L’escussione della cauzione provvisoria è lecita qualora manchi la prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti dal bando di gara

Lazzini Sonia 01/09/11
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Sorteggio dei requisiti di ordine speciale – art. 48 del codice dei contratti – mancata dimostrazione – esclusione – escussione cauzione provvisoria – segnalazione autority – deve mancare la prova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti dal bando di gara – .

L’applicazione dell’articolo 48 del codice dei contratti è di stretta interpretazione

L’escussione della cauzione provvisoria è lecita qualora manchi la prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti dal bando di gara.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la mancata ricorrenza delle condizioni per procedere alla escussione della cauzione che l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 ricollega unicamente alla mancata prova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti dal bando di gara.

La censura é fondata.

La disposizione richiamata dispone che solo quando la prova in questione non sia fornita, ovvero non trovino conferma “le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6 comma 11”.

La norma, pertanto, in quanto contempla l’adozione di misure sanzionatorie, è da ritenersi di stretta interpretazione e, quindi, non applicabile al di fuori dei casi dalla stessa disciplinati.

Con il terzo motivo, la ricorrente, afferma l’inesistenza dei presupposti per la segnalazione dall’Autorità di Vigilanza ex art. 27, comma 2, lett. t) del D.P.R. n. 34/2000, vertendosi in ipotesi estranea all’ambito di applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006.

La fattispecie all’esame, si sostiene, non rientrerebbe nemmeno nella previsione di cui all’art. 6, comma 11 del medesimo D.Lgs., egualmente riferito alla mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento.

La censura va disattesa.

La segnalazione impugnata, infatti, non costituisce un adempimento agli obblighi imposti in caso di mendacio circa la dichiarazione dei requisiti di partecipazione (che, in ipotesi, sarebbe stata inoltrata ai sensi della lettera dell’art. 27, comma 2, lett. s), ma risulta trasmessa ai sensi della successiva lett. t) a norma della quale “nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:… t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario”.

Si tratta pertanto di segnalazione che le Stazioni appaltanti inoltrano in presenza di elementi che, pur non rientrando in specifiche ipotesi che lo impongano, sono ritenuti, di interesse ai fini di una eventuale annotazione presso il Casellario da disporsi a cura dell’Osservatorio e previa delibazione da parte di quest’ultimo circa la rilevanza del fatto.

Chiarito nei descritti termini il presupposto della segnalazione, la censura in disamina è priva di fondamento.

Da un lato l’Amministrazione ha, infatti, agito nell’esercizio di un potere riconosciutole dalla norma; dall’altro, si è determinata all’inoltro della segnalazione sul presupposto di una condotta obiettivamente grave, tale da indurla a procedere all’esclusione della ricorrente.

Sul punto, su espressa domanda della ricorrente, si precisa che qualora la segnalazione fosse stata inoltrata ai sensi della lett. s), per le considerazioni già esposte, sarebbe stata illegittima, stante l’impossibilità di applicare le sanzioni di cui all’art. 48 del Codice dei contratti a fattispecie diverse da quelle ivi considerate.

Per quanto precede il ricorso deve essere:

– respinto quanto all’impugnazione dell’esclusione dalla gara;

– respinto quanto alla domanda di annullamento della segnalazione in quanto effettuata ai sensi della lett. t) dell’art. 27, comma 2, del DPR n. 34/2000;

– accolto quanto all’impugnazione dell’incameramento della cauzione.

Sentenza collegata

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