Ispezioni della Guardia di finanza: valide anche se l’autorizzazione è stata rilasciata solo per il primo accesso (Cass. n. 17357/2013)

Redazione 16/07/13
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di verifica da parte della Guardia di Finanza, la Agenzia delle Entrate-ufficio IVA di Livorno notificava alla società S. s.r.l. avviso di accertamento per l’anno 1994, con il quale erano accerti ricavi non dichiarati e disconosciuti crediti posti in detrazione, con relativa  determinazione della imposta sul valore aggiunto ed irrogazione di sanzioni.

L’avviso era impugnato dalla società innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno, per illegittimità delle operazioni di verifica alla base dell’accertamento.

La Commissione respingeva il ricorso.

Su appello della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Toscana con sentenza n. 99 in data 24-10-2005, depositata in data 19-12-2006 respingeva il gravame e confermava la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente, con un motivo.

La Agenzia resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 52 DPR 633/72 e 33 DPR 600/73, sostenendo che, contrariamente a quanto asserito in sentenza, poiché gli accessi della Guardia di Finanza presso la sede della società erano stati due, a distanza di tempo l’uno dall’altro, l’ordine del servizio utilizzato per il primo accesso non era valido anche per il secondo, non potendo tale atto avere durata illimitata. Inoltre rileva che ai sensi dell’art. 33 cit. l’accesso deve essere condotto da militi dotati di particolari qualifiche, “cosa che non appare essere accaduta nel secondo accesso”.

Il motivo è palesemente infondato sotto entrambi i profili denunciati. Il primo, perché, conformemente a quanto ritenuto in sentenza, l’art. 52 DPR n. 633/72 prevede per l’accesso dei verbalizzanti nella sede della impresa la necessità di una autorizzazione rilasciata dal capo dell’Ufficio da cui dipendono, ma non richiede che l’atto sia reiterato per ogni singolo accesso ispettivo, ben potendo essere la autorizzazione rilasciata in via preventiva per una pluralità di accessi ispettivi, quando, come nella fattispecie, l’effettuazione della verifica per la sua complessità richieda più di un atto di questo tipo, non venendo per questo meno la unitarietà complessiva della operazione, n potendosi ravvisare una lesione dei diritti di difesa del contribuente.

Il secondo è inammissibile sia perché il punto non è trattato in sentenza, con necessità di censura non per violazione di legge ma, se del caso, per omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c, sia perché totalmente privo di autosufficienza, non essendo neppure specificato quali fossero le qualifiche di cui i militi verbalizzanti sarebbero stati carenti.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la contribuente alle spese a favore della Agenzia, liquidate in euro 1.000. oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2011.

Redazione