L’indizione di una procedura concorsuale per ricoprire un incarico non vacante e per il quale risulta esservi personale in ruolo è illegittima (TAR Campania, Napoli, n. 50/2013)

Redazione 11/01/13
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FATTO

Con il primo dei ricorsi in epigrafe, notificato il 14 novembre 1996 all’A.S.L. Salerno 3, il dr. N. A. B., Dirigente Medico di II livello con incarico di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Polla, impugna la delibera n. 3579 del 12 settembre 1996 nella parte in cui, in esito alla nomina del ricorrente a Direttore Sanitario dell’A.S.l. Benevento 1, si è disposto il suo collocamento in aspettativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8°, decreto Legislativo 502/1992, ma con riferimento al solo posto di Dirigente Medico di 2° livello e non alla funzione di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Polla.

Deduce la violazione di legge, con particolare riguardo all’art. 3, comma 8, dlgs 502/92, e l’eccesso di potere sotto vari profili, lamentando l’illegittimo collocamento in aspettativa nella posizione funzionale di dirigente di secondo livello anziché nel posto di ruolo di Direttore Sanitario del Presidio di Polla.

L’Amministrazione sanitaria si è costituita ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto il provvedimento impugnato, avendo concesso la richiesta aspettativa ai sensi dell’art. 3 dlgs cit., sarebbe insuscettibile di recare alcuna lesione attuale nella sfera giuridica del ricorrente. La resistente ha altresì resistito nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso ove non ritenuto inammissibile.

Con il secondo ricorso il dott. B. impugna la delibera n. 970 del 4 luglio 2005 del Direttore Generale dell’ ASL Sa/3, con la quale è stato bandito avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura complessa del Presidio Ospedaliero di **********’*******.

Il ricorrente deduce l’illegittimità di tale delibera per violazione dell’art. 15 quinquies comma 7 dlgs 229/1999, lamentando in particolare il proprio diritto alla conservazione della posizione funzionale di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Polla per altri sette anni e denunciando l’illegittimità della indizione di una procedura concorsuale per un incarico che risulta già ricoperto, nonché in mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, come disposto nella Circolare della Regione Campania, n. 589 del 13 luglio 2005.

L’Azienda Sanitaria si è costituita con memoria di rito.

Alla Camera di Consiglio del 19 ottobre 2006 il ricorrente ha rinunciato alla richiesta misura cautelare.

La difesa del ricorrente in data 2 novembre 2012 ha depositato un certificato di servizio del dott. B. rilasciato dalla ASL Salerno in data 12 ottobre 2010 dal quale si evince che, a seguito del rientro dell’aspettativa richiesta, per svolgere l’incarico di Direttore della Azienda Sanitaria di Benevento 1, il dott. B. è rientrato, quale Direttore Sanitario in ruolo con decorrenza 1 settembre 2001 e che a tutt’oggi (12 ottobre 2010) ricopre tale incarico.

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2012 i ricorsi in epigrafe indicati sono stati trattenuti in decisione.

 

DIRITTO

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti essendo connessi oggettivamente e soggettivamente.

Con il primo di tali ricorsi il ricorrente impugna il provvedimento con il quale gli è stata concessa l’aspettativa prevista dall’art. 3, comma 8°, decreto Legislativo 502/1992, nella parte in cui si specificava la concessione della aspettativa con riferimento al solo posto di Dirigente Medico di 2° livello, anziché alla funzione di Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero di Polla.

Pare però evidente dagli atti successivamente depositati ed, in particolare, dalla delibera n. 390 del 2001, nonché dal certificato di servizio del ricorrente, rilasciato nel 2010, che tale specificazione, qualunque fosse l’intenzione del redattore, non ha avuto alcun effetto pregiudizievole sulla riattribuzione al dott. B. dell’incarico di Direttore Sanitario del Presidio di ***** al suo rientro dall’aspettativa, né sono state successivamente specificati altri e diversi effetti pregiudizievoli per la sua posizione professionale.

Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse per effetto della delibera n. 390/2001 con la quale al dott. B. è stata riattribuita la posizione a lui spettante nella posizione di Direttore Sanitario in quanto Dirigente Medico di 2° livello.

Con riguardo al secondo ricorso rg. n. 1696/2005 con il quale il ricorrente impugna l’indizione di una procedura pubblica per il conferimento di incarichi quinquennali nella parte in cui, tra tali incarichi vi è anche quello di Direttore Sanitario del P.O. di ***** ricoperto dal ricorrente, lo stesso è fondato.

Dalla già citata delibera 1390/2001 si evince che al dott. B., dirigente di ruolo di 2° livello in servizio presso la Direzione Sanitaria del Presidio di Polla, è stato conferito l’incarico di Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di ***** e che, pertanto, il suddetto incarico è coperto da figura professionale di livello adeguato.

Con nota del 24 agosto 2005 il Direttore Generale dell’Asl Sa/3 di Salerno riscontra la nota del ricorrente precisando che si tratta di incarico pro tempore, non essendosi proceduto neanche alla stipula del contratto.

La predetta nota, tuttavia, per la parte di interesse, conferma che a tale data il ricorrente ricopre ancora la posizione per la quale viene indetta la procedura concorsuale sub judice.

Ciò premesso, l’indizione di una procedura concorsuale per ricoprire un incarico non vacante e per il quale risulta esservi personale in ruolo del livello richiesto (2° liv.) appare al Collegio illegittimo per carenza ed erroneità dell’indefettibile presupposto della carenza in pianta organica di idonee figure professionali.

Appare, peraltro, illogico e contraddittorio adottare un bando per la copertura di un posto per il quale fino alla delibera del 2001 vi era una eccedenza di candidati idonei per livello professionale ad assumere l’incarico.

Nelle delibere impugnate non vi è, peraltro, traccia della avvenuta effettuazione di alcuna verifica in ordine ad una eventuale vacanza in pianta organica di un posto di dirigente di secondo livello dirigenziale, né del fabbisogno triennale, né ancora della idoneità all’incarico dei dirigenti in servizio.

Sono, invece, inammissibili per difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 63, dlgs 165/2001, le censure miranti all’accertamento della violazione della normativa contrattuale in materia di durata degli incarichi dirigenziali in strutture complesse, in quanto di competenza del giudice ordinario (cfr., in termini, Cds, Sez. V, sent. n. 432 del 05-02-2007).

Conclusivamente, atteso che, a fronte della denunciata insussistenza di alcuna vacanza in pianta organica, risultando il posto di direttore sanitario ricoperto dal ricorrente, dirigente di ruolo di secondo livello, l’Azienda Sanitaria non ha allegato alcun elemento di prova contraria, né è possibile evincerlo dalla premessa alla delibera impugnata, la predetta procedura va annullata nella parte in cui indice una procedura concorsuale per la nomina di un Direttore Sanitario del P.O. di Polla.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, dichiara il ricorso rg. n. 2864/1996 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ed accoglie il ricorso n. 1696/2005, nei termini e nei limiti di cui in motivazione.

Condanna la A.S.L. Salerno 3 di Vallo della Lucania alle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2012

Redazione