L’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non costituisce elemento determinante al fine di escludere la residenza in Italia (Cass. n. 6598/2013)

Redazione 15/03/13
Scarica PDF Stampa

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l’appello di B.A., ha annullato l’avviso con il quale era stato rettificato, ai fini dell’IRPEF e dell’ILOR, il reddito dichiarato per l’anno 1995 da ****, e recuperati a tassazione, segnatamente, maggiori redditi da fabbricati e da lavoro autonomo.

L’ufficio aveva infatti rilevato che, pur essendo il contribuente iscritto all’AIRE come residente in (omissis), conservava in Italia il centro degli affari.

Il giudice d’appello ha infatti osservato come non ricorra il presupposto della prevalenza di presenza in Italia, non disponendo il B. di una abitazione in Italia, e come sia stato “dimostrato che ha divorziato all’estero ed i figli hanno studiato all’estero”; l’ufficio aveva “accentrato l’attenzione sulla circostanza delle molteplici intestazioni catastali riconducibili al ricorrente, tuttavia, in questo grado del giudizio, considerate le giuste doglianze del contribuente in ordine alla scarsa affidabilità delle risultanze catastali, non ha saputo fornire una prova più adeguata ed attuale della effettiva titolarità degli immobili in questione, quali visure ipotecarie, atti notarili ecc. Mentre il contribuente ha dimostrato, seppure a campione per le difficoltà della prova negativa, che molte di tali intestazioni catastali sono state superate da successivi atti di vendita”. Con riguardo alle cariche societarie, il contribuente aveva dimostrato che “nell’anno in accertamento le stesse erano ridotte sia per numero che per importanza, tanto da non poter supportare l’indizio di un centro di riferimento economico-sociale in Italia”. Infine, fra le stesse parti era stata emessa sentenza di appello “con cui sono state accolte le doglianze di parte contribuente”, sicchè non poteva non “tenersi conto del giudicato interno che ha definitivamente, in quanto giudicato, escluso che il contribuente sia residente in Italia”.

Il contribuente resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso, la cui indicazione del fatto controverso, contenuta nell’ultimo paragrafo di pag. 8, e nel primo della pagina successiva, è conforme alle prescrizioni dell’art. 366 bis c.p.c., l’Agenzia delle entrate, denunciando “omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”, deduce che la Commissione regionale non avrebbe motivato sulla contestazione mossa già nel giudizio di primo grado e riproposta nell’atto di appello circa la validità delle visure catastali, allegate all’atto di accertamento, ai fini dell’individuazione dei soggetti titolari di diritti reali sui beni, nè sulla validità dei dati forniti dall’anagrafe tributaria al fine di ricostruire le cariche amministrative ricoperte all’interno di una società, ovvero della residenza in Italia del figlio minore, indizi idonei ad avvalorare la tesi che l’interessato avesse fatto dell’Italia il proprio centro di affari e interessi economici e personali; non vi sarebbe stata alcuna valutazione critica sulle censure sollevate, e pertanto in ordine alla decisività delle circostanze di fatto al fine di desumere che era in Italia il domicilio del contribuente. Esclude poi che la sentenza della CTR del Lazio n. 132/29/06, relativa ad identica questione e riferita al precedente anno d’imposta, sia passata in giudicato, essendo stata erroneamente notificata presso l’Avvocatura dello Stato; avverso di essa penderebbe ricorso per cassazione.

Il ricorso è fondato.

Secondo il fermo orientamento di questa Corte, in tema d’imposte sui redditi, il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 2, comma 2, richiede, per la configurabilità della residenza fiscale nello Stato – e quindi perchè il cittadino italiano sia considerato soggetto passivo -, tre presupposti, indicati in via alternativa: il primo, formale, rappresentato dall’iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, e gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi dell’art. 43 del codice civile; ne consegue che l’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorchè il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonchè delle proprie relazioni personali, e ciò in base a vari elementi presuntivi – fra i quali, è stato di recente ritenuto, “l’acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un’abitazione nella quale trascorra diversi periodi dell’anno” (Cass. n. 29576 del 2011), l’intestazione presso una banca avente sede in Italia di conti correnti continuamente implementati (Cass. n. 12259 del 2010). A tal fine, non risulta determinante il carattere soggettivo ed elettivo della “scelta” dell’interessato, rilevante solo quanto alla libertà dell’effettuazione della stessa, ma non ai fini della verifica del risultato della scelta stessa; dovendosi contemperare la volontà individuale con le esigenze di tutela dell’affidamento dei terzi, il centro principale degli interessi vitali del soggetto va individuato dando prevalenza al luogo in cui la gestione di detti interessi viene esercitata abitualmente in modo riconoscibile dai terzi (Cass. n. 14434 del 2010, n. 24246 del 2011, n. 13803 del 2001).

Nella specie, va anzitutto escluso che la sentenza della CTR del Lazio n. 132/29/06, relativa a giudizio fra le stesse parti avente ad oggetto un altro periodo d’imposta, sia passata in giudicato.

Questo Collegio in pari data, investito in altro giudizio, con il ricorso r.g.n. 7362/07, dell’impugnazione della detta sentenza della CTR del Lazio n. 132/29/06, ha rilevato come essa non era divenuta definitiva, in quanto “è.. nulla la notifica della sentenza di appello eseguita nei confronti della Amministrazione finanziaria dello Stato, in persona del Ministro delle finanze, soggetto che non aveva partecipato al giudizio di secondo grado, svoltosi nei confronti dell’Agenzia delle entrate, il cui ricorso per cassazione nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c., è stato tempestivamente proposto”.

Quanto alla censura formulata, si osserva che a fronte delle puntuali deduzioni dell’ufficio, formulate nel ricorso in appello, ma già nell’atto di costituzione in primo grado, debitamente trascritte nel ricorso per cassazione – secondo cui in Italia il B. possedeva numerosi immobili (ventuno per una quota del 66,66% e quattro per una quota del 16,66%: così le controdeduzioni in primo grado), circostanza documentata con l’interrogazione al catasto urbano allegata all’avviso di accertamento; secondo cui era rappresentante di un gran numero di società con sede in Italia (delle quali, all’esito delle indagini presso il sistema informativo dell’anagrafe tributaria era stato indicato l’elenco nell’avviso di accertamento); secondo cui dai verbali del consiglio di amministrazione della società Cobe Hotels risultava che le relative riunioni erano da lui presiedute e che era stato incaricato, dal 1995, di eseguire operazioni concernenti l’intera gestione della società in Italia come all’estero; secondo cui il figlio minorenne era residente in Italia -, la motivazione della sentenza impugnata si esaurisce nel rilevare che il ricorrente in Italia soggiorna in albergo, “ha divorziato all’estero ed i figli hanno studiato all’estero”; con riguardo alle documentate “intestazioni catastali riconducibili al contribuente”, ha rilevato che “considerato le giuste doglianze del contribuente in ordine alla scarsa affidabilità delle risultanze catastali”, era l’ufficio che non aveva “saputo fornire una prova più adeguata ed attuale della effettiva titolarità degli immobili in questione, quali visure ipotecarie, atti notarili ecc.”; che il contribuente aveva invece “dimostrato che molte di tali intestazioni catastali sono state superate da successivi atti di vendita”, ma lo aveva dimostrato “a campione per le difficoltà della prova negativa”; che, con riguardo alle cariche societarie, il contribuente aveva “dimostrato che nell’anno in accertamento le stese erano ridotte sia per numero che per importanza tanto da non potere supportare l’indizio di un centro di riferimento economico sociale in Italia”.

Una motivazione siffatta, a fronte della pluralità degli elementi presuntivi offerti, non privi di conforto documentale, e a fronte di talune difese dello stesso B., riportate nello svolgimento del processo della sentenza impugnata, si appalesa come insufficiente, su taluni punti illogica e contraddittoria, e non congrua, e perciò inidonea a dare conto delle ragioni della decisione.

Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.

Redazione