L’individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare a carico degli avvocati spettano al CNF (Cass. n. 18695/2011)

Redazione 13/09/11
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Svolgimento del processo
L’8 agosto 2008 P.A. esponeva al C.N.F. di Vicenza di aver appreso dalla Corte di Appello di Trento che era stato emesso a suo favore un vaglia cambiario per Euro 14.500,00 a titolo di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo a norma della cd. legge Pinto. Pertanto chiedeva la consegna del titolo da parte del difensore, avv. R.G., unitamente alla sentenza ed alla nota spese, contestando l’importo dai medesimo richiesto di diecimila Euro. L’avvocato, invitato dal Consiglio dell’Ordine a chiarimenti, deduceva che si era accordato con il P. nel senso che in caso di vittoria del giudizio, di cui si era assunto i rischi per le spese di causa, il 70% sarebbe spettato a lui, ed il 30% al cliente e perciò, conoscendone la scarsa solvibilità, a titolo di deposito fiduciario aveva trattenuto il suddetto vaglia.

Successivamente l’avv. R. produceva una copia dell’accordo, esibendo un foglio sul cui margine inferiore vi era la procura a lui e a sua figlia, sottoscritta dal P. e dal R., e di traverso, sopra la procura, vi erano 8 righe scritte a mano di difficile lettura, accompagnate dalla traduzione dattiloscritta, e sottoscritte dal solo R..

Il P. integrava l’esposto deducendo che il R. lo aveva conosciuto come legale di sua madre e sua sorella, sue controparti in una causa da costoro avviata contro di lui, e nel 2007 lo stesso R. aveva contattato e il P. al fine di ottenere il conferimento dei mandato contro il Ministero della giustizia per l’eccessiva durata di tale processo. Quindi, avuta notizia nel luglio 2008 del suddetto vaglia a suo favore, si era recato allo studio del difensore R. che gli aveva chiesto 10 mila Euro per l’assistenza prestatagli, da corrispondergli previa riscossione del vaglia, trattenendo il resto. Nel frattempo, tra aprile e luglio dello stesso anno 2008, il suddetto gli aveva intimato precetto per la causa patrocinata a favore dei suoi familiari, ponendo in esecuzione la sentenza del Tribunale di Vicenza del 2001. Negava il preteso accordo per il compenso in caso di vittoria del giudizio e di aver consentito al deposito fiduciario del vaglia presso il R., avendo peraltro appreso che la Corte di Appello di Trento con decreto dell’ottobre 2007 gli aveva liquidato Euro 1.100 per diritti e onorari, distratti a favore dei difensori, e perciò lo denunciava per aver utilizzato un mandato rilasciatogli per il processo di equa riparazione riempiendo il foglio in bianco con uno pseudo patto di quota lite. Il R. replicava che alla presenza della sua segretaria gli erano stati rilasciati due mandati, di cui uno per il patto di quota lite, il cui divieto era stato abolito. Inoltre tale accordo era di carattere commerciale più che professionale non avendo svolto nessuna particolare attività nei confronti del Ministero della giustizia. Aggiungeva di non aver svolto nessun’ altra attività professionale per conto del P. mentre era pendente il procedimento per la legge Pinto e di non conoscere che nell’aprile e luglio 2008 il suo studio, per l’attività svolta dalla figlia F., aveva intimato al P. precetti in esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza in cui aveva patrocinato le controparti di costui, a cui questi non aveva ottemperato; quindi disconosceva le firme a suo nome apposte sui precetti. Il Consiglio dell’Ordine apriva procedimento disciplinare con Delib. 19 novembre 2008 contestando all’avv. R. di esser venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro, e all’obbligo di astenersi dall’assumere incarichi in situazione di conflitto di interessi per: a) aver contattato il 15 aprite 2007 al fine di sollecitare il conferimento dell’incarico professionale a proprio favore, P.A., controparte delle proprie assistite P.M.A. e M.M.E. nel giudizio definito nel 2001 dal Tribunale di Vicenza, nel procedimento esecutivo immobiliare definito nel 2006 e nel procedimento di esecuzione forzata estinto nel 2003;

c) aver formato un documento sottoscritto dal cliente ad altro scopo, al fine di far figurare un accordo sul compenso manifestamente sproporzionato a proprio favore, avendo previsto un corrispettivo commisurato al 70% del danno eventualmente riconosciuto dalla Corte di appello di Trento, al netto degli interessi e delle spese, accollandosi solo il rischio delle anticipazioni borsuali in caso di esito negativo della causa; e) avere indebitamente trattenuto, dopo aver percepito direttamente per distrazione gli onorari e le spese di causa liquidati in Euro 1.100 dalla Corte di appello con decreto del 10 ottobre 2007, il vaglia cambiario del 2008 emesso dalla Banca D’Italia per Euro 14.500,00 a favore di P.A., al solo fine di costringere il cliente ad ottemperare all’illegittimo accordo sul compenso sopraindicato, rifiutandosi per di più di consegnare il titolo nonostante i reiterati solleciti; f) aver promosso una nuova azione esecutiva a carico di P.A., notificando il 7 aprile 2008 un atto di precetto per conto di P.M.A., in relazione a medesimo titolo costituito dalla sentenza 2001 del Tribunale di Vicenza per cui l’incolpato aveva prestato la precedente opera professionale, per giunta rinnovando la notifica ne luglio 2008 mentre era ancora in corso il rapporto professionale con il predetto P.. Il R. contestava la validità dei capi di incolpazione per indeterminatezza e mancata indicazione delle norme deontologiche violate; deduceva la nullità dell’avviso di udienza per omessa indicazione delle circostanze su cui erano stati indicati i testimoni citati dal Consiglio. Il Consiglio riteneva il R. colpevole di aver contattato di propria iniziativa il P. per proporgli la causa per l’equo indennizzo in violazione del divieto di offerta di prestazioni personalizzate a persona determinata per specifico affare; per aver utilizzato il mandato per far figurare un inesistente accordo su un compenso manifestamente sproporzionato a proprio favore; per aver indebitamente trattenuto somme di spettanza dell’assistito e per aver agito contro un cliente in costanza di rapporto professionale con lo stesso e, considerata la gravità complessiva degli illeciti ed i numerosi precedenti disciplinari, lo sospendeva dalla professione per sei mesi.

Il R. impugnava per omessa, insufficiente e/o erronea motivazione in ordine all’eccezione di nullità dell’avviso di fissazione di udienza per indeterminatezza del fatto illecito contestato ed omessa indicazione della norma deontologica violata in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3; omessa indicazione delle circostanze su cui i testi sarebbero stati sentiti; carente ed erronea motivazione, travisamento dei fatti contestati con riferimento al capo a) di incolpazione; indeterminatezza del fatto contestato, travisamento del fatto presupposto, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione ai capi di incolpazione sub c), e), f); eccessiva determinazione della sanzione, carenza di motivazione, illegittimità dei motivi.

Con decisione del 16 marzo 2010 il C.N.F. rigettava il ricorso sulle seguenti considerazioni: 1) nessuna nullità del procedimento era ravvisabile per la mancata precisazione delle fonti utilizzate e l’omessa individuazione delle norme deontologiche violate – il cui art. 60 specifica come le disposizioni del codice costituiscono semplice “esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi” – poichè la predeterminazione e la certezza dell’incolpazione era collegata a concetti diffusi e compresi dalla collettività ed i comportamenti addebitati erano adeguatamente specificati ai fini del suo diritto alla difesa, tant’ è che aveva formulato ampie deduzioni e perciò era inesistente il pericolo di esser condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli, mentre le norme di cui alle L. n. 689 del 1981 e L. n. 241 del 1990 erano inapplicabili stante la specialità del procedimento disciplinare forense; 2) questo è caratterizzato da semplicità di forme e disciplinato dal R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 48 che richiama soltanto gli artt. 358 e 359 c.p.p. e perciò è infondata l’eccepita nullità per omessa formulazione dei capitoli di prova; 3) il conflitto tra il R. ed il P. per esser quegli difensore delle familiari di questi non è decisivo per l’incolpazione, mentre è acclarato sia che l’iniziativa del contatto per la causa di equo indennizzo è stata dell’avv. R., con conseguente violazione dell’obbligo di offrire, non richiesto, una prestazione determinata per uno specifico affare – che non si riduce alla generica informazione sui rimedi che l’ordinamento offre per tutelare i diritti, e costituisce violazione diversa da quella degli artt. 19 e 37 del codice deontologico sull’accaparramento di clientela e sul conflitto di interessi – sia che il P. ha firmato un mandato in bianco e al di sopra di esso è stato confezionato il patto di quota lite, scritto di traverso, inspiegabilmente come il mandato, atto impensabilmente contemporaneo o posteriore all’accordo, che perciò è da attribuire alla sola volontà del R. per giustificare, a posteriori, il suo operato;

4) pertanto la testimonianza della A., segretaria del legale, non è credibile, tanto più che proprio la collaborazione di segretarie nello studio esclude la necessità di compilare il patto di quota lite su un foglio già contenente il mandato, negozio a questo estraneo, malamente manoscritto dall’autore che lo ha sottoscritto per accettazione come se la proposta provenisse dal P., il che è improbabile; 5) il compenso preteso, rapportato al risarcimento complessivo e prevedibile, per un giudizio di nessuna difficoltà e celere, è eccessivo, come provato anche dal confronto con le somme liquidate a tale titolo dalla Corte di appello e quindi viola anche il nuovo testo dell’art. 45 del codice deontologico che consente all’avvocato di determinare il compenso parametrandolo ai risultati conseguiti, ma fermi il divieto di cui all’art. 1261 c.c. e la proporzione all’attività svolta, mentre nella specie la somma pretesa è pari al 70% della res litigiosa; 6) nell’art. 7 del codice deontologico è contenuto l’obbligo di svolgere con fedeltà l’incarico e di evitare atti contrari all’interesse del’assistito, e gli artt. 41, canone 1^, e 43, canone 3^ vietano all’avvocato di trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto dell’assistito e di condizionarne il versamento al pagamento degli onorari, non avendo nessun diritto di ritenzione, neppure parziale, dovendo invece osservare l’art. 1713 c.c. che impone al mandatario l’obbligo del rendiconto e improntando il proprio comportamento al disinteresse e al decoro della categoria professionale; 7) altra violazione commessa dal R. è aver agito esecutivamente nei confronti del P. mentre egli stesso aveva avviato il procedimento ai sensi della legge Pinto nè la sua responsabilità era diminuita dall’intervento della figlia essendo il R. il protagonista della vicenda; 8) la conciliazione della controversia sul patto di quota lite, per una somma ben ridotta rispetto a quella pretesa, conclusa con molto ritardo al fine di attenuare la responsabilità disciplinare non era idonea a modificarla; 9) la sanzione era congrua a tutti tali fatti plurimi e singolarmente gravi per un professionista, peraltro già colpito da precedenti sanzioni.

R.G. ricorre per cassazione dinanzi alle Sezioni Unite Civili. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza non ha svolto attività difensiva. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce:” Omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all’eccezione d nullità dell’avviso di fissazione di udienza per indeterminatezza del fatto illecito contestato per omessa indicazione della norma deontologica violata. Violazione di legge. L. n. 241 del 1990, art. 3″.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ha affermato la validità dell’avviso di fissazione dell’udienza disciplinare benchè siano state omesse le norme deontologiche violate con conseguente indeterminatezza del capo di incolpazione in violazione della disciplina contenuta nelle L. n. 689 del 1981 e L. n. 241 del 1990 stante la natura di atto amministrativo del procedimento disciplinare e quindi la motivazione del C.O.A di rigetto di tale eccezione è apparente, mentre d’altro canto soltanto la specifica determinazione del fatto illecito avrebbe consentito di valutare se il Consiglio aveva modificato il fatto contestato e la correlazione tra contestato e deciso, come infatti verificatosi per il capo di incolpazione sub C). la censura è inammissibile perchè chiede un controllo di legittimità sulla decisione del C.O.A. anzichè del C.N.F. e non censura in alcun modo le ragioni evidenziate in narrativa e contenute nella decisione di secondo grado di inapplicabilità della speciale normativa in tema di sanzioni amministrative e di procedimento amministrativo, di non esaustività delle ipotesi vietate dal codice deontologico per la configurabilità di illecito disciplinare e di esclusione della lamentata violazione del diritto di difesa e quindi manca la necessaria riferibilità alla decisione impugnata.

2.- Con il secondo motivo deduce: “Omessa indicazione delle circostanze sulle quali i testimoni sarebbero stati sentiti”.

La L. n. 241 del 1990 ha previsto il diritto del cittadino di partecipare al procedimento amministrativo per attuare i principi costituzionali di correttezza, imparzialità e legalità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) e la mancata indicazione delle circostanze su cui i testi;

indicati da C.O.A. sarebbero stati sentiti ha impedito all’incolpato di formulare prove contrarie e a controprova in violazione del suo diritto di difesa. Il C.O.A. si è limitato ad affermare che il R.D. n. 37 del 1934, art. 48 e l’art. 8 del Regolamento disciplinare approvato dal Consiglio dell’Ordine non attribuiscono alcun onere al Consiglio di indicare le circostanze di fatto su cui sentire i testimoni, mentre l’incolpato ha il diritto di difendersi dall’accusa.

Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni esposte in relazione al primo motivo non essendo censurata la motivazione del C.N.F. di rigetto di questa doglianza rivolta alla decisione del C.O.A..

3.- Con il terzo motivo deduce:” Carente ed erronea motivazione, travisamento dei fatti contestati con riferimento al capo A) di incolpazione;

violazione di legge”.

Il capo di incolpazione è la prova evidente dell’indeterminatezza del fatto contestato ed infatti non è indicato se la condanna è avvenuta per avere il R. violato l’art. 19 o l’art. 37 del codice deontologico e cioè se per avere accaparrato la clientela o se per aver contattato una controparte in conflitto di interessi.

Dalla motivazione del C.O.A. sembrerebbe che la condanna sia avvenuta per violazione dell’art. 19 che prevede tre ipotesi diverse di accaparramento di clientela e vieta di accaparrarsi una quantità plurima di clienti, non un singolo cliente o di instaurare un rapporto con un cliente, senza agenzia o procacciatori in contrasto con le norme di correttezza e decoro. Al riguardo il C.O.A. con affermazione tautologica ha statuito che non è in facoltà di un avvocato contattare un potenziale cliente per informarlo dei suoi diritti. Ma tale accertamento è in contrasto con la testimonianza dell’ A. secondo cui è stato il P. a chiedere un appuntamento per il ricorso ai sensi della legge Pinto, redatto nell’aprile del 2007.

Se poi il R. è stato condannato per violazione dell’art. 37 del codice deontologico il fatto non sussiste poichè il P. già frequentava il suo studio per la cancellazione delle trascrizioni, successiva all’esecuzione estinta nel 2003, mentre l’insinuazione nella procedura per le spese e competenze relative al processo definito nel 2001 era dell’ottobre 2006 e quindi non vi era alcun conflitto di interessi tra il P., sua madre e sua sorella, già clienti del R. e sue controparti, al momento del conferimento dell’incarico. Ed infatti il R. è stato prosciolto dal’incolpazione sub B) – “per aver proposto al P. di promuovere un procedimento ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 3 per il ritardo nella definizione del giudizio contro di lui della madre e della sorella” perchè, nel 2007, i procedimenti del 2003 e del 2006 erano definiti. Quindi il capo di incolpazione sub A) “per aver contattato controparte” doveva anch’ esso venir meno non essendo più a tale data il P. controparte e quindi è venuta meno la correlazione tra la contestazione e la condanna; la motivazione non contiene l’esposizione dei fatti e degli argomenti di diritto richiesti dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.

Il motivo è inammissibile perchè propone censure avverso la decisione del C.O.A. che il C.N.F. ha respinto motivando sull’irrilevanza degli artt. 19 e 37 del codice deontologico, essendo diverso l’illecito disciplinare (divieto per l’avvocato di offrire una prestazione rivolta a persona determinata per uno specifico affare: pag. 9 della decisione di secondo grado) e le censure non attengono a questa ratio decidendi.

4.- Con il quarto motivo deduce: “Indeterminatezza del fatto contestato: travisamento del fatto presupposto, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione al capo di incolpazione C)”.

Dalla decisione del C.O.A. si desume che le contestazioni consistevano nell’aver utilizzato un foglio firmato in bianco e nell’aver concordato un corrispettivo sproporzionato mentre la decisione di condanna, in violazione della correlazione, è per aver utilizzato un mandato in bianco apponendovi di proprio pugno un presunto accordo sul compenso, non specificatamente sottoscritto dal cliente. La decisione del CO.A. è basata su una ricostruzione dei fatti in contrasto con le testimonianze delle segretarie secondo cui l’accordo sul compenso è stato scritto di getto, a mano, prima della sottoscrizione del mandato e non su un foglio contenente già il mandato. Inoltre non vi era sproporzione tra il compenso pattuito e quello spettante avuto riguardo a rischio di insuccesso che si era assunto il R. che nell’identico processo ai sensi della legge Pinto instaurato per conto della sorella del P., in relazione al medesimo ritardo della definizione nel 2001 del processo instaurato nel 1991 tra dette parti, aveva avuto soltanto Euro 1000 di indennizzo con compensazione delle spese, tanto più che sussisteva anche il rischio della responsabilità aggravata chiesta dal Ministero e quindi il CO.A. aveva giudicato ex post e non ex ante sull’ammontare del compenso.

Il motivo, che non si correla a nessuna delle statuizioni contenute nella decisione del C.N.F. e che tende ad una diversa e più appagante valutazione dell’istruttoria, è inammissibile.

6.- Con il sesto motivo deduce: “Indeterminatezza del fatto contestato; travisamento del fatto presupposto, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in relazione al capo di incolpazione F)”.

Il R. aveva prodotto la rinuncia all’esecuzione dell’agosto 2006 mentre l’esecuzione per obblighi di fare era stata definita nel 2003.

L’esecuzione della sentenza del 2001 era stata trattata dalla sorella e madre del P. con la figlia del R. e su insistenza della sorella era stato intimato il precetto nel 2008, a cui non era seguita nessuna azione esecutiva e per rispetto era stato inserito il nome del padre, avv. R., ma il precetto è atto di parte e questi non l’aveva firmato. La motivazione della condanna per mancata vigilanza sull’attività dello studio per impedire attività in conflitto di interesse anche solo potenziale con i clienti è diversa dall’accusa di aver notificato un precetto mentre era in corso l’attività professionale a favore del P..

Non essendovi correlazione con la ratio decidendi della decisione di secondo grado, le censure sono inammissibili (Sezioni Unite 28505 del 23 dicembre 2005).

7.- Con il settimo motivo deduce: “eccessiva determinazione della sanzione. Carenza di motivazione: Illegittimità dei motivi”. 7.1- Nel capo di incolpazione mancava la contestazione dei numerosi precedenti, non contestati neppure all’udienza preliminare, nè erano indicate le date di comminazione delle sanzioni valutate come R.D.L. n. 1578 del 1933, artt. 37 e 45, ovvero del principio di correlazione tra contestazione e condanna.

La censura, volta a ottenere il sindacato di questa Corte sulla determinazione della sanzione inflitta all’incolpato dal Consiglio nazionale forense è inammissibile essendo riservati alla scelta discrezionale dell’ordine professionale il tipo e l’entità della sanzione, da adeguare alla gravità ed alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale (Sezioni Unite del 23 gennaio 2004 n. 1229).

7.2- Il C.N.F. senza motivazione ha affermato che l’avv. R. ha contattato il cliente e perciò la decisione viola l’art. 111 Cost., comma 6.

La censura, volta ad un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, ampiamente motivate, è inammissibile.

7.3- Il C.N.F. ha ritenuto che non sussisteva nè la violazione dell’art. 1 nè dell’art. 37 codice deontologico bensì la violazione di offrire, senza esser richiesto, una prestazione rivolta a persona determinata per uno specifico affare. Questo rende incomprensibile la contestazione perchè è indeterminato il fatto illecito.

Il motivo è manifestamente infondato poichè nei procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, la concreta individuazione delle condotte costituenti illecito disciplinare, definite dalla legge mediante una clausola generale (mancanze nell’esercizio della professione o, comunque, fatti non conformi alta dignità e al decoro professionale), è rimessa alla valutazione dell’Ordine professionale ed il controllo di legittimità sull’applicazione di tali valutazioni non consente alla Corte di cassazione di sostituirsi al Consiglio nazionale forense nell’enunciazione di ipotesi di illecito, se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza (Sezioni Unite dell’8 ottobre del 2004 n. 20024 e del 18 novembre 18 novembre 2010 n. 23287).

8.- Con l’ottavo motivo deduce:” Violazione di legge: art. 45 codice deontologico forense, modificato in applicazione D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248. Eccesso di potere C.N.F.”.

Le norme suindicate hanno eliminato il divieto del patto di quota lite e quindi il compenso eccessivo non può esser quantificato nella percentuale della res litigiosa mentre al momento dell’accordo il 70% non era sproporzionato, avendo la sorella del P. percepito soltanto mille Euro.

Il motivo, che non censura l’ampia motivazione sull’apprezzamento del fatto, è inammissibile.

9.- Con il nono motivo deduce: “Violazione di legge: art. 7 in relazione agli artt. 41 canone 1^ e 43 canone 3^ codice deontologico.

Eccesso di potere”.

Erroneamente il C.N.F. ha qualificato il fatto come vietato dal codice deontologico mentre l’avv. R. che aveva il diritto di riscuotere il compenso pattuito, non ha esercitato un diritto di ritenzione, ma ha invitato il P. a riscuotere l’assegno e ripartirlo secondo il patto.

La censura interpreta la ratio decidendi in modo difforme da quello manifestato e riassunto in narrativa e quindi è inammissibile.

10.- Con il decimo motivo deduce: “Violazione di legge: R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 45; corrispondenza tra il contestato ed il deciso”.

La contestazione del C.O.A era di aver promosso una nuova azione esecutiva il 7 aprile 2008 nei confronti del P., per cui il R. aveva già prestato la propria opera professionale, per conto della sorella di costui in relazione al medesimo titolo del 2001, e rinnovando il precetto nel luglio 2008, mentre il C.N.F. aveva ravvisato l’omesso controllo dell’attività della figlia, collaboratrice di studio, essendo l’effettivo protagonista l’avv. R., e questo fatto è diverso da quello contestato e quindi sussiste eccesso di potere.

Il motivo tende ad una diversa interpretazione dell’illecito ravvisato dall’organo disciplinare della cui decisione omette la motivazione evidenziata in narrativa ed è perciò inammissibile.

11.- Con l’undicesimo motivo deduce:” Eccesso di potere. Violazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 40 corrispondenza tra il contestato e deciso”.

La sanzione era eccessiva, come anche constatato dal Sostituto Procuratore Generale di udienza che l’aveva proposta in quattro mesi di sospensione. Il C.N.F. ha prestato fede alle affermazioni del Consiglio dell’Ordine sui precedenti illeciti disciplinari dell’avv. R., non contestati, nè indicati e provati e quindi sussiste eccesso di potere.

La censura è inammissibile per le ragioni espresse in relazione al motivo n. 7.1. 12. Concludendo il ricorso va respinto. Non si deve provvedere sulle spese non avendo l’intimato Consiglio dell’Ordine svolto attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite rigetta il ricorso.

Redazione