L’atto amministrativo che si fonda su una pluralità di ragioni è legittimo anche quando lo sia una sola di esse, di per sé idonea a sostenere l’atto (TAR Basilicata, Potenza, n. 63/2013)

Redazione 07/02/13
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SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2012, proposto da:
Soc.Coop.Agricola Agrocarne Sud Scarl, rappresentato e difeso dagli avv. ************* e ************************, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Potenza, via Rosica, 89;

contro

Regione Basilicata in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, domiciliata in Potenza, presso l’Ufficio Legale della Regione Basilicata;

per l’annullamento

deliberazione della G. R. n. 1675 del 15/11/2011: P.S.R. Basilicata 2007-2013 misura 311 azione C “diversificazione in attività’ non agricole – investimenti per la produzione,utilizzazione e vendita di energia da fonti rinnovabili” – approvazione graduatoria definitiva; nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata in persona del Presidente pro tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2012 il dott. ********************* e uditi i difensori ******************************* e ************* per la parte ricorrente; Avv. ****************** per l’Amministrazione intimata.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 28.1.2012, parte ricorrente ha impugnato la deliberazione della Giunta Regionale della Basilicata n. 1675 del 15/11/2011 di approvazione della graduatoria del bando P.S.R. Basilicata 2007-2013 misura 311 azione C “Diversificazione in attività non agricole – investimenti per la produzione,utilizzazione e vendita di energia da fonti rinnovabili”, limitatamente alla parte in cui non aveva ritenuto ammissibile il contributo relativamente all’investimento avente per oggetto la realizzazione di un impianto di concentratori solari termici.

Chiedeva quindi l’annullamento dell’atto gravato formulando quattro motivi di ricorso.

2) Il ricorso deve essere rigettato.

Nella graduatoria definitiva la società cooperativa ricorrente veniva ammessa a un finanziamento per un importo pari di investimento ammissibile di euro 504.805,05 a fronte di una domanda di euro 728.289, 83.

Le motivazioni della riduzione del contributo ammesso rispetto al richiesto venivano esplicitate nell’atto n. 12990 del 24.1.2012.

In particolare, la mancata ammissione al contributo dell’impianto di concentratori solari termici veniva motivata tra l’altro con le circostanze che l’impianto in questione “limitandosi alla sola produzione di acqua calda, sia pure da utilizzare per le necessità aziendali, risulta non in totale sintonia con gli obiettivi di base dell’Asse III, in ordine alla creazione di nuove opportunità di reddito e rurali, né tantomeno, con la logica di base della Misura 3.1.1., relativa al sostegno di attività non agricole che consentano di diversificare il reddito aziendale, nonché con gli obiettivi operativi della misura che incentiva la diversificazione delle fonti di reddito delle famiglie agricole. Come appare evidente, da quanto sin qui riportato, il PSR sembra privilegiare l’incentivazione volta alla diversificazione delle foni dirette di reddito della famiglia agricola piuttosto che auspicare interventi volti al mero utilizzo di energia da fonti rinnovabili come perseguimento indiretto di reddito. Si aggiunga a ciò la non ammissibilità dell’impianto di che trattasi, dacchè l’impianto medesimo, così come previsto nell’istanza di aiuto, ancorchè installato a terra prevedeva l’utilizzo di energia da fonte solare, in evidente contrato con quanto previsto nella versione n. 5 del 21.12.2010 del PSR Basilicata 2007-2013, che ha fatto da riferimento per l’istruttoria delle domande presentate in attuazione del bando in oggetto, il quale al capitolo 5.3.3.1, al comma Descrizione della misura in ordine alla Linea d’azione C – …, terzo trattino dell’elenco (pag. 362) recita testualmente “…- microimpianti per la produzione di energia eolica, solare non a terra, idrica (piccoli salti)”.

Ora, parte ricorrente non ha formulato alcuna censura nei confronti della suesposta motivazione, di per se ben sufficiente a giustificare la non ammissione al contributo.

Le censure del ricorrente si sono, difatti, appuntate solo su altri aspetti, anch’essi evidenziati a conferma della non ammissibilità nella nota in questione, quali la mancata indicazione della particella catastale sulla quale sarebbe stato ubicato l’impianto, l’omessa sottoscrizione di uno dei tre preventivi, la redazione di uno studio di fattibilità non conforme alle linee guida riportate nell’allegato I° del bando.

Il ricorso si palesa, quindi, infondato in quanto le ragioni non censurate con i motivi di ricorso sono idonee e sufficienti a fondare il provvedimento di diniego impugnato.

******** risulta in giurisprudenza difatti che, in omaggio al principio di conservazione degli atti, nel caso in cui l’atto amministrativo gravato “si fondi su una pluralità di ragioni, ognuna delle quali abbia autonoma sufficienza, esso è legittimo anche quando lo sia una sola di esse, di per sé idonea a sostenere l’atto” (T.A.R. Campania – Salerno, 19.4.2000, n. 275), con la conseguenza che alcun rilievo potrebbero assumere rilievo le censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali (giurisprudenza costante, cfr T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 17 gennaio 2011, n. 63; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 14 gennaio 2011, n. 139; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 14 gennaio 2011 , n. 164).

3) In considerazione della peculiarità della vicenda e della complessità delle valutazioni di fatto inerenti alla stessa, sussistono eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate

Contributo unificato irripetibile.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2012

Redazione