Inquadramento professionale e personale sanitario (Cons. Stato, n. 3628/2012)

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Massima

Ai sensi dell’art. 64, ultimo comma, del d.P.R. 761/1979, l’inquadramento nei ruoli regionali del personale del Servizio sanitario nazionale deve avvenire con riferimento alla situazione giuridica acquisita del singolo dipendente alla data del 20 dicembre 1979, senza possibilità di valutare anzianità, ricostruzioni o reinquadramenti successivamente attribuiti dall’ente di provenienza.

 

 

L’art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) disciplinando l’inquadramento nei ruoli nominativi regionali del personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni erano state trasferite alle unità sanitarie locali, stabiliva, al primo comma, che esso doveva avvenire “in base alle tabelle di equiparazione di cui all’allegato 2” e per il personale con qualifiche non espressamente indicate nelle predette tabelle, con riferimento alle qualifiche equipollenti.

Il quarto comma precisava, poi, che i requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all’esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e di qualifica, dovevano essere riferiti a quelli già deliberati ed approvati alla data del decreto (vale a dire alla data del 20 dicembre 1979), fermo restando quanto previsto nelle tabelle e salvo modificazioni conseguenti a pubblico concorso.

Da tale quadro normativo emerge in modo plastico che l’iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui all’articolo 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 non solo costituiva attività vincolata, avvenendo sulla base della mera corrispondenza tra qualifiche, secondo le previsioni dell’apposita tabella di equiparazione, tenendo conto esclusivamente della qualifica, livello, funzioni e anzianità di servizio e qualifica maturati nel ruolo di provenienza alla data del 20 dicembre 1979, senza alcuna possibilità di valutare anzianità, mansioni, funzioni o addirittura ricostruzioni o reinquadramenti conseguiti successivamente nell’ente di provenienza (in tal senso deve ricordarsi che l’orientamento giurisprudenziale è del tutto univoco, ex multis, C.d.S., sez. IV, 28 febbraio 1994, n. 183; sez. V, 3 febbraio 1992, n. 99, 30 settembre 1992, n. 892, 12 dicembre 1996, n. 1511, 21 gennaio 1997, n. 71, 10 marzo 1998, n. 263), ma riguardava esclusivamente il personale che alla data del 20 dicembre 1979 avesse uno “status” di ruolo nell’ente o istituzione di provenienza.

 

 

Rocchina Staiano
Dottore di ricerca; Docente all’Univ. Teramo; Docente formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia e Conciliatore alla Consob con delibera del 30 novembre 2010; Avvocato. E’ stata Componente della Commissione Informale per l’implementamento del Fondo per l’Occupazione Giovanile e Titolare di incarico a supporto tecnico per conto del Dipartimento della Gioventù.

Sentenza collegata

37081-1.pdf 103kB

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Staiano Rocchina

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