L’apertura, in seduta riservata, delle buste con l’offerta tecnica, comporta l’annullamento dell’aggiudicazione (TAR Sent. N. 01574/2012 )

Lazzini Sonia 29/06/12
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Il principio della pubblicità delle operazioni da svolgere in seduta pubblica trova applicazione anche in riferimento all’apertura della busta dell’offerta tecnica

Invero, la pubblicità delle sedute di gara risponde all’esigenza di tutela non solo della parità di trattamento dei concorrenti, ai quali deve essere permesso di effettuare gli opportuni riscontri sulla regolarità formale degli atti prodotti e di avere così la garanzia che non siano successivamente intervenute indebite alterazioni, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza e all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative sono difficilmente apprezzabili ex post una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi, in mancanza di un riscontro immediato.

In tale ottica, è stata pertanto ritenuta illegittima la clausola del bando che prevede, per la fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, una seduta riservata, atteso che all’apertura delle buste delle offerte tecniche, come per quelle contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta economica, deve procedersi in seduta pubblica.

Tale operazione, infatti, come per la documentazione amministrativa e per l’offerta economica, costituisce passaggio essenziale e determinante dell’esito della procedura concorsuale, e quindi richiede di essere presidiata dalle medesime garanzie, a tutela degli interessi privati e pubblici coinvolti dal procedimento.

Passaggio tratto dalla sentenza numero 1574 del 15 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

Nel caso di specie, risulta che, nella seduta del 15 giugno 2011, la Commissione abbia proceduto, in seduta riservata, all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

Siffatto modus procedendi, come pure la corrispondente clausola del disciplinare di gara, risultano affette dalle illegittimità scolpite dalla citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria.

Il vizio procedimentale in esame, invero, riveste carattere assorbente, essendo idoneo a travolgere tutte le successive operazioni di gara.

3. Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere accolto, con il conseguente annullamento dell’aggiudicazione definitiva e, per quanto di ragione, degli atti presupposti.

Riportiamo qui di seguito il testo integrale della sentenza numero 1574 del 15 febbraio 2012 pronunciata dal Tar Lazio, Roma.

Sentenza collegata

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Lazzini Sonia

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