Iva indicata in fattura e versata, ma non dovuta: non è detraibile (Cass. n. 15068/2013)

Redazione 17/06/13
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Ordinanza
 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 14676/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1) L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza 84/22/2010 in data 16.02.2010, depositata il 13 aprile 2010, con cui la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, **************** di Parma n. 22, ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, confermando quella di primo grado, che, pronunciando sull’originario ricorso della contribuente, avverso gli avvisi di accertamento, relativi ad IVA degli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, fra l’altro, aveva ritenuto e dichiarato detraibile l’IVA sulle operazioni relative ai lavori di ristrutturazione di un immobile.

Affida l’impugnazione ad unico mezzo.

2) L’intimato non ha svolto difese in questa sede.

3) La questione posta dal ricorso, va esaminata, tenendo conto del principio secondo cui “In tema di IVA, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17 e 19 – per cui “e1 detraibile dall’ammontare dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione – interpretati in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 17 e 20 della sesta direttiva del Consiglio C.E.E. del 15 maggio 1977, n. 77/388 C.E.E., e del principio affermato dalla Corte di giustizia delle Comunità con la sentenza 13 dicembre 1989, (c. 342/87), l’esercizio del diritto di detrazione è limitato soltanto alle imposte dovute, vale a dire alle imposte corrispondenti ad un’operazione soggetta all’IVA o versate in quanto dovute, e non si estende all’imposta che sia stata pagata per il semplice fatto di essere stata indicata in fattura (Cass. n.8959/2003, n.8786/2001, n.13222/2001, n.12756/2002).

3 bis La decisione sembra aver fatto malgoverno del trascritto principio, avendo ritenuto detraibile anche l’importo dell’imposta non dovuta.

4) Si ritiene che la causa possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 366 e 380 bis c.p.c., proponendosene la definizione, sulla base del trascritto principio, con l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.

Il Consigliere relatore *****************.

La Corte, vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la memoria 26.04.2013, nonchè gli altri atti di causa;

Considerato che alla stregua delle considerazioni svolte e dei principi richiamati in relazione, che il Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va accolto, nei sensi ivi indicati, per manifesta fondatezza e che, per l’effetto, va cassata l’impugnata sentenza;

Considerato che le argomentazioni svolte dal P., con il controricorso e con la citata memoria depositata in vista dell’udienza camerale, non possono indurre a diverso opinamento;

Considerato, infatti, che le argomentazioni difensive del contribuente, in base agli elementi in esame in questa sede, non sono idonee ad incrinare la validità del principio richiamato in relazione e disatteso dai Giudici di merito;

Considerato, pure, che in sede di rinvio potrà essere esaminata ed approfondita la questione relativa allo stato soggettivo del contribuente, per avere incolpevolmente ignorato l’irregolarità dell’operazione, la quale potrebbe assumere rilievo, alla luce del principio di neutralità dell’imposta, che si sostanzia nell’obbligo, per l’operatore che la ha incassata, di riversarla e nel diritto, per l’operatore che la ha pagata, di recuperarla;

Considerato, infatti, che la perdita di quest’ultima facoltà costituisce una eccezione alla regola generale, così come riconosciuto da questa Corte (Cass. n.1364/2011, n.8132/2011, n. 23074/2012), anche in relazione al diverso e più significativo caso di operazioni soggettivamente inesistenti;

Considerato, quindi, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Emilia Romagna, procederà al riesame e quindi, adeguandosi ai principi affermati nelle richiamate pronunce e tenendo conto dell’acquisita realtà fattuale, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 360 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR della Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.

Redazione