che gestiva la farmacia, il cui raccomandatario era il padre G., mentre il figlio B. lavorava nella farmacia continuativamente, come comprovato dalla sua iscrizione all’Inail, e percepiva il relativo reddito di impresa pro quota.
Avverso detta sentenza i soccombenti ricorrono con tre motivi. Resiste l’Inps con controricorso.

Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili;

L’assicurazione Commercianti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione Inps era regolata in un primo tempo dalla legge n. 1397 del 1960, modificata dalla legge n. 1088 del 1971 e dall’art. 29 della legge n. 160 del 1975; indi la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti;

a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti “diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale”. Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall’unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale.

I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), cosi dispone la L. 3 agosto 1990, n. 233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti. L’imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria.

Ne consegue la infondatezza della tesi propugnata dai ricorrenti per cui l’esistenza della società precluderebbe l’iscrizione del socio ***** – che alla attività commerciale si dedica con i requisiti della abitualità e prevalenza – presso la gestione commercianti e l’obbligo di versamento della relativa contribuzione. Infatti se detto obbligo vale per i soci di società di capitale, secondo la citata disposizione del 1996, ancor più cogente è a carico del socio di società semplice, che, diversamente opinando, resterebbe privo di tutela assicurativa.

Queste argomentazioni rendono irrilevante il fatto che il socio accomandatario fosse iscritto non alla gestione commercianti ma ad altra cassa previdenziale, perché l’obbligo a carico di ***** non discende dalla sua qualità di coadiutore del padre G. P., ma dal suo essere socio della società commerciale e dall’espletare attività lavorativa presso la relativa impresa.

Il ricorso va quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro quaranta per esborsi e duemiladuecentocinquanta per compensi professionali, con accessori di legge.

Redazione