Istruzione: ammesso l’accesso ai rapporti informativi sul personale dipendente in caso di ragioni connesse alla difesa giudiziale (Cons. Stato n. 5234/2012)

Redazione 08/10/12
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FATTO e DIRITTO

1.- E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Veneto n. 116 del 2012 nella parte in cui la stessa ha respinto il ricorso dell’odierno appellante avverso il diniego parziale di accesso a tutta la documentazione amministrativa indicata nella istanza del 19 luglio 2011. In particolare, le censure afferiscono al diniego di ostensione dei rapporti informativi presenti nel fascicolo personale del ricorrente, docente presso il liceo classico ********* di Venezia. L’appellante insiste nel sostenere la ostensibilità della richiesta documentazione, quantomeno nella forma dell’accesso informale e della mera visione degli atti, non correttamente denegata dalla Commissione per l’accesso alla documentazione amministrativa e dallo stesso giudice di primo grado.

Si è costituito in giudizio l’istituto scolastico appellato per resistere al ricorso e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 10 luglio 2012 la causa è stata trattenuta per la sentenza.

2.- L’appello è fondato e va accolto con sentenza in forma semplificata ( art. 116, comma 4, Cod. proc. amm.).

L’art.2 del d.m. n.60 del 10 gennaio 1996 ( recante il regolamento del Ministero della istruzione per l’esclusione dell’esercizio del diritto d’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 24, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art.8 d.P.R. 27 giugno 1992 n. 352) esclude espressamente dall’accesso i rapporti informativi sul personale dipendente, salvo che non ricorrano particolari esigenze connesse alla difesa in giudizio di posizioni giuridiche soggettive, caso nel quale l’accesso va ammesso sia pure soltanto nella forma della mera visione.

Nel caso in esame l’appellante ha indicato lo specifico interesse alla visione dei rapporti informativi che lo riguardano, prospettando la volontà di intraprendere, ricorrendone le condizioni, eventuali iniziative giudiziali a difesa della propria immagine. La deduzione dello specifico interesse <defensionale> appare sufficiente, a parer del Collegio, a ritenere fondata la pretesa ostensiva, data la preminenza attribuita dall’ordinamento, anche a livello di legislazione di rango primario ( art. 24,ultimo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241), alla esigenze correlate alla difesa o alla tutela in giudizio degli interessi giuridici di chi propone la istanza. Peraltro, tale pretesa può essere soddisfatta a mezzo della mera esibizione al ricorrente,ai fini della semplice visione, degli indicati rapporti informativi presenti nel suo fascicolo personale, secondo quanto dispone il già citato art. 2 d.m.10 gennaio 1996 n. 60.

3.- Non merita invece accoglimento l’appello in relazione al capo decisorio riguardante la regolazione delle spese processuali di primo grado . Sotto il dedotto motivo della pretesa contraddittorietà, con il decisum di sostanziale accoglimento del ricorso , la statuizione sulle spese non appare infatti censurabile, dato che il ricorso di primo grado è stato accolto soltanto in parte (ne è prova d’altronde la stessa proposizione dell’appello) e la determinazione di compensazione delle spese tra le parti rappresenta esercizio non irragionevole, da parte dei giudici di primo grado, di funzione giurisdizionale loro espressamente riservata .

In definitiva, l’appello va accolto nei sensi e limiti di cui innanzi e per l’effetto, in riforma parziale della impugnata sentenza, va ordinato al Convitto ********* di esibire in visione all’odierno appellante, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione della presente sentenza,i rapporti informativi oggetto della istanza di accesso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto ( RG n. 3534/2012), lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in parziale riforma della impugnata sentenza, ordina al legale rappresentante del Convitto ********* di esibire al ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, i rapporti informativi oggetto della istanza ostensiva per cui è giudizio.

Condanna il Convitto ********* a rivalere il ricorrente delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre iva e cpa se dovute.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012

Redazione