L’espulsione dell’extracomunitario presuppone una verifica sull’attualità del pericolo (Cass. pen. n. 46302/2013)

Redazione 20/11/13
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Varese in data 20- 3-013 che, su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena di anni tre di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa ad D.A. per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, disponendo la confisca del denaro, dello stupefacente e di quant’altro in sequestro, ritenuti di pertinenza del reato ed ordinando l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato a pena espiata, il predetto D. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo a motivi del gravame a mezzo del proprio difensore:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione di legge in relazione all’art. 235 c.p., ovvero D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86, in merito alla disposta espulsione dallo Stato, in difetto di motivazione in merito alla sussistenza della pericolosità sociale dell’imputato a pena espiata, in difetto, peraltro, di altri procedimenti penali pendenti a suo carico ovvero di precedenti penali, con motivazione del tutto insufficiente a supporto della legittimità del provvedimento assunto;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 240 c.p., in merito alla disposta confisca dei telefoni cellulari, in mancanza di prova sullo stato di totale ed esclusivo asservimento di tali beni al reato.

Con requisitoria scritta in atti, il PG in sede ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente all’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione, in difetto della motivata verifica della pericolosità sociale all’esito dell’espiazione della pena, ritenendo, invece, infondato il motivo sub 2), stante la motivata strumentalità dei telefonini in sequestro ai fini della commissione del reato contestato.

Il motivo sub I) è fondato e va accolto, con annullamento dell’impugnata sentenza limitatamente all’espulsione dell’imputato, con rinvio per il giudizio sul punto al Tribunale di Varese (in persona di giudice diverso da quello che ha deciso la sentenza impugnata, ex art. 623 c.p.p., lett. d), n. 3).

Ed invero, a prescindere dai canoni permeanti la procedura tracciata dall’art. 444 c.p.p., ai fini della decisione, giova ribadire il principio di diritto anche di recente richiamato da questo giudice di legittimità, secondo cui, in tema di corretta applicabilità di misura di sicurezza dell’espulsione dallo Stato a pena espiata, s’impone una motivata, ancorchè sintetica ma essenziale verifica in merito alla sussistenza della pericolosità sociale dell’imputato, presupposto stesso della misura de qua, verifica tanto più necessaria, opportuna e doverosa allorchè come nella specie, detto imputato vada esente da pendenze giudiziarie o precedenti penali.

Del resto, il coacervo oggettivo e soggettivo tipicizzante i caratteri della cennata figura attinente la pericolosità dell’imputato, non può trovare risposta in una assertiva di mera presunzione “automatica” rispetto al fatto contestato, ma esige un accertamento positivo di tale carattere proprio per la sua portata di allarmante spessore in rapporto alla perduranza ed attualità del cennato pericolo, “ratio iuris” della normativa in parola (cfr. in termini, tra le altre, Cass. pen. sez. 4^, 14-3-2012 n. 15447, *****).

In tali termini, dunque, il giudice di rinvio si farà carico della motivata verifica della cennata pericolosità dell’imputato onde legittimare,se del caso, la misura di sicurezza accessoria in esame.

Il motivo sub 2) è infondato e va rigettato, posto che la evidente pertinenzialità dei telefoni cellulari sequestrati è intuibilmente collegata proprio alle modalità e circostanze attinenti la commissione dell’illecito contestato, con un pericolo oggettivamente concreto che detti apparecchi possano essere nuovamente utilizzati a detti illeciti fini, il che legittima la disposta confisca di tali apparecchi.

P.Q.M.

ANNULLA la sentenza impugnata limitatamente all’espulsione dell’imputato e RINVIA per il giudizio sul punto al Tribunale di Varese. RIGETTA nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.

Redazione