L’imputato lascia parlare al suo posto il difensore durante l’interrogatorio: nessuna violazione del diritto di difesa (Cass. pen. n. 28988/2013)

Redazione 08/07/13
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Ritenuto in fatto

1. Il Gip del Tribunale di Venezia con il provvedimento impugnato ha convalidato l’arresto di ****, eseguito per la flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale, cui non era seguita la richiesta di emissione del provvedimento di custodia cautelare da parte del P.m..
La difesa ha proposto ricorso in cui si deduce la nullità della disposta convalida per non essere stata preceduta dall’interrogatorio dell’interessato, adempimento indefettibile nel procedimento, anche per dare effettività al principio costituzionale del contraddittorio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è manifestamente inammissibile.
2. L’esame degli atti ha consentito di accertare che l’interessato era presente personalmente In sede di convalida ed all’atto dell’interrogatorio si è limitato a consentire al difensore la prospettazione della propria ricostruzione dei fatti, riguardante il preteso esercizio della legittima difesa.
La nullità eccepita non sussiste quindi sotto un duplice profilo, di natura sostanziale e di merito.
In primo luogo la scelta di far esporre al proprio difensore la versione dei fatti, in luogo che provvedervi personalmente, non produce il mancato l’esercizio del diritto di difesa, essendo rimesso al titolare del diritto l’individuazione delle modalità di esercizio della difesa che ritiene più consona.
Peraltro, all’accertamento della causa di nullità osterebbe la previsione di cui all’art. 182 cod. proc. pen, che preclude la possibilità del rilievo alla parte che ha dato causa alla nullità, che in ogni caso avrebbe dovuto essere dedotta in quella sede, risultando indubbia la presenza dell’interessato, professionalmente assistito.
Poiché non risulta neppure dedotto dal ricorrente che sia l’interrogatorio, che l’eccezione della sua mancanza, sia stata preclusa all’interessato da una illegittima decisione del giudicante, si deve concludere nel senso della manifesta infondatezza dell’impugnazione, poiché il rilievo proposto è radicalmente insussistente.
3. All’accertamento di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado e della somma indicata in dispositivo, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Redazione