L’indennizzo forfettario previsto dal collegato lavoro ristora il lavoratore per l’intero danno patito (Cass. n. 14996/2012)

Redazione 07/09/12
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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata. depositata in data 19-1-2009, la Corte d’Appello di Cagliari, sez. dist. di Sassari, riformando la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania n. 82/2008, dichiarava la intercorrenza tra V.L. e Meridiana s.p.a., di un rapporto a tempo indeterminato fin dal 1-8-1991 e per l’effetto condannava la società al pagamento della somma di Euro 3.927,65 oltre interessi e rivalutazione, pari al valore delle azioni della società cedute gratuitamente agli assistenti di volo in servizio nell’anno 1999;

dichiarava, inoltre, che la V. aveva diritto agli scatti di anzianità, da conteggiarsi tenendosi esclusivamente conto dei periodi di prestazione lavorativa effettuata, e condannava la società al pagamento degli scatti successivamente al giugno 1999, con rivalutazione ed interessi; il tutto oltre alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.

In sintesi la Corte territoriale riteneva l’ammissibilità dell’appello e, contrariamente al primo giudice, la validità del ricorso introduttivo di primo grado.

Nel merito, la Corte, atteso che la V. aveva lamentato sia il mancato rispetto del vincolo di forma sia l’illegittimità del termine e considerato che la serie di contratti a termine allegata non era stata contestata dalla società, rilevava che incombeva su quest’ultima la prova che i contratti erano stati conclusi per iscritto e che il termine era stato legittimamente apposto, con conseguente onere innanzitutto di produrre tutti i contratti susseguitisi nel tempo.

Non avendo la Meridiana assolto a tale onere, “quanto meno” per mancata dimostrazione della forma scritta, il rapporto di lavoro era da reputare a tempo indeterminato fin dal primo contratto a termine.

La Corte d’Appello, inoltre, riteneva coperti da prescrizione tutti i diritti di credito derivanti dai rapporti a tempo determinato (la V. era stata assunta a tempo indeterminato dal 1-4-2002 ed aveva interrotto la prescrizione con lettera dell’8-5-2006) e, comunque, escludeva il diritto alla retribuzione negli intervalli non lavorati, in mancanza di atti di messa in mora (nella specie avvenuta con la richiesta di convocazione del datore di lavoro presso TIJPLMO, dopo che si era già anche formalmente instaurato un rapporto a tempo indeterminato). La Corte negava altresì il diritto al risarcimento del danno esistenziale, aggiungendo che comunque lo stesso si sarebbe prescritto.

Circa, poi, la richiesta relativa all’assegnazione di azioni della società, in virtù del verbale del C.d.A. di Meridiana del 1999, la Corte rilevava che, trattandosi di elargizione una tantum, soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, la società andava condannata al risarcimento del danno, corrispondente al valore delle azioni, come determinato nella detta delibera.

Quanto alla ricostruzione della carriera la Corte di merito affermava che nessuna domanda poteva essere estesa “ai fini previdenziali” non essendo parte il Fondo Volo dell’INPS o comunque il soggetto tenuto alle prestazioni ed a riscuotere le contribuzioni.

Andava invece computata l’anzianità lavorativa e retributiva, connessa all’accertamento del rapporto a tempo indeterminato, limitatamente a tutti i periodi lavorati, da sommarsi a quelli successivi alla formale assunzione a tempo indeterminato, con il riconoscimento dei conseguenti scatti di anzianità, tenuto conto della prescrizione delle pretese tutte anteriori al giugno 1999, e con la relativa condanna generica della società.

Circa, infine, il lavoro asseritamente prestato oltre i limiti contrattuali, la Corte rigettava la domanda in mancanza di allegazione specifica e di prova al riguardo.

Per la cassazione di tale sentenza la V. ha proposto ricorso con diciannove motivi.

La Meridiana s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, depositando altresì memoria ex art. 378 c.p.c..

La causa, quindi, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sull’ordinanza di rimessione di questa Corte n. 2112/2011, relativa allo ius superveniens, costituito dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7.

Infine la Meridiana s.p.a. ha depositato ulteriore memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con i primi otto motivi del ricorso principale la V. censura l’impugnata sentenza nella parte in cui ha rigettato le domande (“retribuzioni, anzianità e scatti”) relative agli intervalli tra i vari rapporti a termine, deducendo in specie:

con il primo motivo la contraddittorietà tra l’accertamento della mancanza di una messa in mora e la successiva affermazione secondo cui la lavoratrice si era in sostanza tenuta a disposizione della compagnia, il tutto senza nemmeno dar luogo alle prove richieste in ordine ai ripetuti inviti e solleciti rivolti alla società al fine di proseguire comunque, anche a termine, l’attività lavorativa;

con il secondo motivo la effettività e sufficienza nella fattispecie dell’offerta informale delle prestazioni lavorative nelle circostanze di fatto allegate e non specificamente contestate dalla società, sulle quali peraltro non sono state ammesse le prove richieste e neppure sono stati esercitati i poteri istruttori d’ufficio;

con il terzo motivo, in particolare la omessa motivazione sulle specifiche circostanze della conservazione del libretto di lavoro da parte della società anche durante gli intervalli non lavorati, del fatto che gli assistenti di volo a tempo determinato restavano a disposizione della società e della esistenza di una lista che la compagnia utilizzava per decidere il “turn over” ossia l’avvicendamento, dei detti assistenti di volo, clementi tutti rilevanti al fine di ritenere la compagnia stessa in sostanza costituita in mora;

con il quarto motivo, comunque, la non necessità di un atto di messa in mora, essendo i vari termini apposti ai contratti “in frode alla legge”, e non potendo, perciò, ravvisarsi una sospensione concordata del rapporto;

con il quinto motivo la illegittimità della mancata ammissione dei mezzi di prova e la mancata valutazione in relazione alle citate circostanze della trattenuta da parte della compagnia del libretto di lavoro e della utilizzazione della lista del “turn over”, nonchè a quelle della conservazione da parte degli assistenti di volo a termine delle divise, dei tesserini identificativi e dei manuali operativi, anche duranti gli intervalli dei vari contratti a termine succedutisi per lungo tempo;

con il sesto motivo la omessa motivazione per non avere la sentenza impugnata considerato “che nessuna costituzione in mora era necessaria perlomeno dal 1995, dal momento che la ricorrente aveva dedotto che la Meridiana aveva stipulato un accordo con le OO SS che prevedeva la sua assunzione a tempo indeterminato tra il mese di giugno ed il mese di ottobre 1995 e che l’azienda non aveva adempiuto tale accordo;

con il settimo motivo la omessa motivazione per non avere la Corte di merito considerato che la costituzione in mora era stata altresì reiterata con ben due raccomandate del 1996 prodotte con il ricorso di primo grado e con una petizione dello stesso anno;

con l’ottavo motivo la violazione di legge (art. 115 c.p.c., artt. 1206 e 1217 c.c., art. 1419 c.c., comma 2, artt. 2094 e 2099 c.c.) in ordine alla mancata considerazione di tali atti.

Con i successivi motivi, dal nono al sedicesimo, la V. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto coperte da prescrizione (quinquennale) tutte le differenze retributive dovute in virtù dell’anzianità e degli scatti come riconosciuti dalla stessa sentenza, antecedentemente al giugno 1999, deducendo in specie:

con il nono motivo la inesistenza dell’eccezione di prescrizione per la nullità delle procure di primo e secondo grado, rilasciate da soggetto in capo al quale non è stato dimostrato il potere di rappresentanza sostanziale della società;

con il decimo motivo, comunque, la genericità e inammissibilità della formulazione dell’eccezione di prescrizione, senza specificazione alcuna da parte della società;

con l’undicesimo motivo la imprescrittibilità dell’azione di nullità dei rapporti a termine e dei crediti conseguenti in esame e, in subordine, la natura comunque risarcitoria dei detti crediti;

con il dodicesimo motivo la non decorrenza di alcuna prescrizione, riguardo ai crediti conoscibili, nemmeno negli intervalli tra un rapporto e l’altro, almeno finchè il lavoratore non sia più soggetto al metus di non essere più chiamato per un ulteriore rapporto a termine, e riguardo ai crediti non conoscibili, perchè conseguenti alla declaratoria di nullità dei rapporti a termine, almeno fino alla sentenza che dichiara tale nullità o, al più, finche il lavoratore non deduca tale nullità dimostrandone la consapevolezza;

con il tredicesimo motivo la omessa motivazione sullo stesso punto in specie con riferimento alla distinzione tra crediti conoscibili e non conoscibili;

con il quattordicesimo motivo la contraddittorietà della motivazione riguardo alla (erronea) applicazione di un criterio di decorrenza e sospensione della prescrizione, previsto per la diversa ipotesi della successione di contratti a termine “ciascuno dei quali legittimo ed efficace” (v., Cass. 16-1-2003 n. 575);

con il quindicesimo motivo la mancata prova dell’elemento dimensionale per l’applicabilità della tutela reale, ai fini della decorrenza della prescrizione;

con il sedicesimo motivo, in subordine, la erroneità della sentenza impugnata nei capi in cui ha identificato la data di assunzione a tempo indeterminato nel 1-4-2002 (anzichè in quella effettiva del 25- 6-2002, indicata nel ricorso introduttivo), ha fissato la data di interruzione della prescrizione nell’8-5-2002 (senza considerare la precedente comunicazione del 4-4-2006 di convocazione della commissione di conciliazione).

I due successivi motivi si riferiscono alle domande relative alla ricostruzione della carriera anche previdenziale, in base all’anzianità come riconosciuta.

In particolare con il diciassettesimo motivo la V. lamenta omessa pronuncia in merito, avendo la Corte territoriale provveduto espressamente soltanto con riferimento agli scatti di anzianità, e con il diciottesimo motivo si duole della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS e, comunque, della mancata condanna della Meridiana al pagamento del risarcimento del danno da omissione contributiva.

Con l’ultimo motivo (il diciannovesimo) con riferimento alla domanda relativa alla mancata assegnazione delle azioni nella stessa misura di quelle assegnate agli assistenti di volo in organico all’ottobre 1999, la V., sul quantum del risarcimento, lamenta che la Corte territoriale ha moltiplicato il valore indicato di lire 1.000 “per un numero di azioni sconosciuto ed irricavabile dal contesto processuale”.

Dal canto suo la Meridiana s.p.a., con il primo motivo del ricorso incidentale ribadisce la tesi della nullità del ricorso introduttivo di primo grado (già affermata dal giudice di primo grado) per la genericità e indeterminatezza del petitum e della causa petendi (in relazione ad una non meglio specificata pluralità di contratti a termine) e con il secondo motivo reitera l’eccezione di inammissibilità dell’appello della lavoratrice per mancanza di specificità dei motivi e per la novità delle conclusioni (come quelle sulla richiesta di una CTU, sul danno ulteriore esistenziale e sulla richiesta di una condanna generica) non rinvenibili nel ricorso introduttivo.

Con il terzo motivo, poi, la società deduce la illogicità e contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha computato i cinque anni della prescrizione “sommando soltanto i mesi effettivamente lavorati sebbene nella stessa sentenza venga per ben due volte (ma con date diverse) sottolineata la stabilità del rapporto di lavoro”, peraltro attribuendo efficacia sospensiva della prescrizione agli intervalli correnti tra un rapporto e l’altro, nonostante la tassatività della elencazione delle cause sospensive.

Con il quarto motivo, inoltre, la ricorrente incidentale rileva la contraddittorietà tra il mancato riconoscimento di spettanze a titolo di risarcimento o pagamento delle retribuzioni per gli intervalli non lavorati e il riconoscimento del diritto al corrispettivo delle azioni della società, in mancanza della effettività del rapporto e della messa in mora del datore di lavoro.

Infine con il quinto motivo la società lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione alla condanna, per intero, delle spese del doppio grado, nonostante che essa sia stata “vincitrice in primo grado e soccombente nel secondo, soltanto in ordine a tre domande su dodici avanzate dalla parte appellante.

In ordine logico vanno dapprima esaminati i primi due motivi del ricorso incidentale, che non meritano accoglimento.

Sul primo, pur estendendosi il sindacato di legittimità all’esame diretto dell’atto e non al solo esame della sufficienza e logicità della motivazione della sentenza (in tal senso v. da ultimo Cass. S.U. 22-5-2012 n. 8077), va rilevato che., con riguardo in specie alla domanda di nullità del termine apposto alla serie dei contratti a termine indicata e alle richieste consequenziali a carico della società, il ricorso introduttivo di primo grado conteneva gli elementi necessari previsti dall’art. 414 c.p.c., atteso che dalla lettura combinata della domanda e delle conclusioni si ricavava facilmente quale fosse l’oggetto della controversia e quale il bene della vita richiesto.

Del resto come correttamente hanno rilevato i giudici di appello “la mancata indicazione della ragione giustificatrice del termine apposto ai singoli contratti e la mancata produzione in giudizio dei contratti stessi, non può essere ragione di nullità del ricorso introduttivo, perchè tutti i contratti di cui si discute sono stati conclusi nel vigore della L. n. 230 del 1962, sulla base della quale era onere del datore di lavoro dimostrare non solo che il termine era stato apposto mediante sottoscrizione di apposito patto, ma anche che era giustificato da una delle ragioni enunciate dalla legge, le sole che, eccezionalmente, consentivano di concludere contratti a tempo determinato, contro la regola della indeterminatezza della durata del rapporto di lavoro”.

Parimenti, poi, non merita accoglimento il secondo motivo del ricorso incidentale.

Sul punto la sentenza impugnata ha affermato la ammissibilità dell’appello, in sostanza evidenziando la specificità del gravame in relazione alla pronuncia di primo grado (che aveva dichiarato la nullità del ricorso introduttivo) e rilevando, in relazione alle richieste avanzate per la prima volta in appello (riguardanti la CTU per la determinazione del credito della lavoratrice o, in subordine, la condanna generica al pagamento di somme, da quantificare in separato giudizio), che per ciò solo non poteva ritenersi inammissibile il gravame, dovendosi semplicemente “tenere conto delle sole conclusioni spiegate in primo grado”.

Tale decisione risulta conforme a diritto (sulla relatività del requisito della specificità dei motivi di gravame in rapporto con la sentenza di primo grado v. fra le altre Cass. 19-2-2009 n. 4068 e Cass. 31-3-2010 n. 7786) e sorretta da congrua motivazione.

Restando, poi, sul piano delle questioni preliminari, con riguardo al nono motivo del ricorso principale della V., relativo all’eccezione (avanzata in questa sede) di nullità delle rispettive procure, di primo e secondo grado, rilasciate ai difensori della società in asserita carenza del potere di rappresentanza sostanziale, va rilevato che “in tema di rappresentanza delle persone giuridiche, solo in presenza di contestazioni circa la qualità di rappresentante sostanziale in capo al procuratore speciale che abbia sottoscritto la procura alle liti incombe, sulla parte rappresentata, l’onere della prova dei poteri rappresentativi spesi in ordine al rapporto dedotto in giudizio; ne consegue che, in difetto di tale contestazione, l’allegazione dei suddetti poteri è sufficiente ai fini della valida nomina dei difensori” (v. Cass. 28-9-2011 n. 19824, cfr. Cass. S.U. 1-10-2007 n. 20596). Del resto, come pure è stato precisato, “in sede di legittimità non è consentita la proposizione di nuove questioni di diritto ancorchè rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (esame di documenti che non risultano già acquisiti al processo) preclusi alla Corte di cassazione, salvo che nelle particolari ipotesi previste dall’art. 372 c.p.c., tra le quali quella relativa alla nullità della sentenza deve essere riferita esclusivamente alla nullità che inficia direttamente il provvedimento in sè e non già anche quella che sia effetto di altra nullità che riguardi il procedimento” (come la nullità della procura rilasciata in sede di merito) (v. Cass. 23- 12-1998 n. 12843, Cass. 22-3-2001 n. 4163, Cass. 20-11-2002 n. 16331, Cass. 8-5-2006 n. 10437).

Peraltro, a fronte dell’eccezione formulata in questa sede la società ha anche depositato la documentazione relativa ai poteri rappresentativi contestati in questa sede.

Così respinte tali censure preliminari, con riferimento agli altri motivi del ricorso principale della V. (fatte salve le successive precisazioni) nonchè al terzo e quarto motivo del ricorso incidentale della società, osserva innanzitutto il Collegio che sulle conseguenze economiche derivanti dalla nullità del termine apposto ai contratti di lavoro e sul risarcimento dei danni in questione è intervenuto, lo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7, i quali dispongono che: “5. Nei casi di conversione del contralto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra uni minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicali nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8.

6. In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità fissata dal comma 5 è ridotto alla metà.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi giudizi ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennità di cui ai commi 5 e 6, il giudice fissa alle pani un termine per l’eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni ed esercita i poteri istruttori ai sensi dell’art. 421 c.p.c.”.

Tale disciplina, applicabile a tutti i giudizi pendenti, anche in grado di legittimità (sul punto v. già Cass. Ord. 28-1-2011 n. 2112), come è stato affermato da questa Corte (v. Cass. 31-1-2012 n. 1409, Cass. 31-1-2012 n. 1411), alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 303 del 2011, è fondata sulla ratio legis diretta ad “introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione”, rispetto alle “obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente”. La norma, che “non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato”, in base ad una “interpretazione costituzionalmente orientata” va intesa nel senso che “il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto”, con la conseguenza che a partire da tale sentenza “è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva” (altrimenti risultando “completamente svuotata” la “tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato”).

Nel contempo, sempre alla luce della citata pronuncia della Corte Costituzionale, “il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum. Sicchè l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per il avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione”.

In definitiva la norma in oggetto, come affermato dal Giudice delle leggi, risulta “adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi”. Infatti “al lavoratore garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ad un’indennità che gli è dovuta sempre e comunque, senza necessità nè dell’offerta della prestazione, nè di oneri probatori di sorta. Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata di esso.

Ma non oltre, pena la vanificazione della statuizione giudiziale impositiva di un rapporto di lavoro sine die”.

Peraltro la Corte Costituzionale (richiamando le proprie pronunce – sent. n. 298/2009, 86/2008, 282/2007, 354/2006, ord. n. 102/2011, 109/2010, e 125/208 -) ha escluso “che inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche (come l’eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari)” possano rilevare ai fini del giudizio di legittimità costituzionale. Del resto circa le “presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine” la Corte Costituzionale ha rilevato non solo che “il processo è neutro rispetto alla tutela offerta”, ma anche che “l’ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonchè gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89”.

Inoltre, la stessa Corte ha evidenziato che “la garanzia economica in questione non è nè rigida, nè uniforme” e, “anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dalla L. n. 604 del 1966, art. 8, consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonchè le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti”.

A tale interpretazione adeguatrice, indicata (con sentenza interpretativa di rigetto) dal Giudice delle leggi come conforme a Costituzione, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102 e 111, e art. 117, comma 1, della stessa, questa Corte, condividendo le argomentazioni sulla rado della norma e sullo sviluppo dell’operazione ermeneutica, ha aderito, non ravvisando nel contempo una diversa interpretazione che sia parimenti non solo rispettosa della Costituzione ma anche del tutto conforme alla lettera e alla ratio della norma stessa (cfr. Cass. 9-l-2004n. 166, Cass. 26-1-2010 n. 1581).

Così intesa, infatti, in sostanza, come una sorta di penale stabilita dalla legge – in stretta connessione funzionale con la declaratoria di conversione del rapporto di lavoro – a carico del datore di lavoro per la nullità del termine apposto al contratto di lavoro e determinata dal giudice nei limiti e con i criteri dettati dalla legge, a prescindere sia dall’esistenza del danno effettivamente subito dal lavoratore (e da ogni onere probatorio al riguardo) sia dalla messa in mora del datore di lavoro, con carattere “forfetizzato”, “onnicomprensivo” di ogni danno subito per effetto della nullità del termine, nel periodo che va dalla scadenza dello stesso fino alla sentenza che ne accerta la nullità e dichiara la conversione del rapporto, la indennità in esame appare non solo conforme alla Costituzione (ai sensi di C. Cost. 303/2011), bensì anche pienamente rispondente alla lettera e allo spirito della legge.

In tali sensi (v. Cass. 29-2-2012 n. 3056) è stato quindi affermato il seguente principio che va qui ribadito: “in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo “ius superveniens” L. n. 183 del 2010, ex art. 32, commi 5, 6 e 7, (applicabile nel giudizio pendente in grado di legittimità qualora pertinente alle questioni dedotte nel ricorso per cassazione) configura, alla luce dell’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo; pertanto, l’importo dell’indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per l’eventuale “aliunde perceptum”), trattandosi di indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio11 (dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione)”.

Tale ius superveniens va applicato nel caso in esame, essendo questa Corte investita da validi e pertinenti motivi di ricorso, nella specie provenienti da entrambe le parti, in ordine all’entità del risarcimento dei danni.

In via di principio, infatti, costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto di ccnsura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato dagli specifici motivi di ricorso (cfr, Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27-2-2004 n. 4070).

In tale quadro, infine, deve rilevarsi che, nelle more del deposito della presente sentenza, è entrata in vigore la L. 28 giugno 2012, n. 92, (in G.U. n. 153 del 3-7-2012), che all’art. 1 comma 13, con chiara norma di interpretazione autentica (in senso conforme a quanto già affermato dalla Corte Costituzionale e da questa Corte di legittimità), ha così disposto: “La disposizione di cui al comma 5 della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, si interpreta nel senso che l’indennità ivi prevista ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”.

Alla luce, pertanto, della nuova normativa, che va applicata nella fattispecie, entrambi i ricorsi, che investono validamente i capi risarcitorì conseguenti alla nullità del termine, vanno accolti, in parte e nei limiti del citato ius superveniens.

In particolare, sui primi otto motivi del ricorso principale osserva il Collegio che le relative censure risultano tutte ormai irrilevanti in base alla semplice considerazione che la nuova indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” prescinde dalla costituzione in mora del datore di lavoro.

Lo stesso dicasi per tutte le censure di cui ai motivi dal nono al sedicesimo dello stesso ricorso principale (e per quelle contenute nel terzo motivo del ricorso incidentale), riguardanti la prescrizione delle differenze retributive dovute per “anzianità e scatti”, incentrate tutte sul regime risarcitorio pregresso, ormai sostituito dalla detta indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva”, che “copre” tutti i danni causati dalla nullità del termine nel periodo che va dalla scadenza dello stesso alla sentenza (nella specie di appello) di conversione de rapporto a tempo indeterminato ab origine.

Del resto, la detta indennità costituisce un nuovo e diverso diritto che, seppure collegato alla nullità del termine di per sè imprescrittibile, è sì soggetto a prescrizione, ma per la sua natura “forfetizzata” e “onnicomprensiva” non è di certo assoggettabile alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, e neppure a quelle di cui all’art. 2955 c.c., n. 2, e art. 2956 c.c., n. 1.

D’altra parte, in considerazione del “metus” del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità, che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato, se durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione dei diritti derivanti dalla detta conversione (v. Cass. 13-8-1997 n. 7565, Cass. 3.-10-2000 n. 13122, Cass. 17-3-2001 n. 3869), tanto più ciò va affermato con riferimento alla nuova indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva” (fatto salvo l’accertamento della cessazione di tale situazione, nella specie avvenuta con l’assunzione a tempo indeterminato).

In tale quadro, peraltro, del tutto inconferente risulta il richiamo al principio affermato da Cass. 16-1-2003 n. 575, che, del resto, essendo stato previsto per la diversa ipotesi di successione di più contratti a termine “ciascuno dei quali legittimo ed efficace”, erroneamente è stato applicato nella fattispecie dalla Corte di merito.

Con riguardo, poi, al diciassettesimo motivo del ricorso principale (e, nel contempo, ancora al terzo motivo del ricorso incidentale) va rilevato che la V. non ha specificato in alcun modo quali siano le differenze retributive conseguenti all’anzianità, ulteriori rispetto agli scatti, che sarebbero state trascurate dalla Corte di merito.

Peraltro legittimamente la sentenza impugnata ha considerato nella anzianità lavorativa e retribuiva “tutti i periodi effettivamente lavorati, da sommarsi a quelli successivi alla formale assunzione a tempo indeterminato”, in ragione del principio ripetutamente affermato da questa Corte (v. Cass. S.U. 5-3-19991 n. 2334 e succ), secondo cui “nel caso di trasformazione, in unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di più contratti a termine succedutisi fra le stesse parti, per effetto dell’illegittimità dell’apposizione del termine, o comunque dell’elusione delle disposizioni imperative della L. 18 aprile 1962, n. 230, gli “intervalli non lavorati” fra l’uno e l’altro rapporto, in difetto di un obbligo del lavoratore di continuare ad effettuare la propria prestazione o di tenersi disponibile per effettuarla, non implicano diritto alla retribuzione, in carenza di una deroga al principio generale secondo cui tale retribuzione postula la prestazione lavorativa, e nemmeno sono computabili come periodi di servizio, al fine del calcolo dell’indennità di anzianità, considerato che la suddetta riunificazione in un solo rapporto, operando “ex post”, non tocca la mancanza di un effettivo servizio negli spazi temporali fra contratti a tempo determinato”.

Tale principio, del resto, va tuttora affermato, non essendo stato scalfito minimamente dallo ius superveniens.

Per quanto riguarda, poi, in particolare gli scatti di anzianità va osservato che quelli maturati fino alla sentenza che ha dichiarato il rapporto a tempo indeterminato ab origine devono ritenersi compresi nella nuova indennità “onnicomprensiva”.

Parimenti, con riferimento al diciannovesimo motivo de ricorso principale e al quarto motivo del ricorso incidentale, attesa la natura “onnicomprensiva” della detta indennità, deve ritenersi che la stessa, comprendendo tutti i danni ; causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto “intermedio”, non può che comprendere anche il risarcimento del danno conseguente alla mancata assegnazione delle azioni, come aziendalmente prevista per gli assistenti di volo dipendenti a tempo indeterminato nel 1999, trattandosi di danno comunque direttamente derivante dalla nullità del termine.

Infine, con riferimento al diciottesimo motivo, del ricorso principale va affermata la insussistenza, nella fattispecie, di un litisconsorzio necessario con il soggetto titolare del rapporto previdenziale, inerendo la causa al rapporto di lavoro, seppure anche come presupposto che condiziona il rapporto previdenziale (v. fra le altre Cass. 23-1-2003 n. 1013, Cass. 26-2-2004 n. 3941, Cass. 3-7- 2004 n. 12213).

Circa, poi, il risarcimento del danno contributivo nei confronti del datore di lavoro, va rilevato che, per il citato periodo “intermedio”, anch’esso è compreso nella indennità “forfetizzata” e “onnicomprensiva”, che ristora anche le conseguenze “contributive” relative al detto periodo (in tal senso v. espressamente la norma interpretativa di cui alla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13).

Pertanto, risultando da ultimo assorbito il quinto motivo del ricorso incidentale, riguardante il capo delle spese, entrambi i ricorsi vanno accolti in parte e nei limiti di cui in motivazione in base allo ius super veniens, e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione, la quale provvederà, come sopra indicato, ai sensi di quanto disposto dalla citata L. n. 383 del 2010, art. 32.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li accoglie in parte nei limiti di cui in motivazione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Cagliari in diversa composizione.

Redazione