L’accertamento di compatibilità paesaggistica può riguardare esclusivamente le opere riferite al reale stato dei luoghi

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La seguente decisione, richiamato il principio che  le valutazioni della Procura della Repubblica, riguardando i risvolti meramente penali , non possono  incidere sul procedimento amministrativo di compatibilità paesaggistica, afferma che l’accertamento di compatibilità paesaggistica  può  riguardare esclusivamente le opere che si intendono sanare, riferite all’effettivo stato dei luoghi, mentre  non è possibile un’autorizzazione paesaggistica qualora la relativa richiesta preveda la futura demolizione delle opere che siano state realizzate abusivamente.

E infatti, il procedimento di autorizzazione paesaggistica postumo, per le sue caratteristiche, non consente una valutazione della sanatoria subordinata ad opere che si intendono demolire o a interventi ancora da realizzarsi.

In particolare, l’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 non consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria qualora il manufatto, che sia stato realizzato in assenza di preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica, abbia determinato la creazione o l’aumento di superfici utili o di volumi.

Sentenza collegata

40619-1.pdf 129kB

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Avv. Iride Pagano

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