Irap: rimborso legittimo per il cantante lirico che si avvale di una struttura modesta e l’agente teatrale è pagato a provvigione (Cass. n. 21106/2012)

Redazione 07/11/12
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ORDINANZA

1. L’Agenzia ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della (omissis) che respingeva l’appello dell’Ufficio affermando la spettanza al sig. (omissis) del rimborso Irap relativamente all’anno 2003.

2. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

Vale in proposito il richiamo, ex pluribus, alla sentenza n. 26144 del 30 ottobre 2008 che ha dichiarato la manifesta fondatezza del ricorso proposto da un noto attore contro la sentenza di merito che gli aveva negato il rimborso dell’Irap, affermando: “Costituisce principio consolidato, che consente l’accoglimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. del ricorso del contribuente, l’affermazione secondo cui l’Irap coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè di un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al know-how del professionista (lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto etc.)”.

E la sentenza ha soggiunto: “Non è dunque sufficienti il ricorso, da parte di un attore, ad un notaio, ad avvocati, ad una truccatrice occasionale, ed a due autori di testi”.

Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che il contribuente (cantante lirico) si avvale di una modesta struttura materiale con spese per immobili pari a euro 7.325; quanto ai “compensi a terzi” (per circa 13.000 euro) essi sono erogati all’agente teatrale che esercita una libera attività professionale autonoma compensata a provvigione.

Il Collegio ha condiviso la relazione. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese che liquida in euro 1.200 oltre agli accessori di legge.

Redazione