La seguente decisione, richiamato il principio che le valutazioni della Procura della Repubblica, riguardando i risvolti meramente penali , non possono incidere sul procedimento amministrativo di compatibilità paesaggistica, afferma che l’accertamento di compatibilità paesaggistica può riguardare esclusivamente le opere che si intendono sanare, riferite all’effettivo stato dei luoghi, mentre non è possibile un’autorizzazione paesaggistica qualora la relativa richiesta preveda la futura demolizione delle opere che siano state realizzate abusivamente.
E infatti, il procedimento di autorizzazione paesaggistica postumo, per le sue caratteristiche, non consente una valutazione della sanatoria subordinata ad opere che si intendono demolire o a interventi ancora da realizzarsi.
In particolare, l’art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 non consente il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria qualora il manufatto, che sia stato realizzato in assenza di preventiva valutazione di compatibilità paesaggistica, abbia determinato la creazione o l’aumento di superfici utili o di volumi.
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